Per un docente che lavora con alunni con BES e DSA, l'intelligenza artificiale è una promessa concreta: adattare un testo in tre versioni graduate, generare una mappa concettuale, riformulare una consegna in linguaggio più semplice. Operazioni che a mano richiedono ore, con un assistente IA richiedono minuti. Ma proprio qui si nasconde il rischio più serio dell'IA a scuola: la tentazione di incollare in un chatbot la diagnosi di un alunno, il suo PDP, il suo nome accanto alla sua difficoltà. Dati che il GDPR classifica come categorie particolari e che non devono mai finire in strumenti generici.

Questa guida, che approfondisce un tema toccato nella guida completa all'adozione dell'IA a scuola, spiega cosa può fare davvero l'IA per l'inclusione, dove passa il confine dei dati sensibili e come lavorare in modo sicuro, con esempi pratici di richieste corrette e scorrette.

Cosa può fare davvero l'IA per l'inclusione

Partiamo dalle potenzialità, che sono reali e non vanno sminuite. Per un docente curricolare o di sostegno, uno strumento di IA generativa può:

  • Semplificare e adattare testi: trasformare un capitolo del libro in una versione a lessico controllato, con frasi brevi e parole chiave evidenziate, mantenendo intatti i contenuti disciplinari.
  • Costruire mappe concettuali e schemi: dai nuclei fondanti di un argomento, l'IA può proporre una struttura gerarchica da trasformare in mappa, che il docente verifica e adatta. Le mappe sono tra gli strumenti compensativi più usati previsti dalla Legge 170/2010.
  • Supportare lettura e sintesi vocale: molti strumenti integrano la lettura ad alta voce dei testi, utile per la dislessia, e possono preparare testi già ottimizzati per l'ascolto.
  • Generare esercizi graduati: dalla stessa competenza, tre livelli di esercizi con complessità crescente, per lavorare con gruppi eterogenei senza stigmatizzare nessuno.
  • Riformulare le consegne: una consegna lunga e implicita può diventare una sequenza di passaggi numerati, con un esempio svolto. Per un alunno con ADHD o con difficoltà di pianificazione cambia tutto.
  • Sostenere la comprensione: domande guida, glossari su misura, versioni parallele dello stesso concetto con esempi diversi.

Si tratta, in tutti i casi, di lavoro di preparazione dei materiali. L'IA agisce sul testo e sul compito, non sull'alunno. Questa distinzione, come vedremo, è la chiave di tutto il discorso sulla privacy.

Per un ripasso sulla differenza tra le due categorie di alunni rimandiamo alla guida su cosa distingue BES e DSA nel percorso scolastico: i DSA sono disturbi specifici certificati ai sensi della Legge 170/2010, mentre BES è la categoria più ampia della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, che comprende anche svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Il punto critico: diagnosi e PDP sono dati di categoria particolare

L'articolo 9 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) vieta in via generale il trattamento delle cosiddette categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, salvo eccezioni specifiche e garanzie rafforzate. Una diagnosi di DSA, una certificazione ai sensi della Legge 104/1992, una relazione clinica su un disturbo del linguaggio o dell'attenzione sono dati relativi alla salute a tutti gli effetti. E lo sono anche le informazioni che permettono di dedurli: se scrivo in un chatbot "il mio alunno Marco R., classe 2B, ha una diagnosi di dislessia severa", sto comunicando un dato sanitario riferito a una persona identificabile.

Ne derivano tre divieti pratici, semplici da ricordare:

  1. Mai incollare un PDP o un PEI in uno strumento di IA generico, nemmeno "solo per farlo riassumere" o per farsi aiutare a compilarlo. Quei documenti contengono dati anagrafici, diagnosi, profili di funzionamento.
  2. Mai incollare una diagnosi o una certificazione, nemmeno parziale, nemmeno "solo la parte tecnica".
  3. Mai associare il nome di un alunno alla sua difficoltà, in nessuna forma: né il nome completo, né il nome di battesimo con la classe, né dettagli che rendano la persona riconoscibile in un contesto piccolo come una classe.

Il problema non è teorico. Gli strumenti di IA generativa consumer possono conservare le conversazioni, usarle per addestrare i modelli, trasferirle su server fuori dall'Unione europea: una volta inserito, quel dato è fuori dal controllo della scuola. Le Linee guida del MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (allegate al DM 166 del 9 agosto 2025) insistono proprio su questo punto: la protezione dei dati degli alunni, in particolare dei minori, è una condizione di partenza, non un dettaglio tecnico. Per il quadro normativo completo rimandiamo all'approfondimento su IA a scuola tra GDPR, AI Act e Legge 132/2025.

Come lavorare in modo sicuro: tre regole operative

La buona notizia è che quasi tutto il valore didattico dell'IA per l'inclusione si ottiene senza toccare dati personali. Bastano tre regole.

1. Anonimizzazione reale, non di facciata

Anonimizzare non significa togliere il cognome. Significa che nessuno, leggendo la richiesta, deve poter risalire alla persona. "Un alunno della mia 3A con dislessia, quello che siede in prima fila" non è anonimo: in una classe di venti persone è identificabile. La regola pratica è brutale ma efficace: la richiesta non deve contenere alcun riferimento a una persona concreta, né diretto né indiretto. Niente nomi, niente iniziali, niente classe, niente episodi riconoscibili.

2. Richieste per tipologia di bisogno, non per caso individuale

Il modo corretto di formulare le richieste è ragionare per profili tipici, non per alunni reali. Non "adatta questo testo per Marco che ha la discalculia", ma "adatta questo testo per uno studente di seconda media con discalculia, che ha bisogno di consegne numeriche accompagnate da rappresentazioni grafiche". Il risultato didattico è identico: l'IA non ha bisogno di sapere chi è l'alunno per adattare un materiale, perché lavora sul testo e sul tipo di bisogno, non sulla persona. Sarà poi il docente, che l'alunno lo conosce davvero, a calibrare il materiale sul caso concreto.

3. Strumenti autorizzati dalla scuola, non account personali

C'è una differenza sostanziale tra uno strumento adottato dall'istituto, con un contratto che regola il trattamento dei dati, la loro conservazione e l'esclusione dall'addestramento dei modelli, e l'account personale gratuito del docente su un servizio consumer. La policy d'istituto dovrebbe indicare quali strumenti sono autorizzati e per quali usi; il docente dovrebbe usare quelli e segnalare al referente o al DPO gli strumenti che vorrebbe sperimentare. Anche con strumenti autorizzati, comunque, le prime due regole restano valide: l'anonimizzazione non è un ripiego per gli strumenti non contrattualizzati, è una buona pratica sempre.

IA, PDP e PEI: quando lo strumento va formalizzato

C'è poi un piano diverso dalla preparazione dei materiali: l'uso dell'IA da parte dell'alunno come strumento compensativo. La Legge 170/2010 garantisce agli studenti con DSA l'uso di strumenti compensativi, comprese le tecnologie informatiche; la sintesi vocale, il correttore ortografico, i software per mappe rientrano da anni in questa categoria. Gli strumenti basati su IA (lettura immersiva, dettatura, generazione di mappe a partire da un testo) ne sono l'evoluzione naturale.

Ma uno strumento compensativo non si improvvisa: va formalizzato nel PDP, con l'indicazione di quando e come si usa, in quali materie e con quali modalità in verifica. La decisione spetta al consiglio di classe insieme alla famiglia, come per ogni altra misura del piano. Lo stesso vale, per gli alunni con disabilità certificata, per il PEI previsto dal D.lgs. 66/2017, dove l'eventuale ricorso a tecnologie assistive basate su IA va definito nel gruppo di lavoro operativo con la partecipazione della famiglia. Su struttura, tempi e diritti legati al piano didattico personalizzato rimandiamo alla guida completa al PDP per BES e DSA.

Un chiarimento utile anche per le famiglie: usare a casa strumenti di IA per aiutare il figlio nello studio è una scelta educativa privata e legittima. Ma se lo strumento deve entrare a scuola, in particolare nelle verifiche, serve il passaggio formale nel PDP: portare in verifica uno strumento non previsto dal piano espone l'alunno a contestazioni evitabili.

La personalizzazione resta del docente

Un ultimo rischio, più sottile di quello sulla privacy: delegare all'IA la personalizzazione stessa. La tentazione esiste, perché l'IA produce in pochi secondi materiali che sembrano "su misura". Ma la personalizzazione didattica non è la produzione di un materiale adattato: è la conoscenza dell'alunno, la lettura dei suoi progressi, la relazione che rende accettabile la fatica di imparare. Tutto questo non è delegabile, né giuridicamente (la responsabilità della progettazione e della valutazione resta del docente e del consiglio di classe) né pedagogicamente.

L'equilibrio corretto è questo: l'IA accelera la produzione dei materiali, il docente governa il processo. Se un adattamento generato dall'IA non viene riletto, verificato nei contenuti e calibrato sull'alunno reale, non è personalizzazione: è delega mascherata.

Scenari pratici: prima e dopo

Tre situazioni tipiche, con la versione da evitare e quella corretta.

Scenario 1: adattare una verifica di storia.
Da evitare: "Ti incollo il PDP di L.B., alunna della mia 2C con diagnosi di dislessia e disortografia, e la verifica di storia: adattala secondo le misure previste".
Corretto: "Adatta questa verifica di storia per uno studente di seconda media con dislessia: riduci la lunghezza dei testi, usa domande a scelta multipla e a completamento, evidenzia le parole chiave, prevedi la possibilità di risposta orale". Il docente incolla solo la verifica, mai il PDP, e applica lui le misure specifiche previste dal piano.

Scenario 2: preparare una relazione per il consiglio di classe.
Da evitare: "Scrivi la sezione del PDP sul profilo di funzionamento partendo da questa diagnosi che ti incollo".
Corretto: "Elencami le voci tipiche della sezione strumenti compensativi di un PDP per uno studente con discalculia in una scuola secondaria di primo grado, con esempi di formulazione". L'IA aiuta sulla struttura e sul repertorio; i dati dell'alunno li inserisce il docente, offline, nel documento della scuola.

Scenario 3: comunicare con la famiglia.
Da evitare: "Riscrivi in tono più cordiale questa mail alla madre di F.: le spiego che il figlio, che ha un disturbo dell'attenzione, ha avuto un episodio in classe".
Corretto: "Riscrivi in tono cordiale e costruttivo una comunicazione tipo a una famiglia per proporre un incontro sull'andamento didattico del figlio". Nomi, episodi e riferimenti clinici si aggiungono a mano, fuori dallo strumento.

La logica è sempre la stessa: all'IA arriva il compito generico, al docente resta il caso concreto.

Domande frequenti su IA, BES e DSA

Posso incollare un PDP o una diagnosi in ChatGPT o in un altro chatbot?

No, mai. PDP, PEI, diagnosi e certificazioni contengono dati relativi alla salute, che l'articolo 9 del GDPR classifica come categorie particolari di dati personali con un divieto generale di trattamento. Inserirli in uno strumento di IA generico significa perderne il controllo, senza garanzie di cancellazione. Vale anche per estratti parziali e anche se si toglie il nome ma il contesto rende l'alunno identificabile.

Come formulo una richiesta all'IA senza violare la privacy di un alunno?

Ragionando per tipologia di bisogno e non per caso individuale: "adatta questo testo per uno studente con dislessia di seconda media" e non "adatta questo testo per il mio alunno Marco che ha la dislessia". La richiesta non deve contenere nomi, iniziali, classe o dettagli che rendano riconoscibile una persona concreta. Il materiale generato viene poi calibrato dal docente sull'alunno reale, fuori dallo strumento.

L'IA può essere indicata come strumento compensativo nel PDP?

Sì. La Legge 170/2010 prevede per gli studenti con DSA strumenti compensativi che includono le tecnologie informatiche, e gli strumenti basati su IA (sintesi vocale evoluta, dettatura, generazione di mappe da un testo) ne sono l'evoluzione. Devono però essere formalizzati nel PDP, con modalità e ambiti d'uso, su decisione del consiglio di classe condivisa con la famiglia. Senza questo passaggio l'uso in verifica può essere contestato.

Basta togliere il nome dell'alunno per anonimizzare una richiesta?

No. L'anonimizzazione è reale solo se nessuno può risalire alla persona: in una classe di venti alunni, indicare classe, iniziali o episodi riconoscibili equivale a fare il nome. La regola pratica è non inserire alcun riferimento, diretto o indiretto, a una persona concreta: la richiesta deve poter valere per qualunque studente con quel tipo di bisogno.

Che differenza c'è tra usare l'IA per un alunno con DSA e per un alunno con BES?

Sul piano della privacy nessuna: in entrambi i casi non si inseriscono dati identificativi o clinici negli strumenti. Cambia il quadro formale: per i DSA certificati la Legge 170/2010 garantisce strumenti compensativi da formalizzare nel PDP obbligatorio; per gli altri BES, individuati con la Direttiva del 27 dicembre 2012, il PDP è deciso dal consiglio di classe con la stessa logica di formalizzazione.

Le famiglie possono usare l'IA a casa per aiutare i figli con DSA?

Sì, come scelta educativa privata: strumenti di lettura, mappe e riformulazione dei testi possono alleggerire lo studio quotidiano. Valgono le stesse cautele della scuola: non inserire diagnosi o dati del figlio negli strumenti e privilegiare usi che sostengono la comprensione invece di sostituirla. Se lo strumento serve anche a scuola, va concordato con il consiglio di classe e inserito nel PDP.

Fonti e riferimenti normativi