Le sigle BES e DSA vengono spesso usate quasi come sinonimi nei discorsi scolastici quotidiani. Ma per la normativa italiana sono due concetti distinti, con basi giuridiche diverse, percorsi di certificazione diversi e implicazioni operative diverse a scuola.

Capire la differenza è essenziale per le famiglie: a seconda della categoria, cambiano i diritti dello studente, la documentazione richiesta e le regole di assegnazione delle misure didattiche.

La definizione: cosa sono

DSA: Disturbi Specifici dell'Apprendimento

I DSA sono disturbi neurobiologici che riguardano la capacità di leggere, scrivere e fare di calcolo. Sono specifici (non investono altre abilità cognitive: i bambini con DSA hanno intelligenza nella norma o sopra la media) e persistenti (non spariscono con la crescita, ma si gestiscono con strumenti adeguati).

Sono quattro:

  • Dislessia: difficoltà di lettura.
  • Disgrafia: difficoltà di scrittura nella sua componente grafica/motoria.
  • Disortografia: difficoltà di scrittura nella sua componente ortografica (errori ricorrenti).
  • Discalculia: difficoltà nel calcolo e nell'elaborazione dei numeri.

Sono regolati dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011.

BES: Bisogni Educativi Speciali

I BES sono una categoria più ampia e operativa che la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha introdotto per identificare studenti che, per ragioni varie, necessitano di un approccio didattico personalizzato. I BES comprendono tre macro-categorie:

  1. Disabilità certificate ai sensi della Legge 104/1992 (per cui si attiva il PEI con docente di sostegno).
  2. Disturbi evolutivi specifici, che includono i DSA ma anche altri (es. ADHD, disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, funzionamento intellettivo limite, spettro autistico lieve senza certificazione 104).
  3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: situazioni transitorie o strutturali di disagio (es. studenti stranieri di recente immigrazione, situazioni famigliari complesse).

La differenza fondamentale: i DSA sono una categoria specifica all'interno dei BES. Tutti i DSA sono BES, ma non tutti i BES sono DSA.

Le basi normative

AspettoDSABES
Norma principaleLegge 170/2010Direttiva MIUR 27/12/2012 + CM 8/2013
OrigineDisturbo neurobiologicoCategoria operativa, varie cause
PersistenzaPersistente (vita intera)Variabile: può essere transitoria
DiagnosiClinica (NPI, equipe accreditata)Variabile: clinica, pedagogica, socio-sanitaria
PDP obbligatorio, sempreDiscrezionale, a decisione del Consiglio
Certificazione richiestaSì, obbligatoriaNon sempre richiesta
Strumenti compensativiDiritto soggettivoConcessi su valutazione

Come si arriva alla diagnosi

Per i DSA

La diagnosi DSA è un atto clinico che può essere rilasciato solo da:

  • Servizio Sanitario Nazionale (UONPIA dei reparti di Neuropsichiatria Infantile della ASL).
  • Equipe accreditate dalla Regione (private convenzionate, riconosciute con specifico atto regionale).

Non sono valide diagnosi rilasciate da:

  • Psicologi/logopedisti privati non accreditati per il rilascio.
  • Centri "online" senza accreditamento regionale.

La diagnosi è composta da:

  • Valutazione clinica con test standardizzati.
  • Profilo funzionale che descrive aree di forza e di debolezza.
  • Indicazioni operative per la scuola.

I tempi di attesa nel SSN variano molto per regione: in alcune ASL si attende da 6 mesi a 2 anni. Molte famiglie ricorrono a equipe accreditate private (più veloci, costo medio 400-800 euro), che hanno piena validità legale purché regionalmente accreditate.

La diagnosi si rinnova al passaggio di ordine scolastico (es. da primaria a media, da media a superiore) e su richiesta del medico curante.

Per i BES non DSA

L'identificazione di un BES non-DSA è molto più flessibile:

  • Per la disabilità (104): serve la certificazione UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) o equivalente.
  • Per i disturbi evolutivi non DSA: serve diagnosi clinica che identifichi il disturbo (es. ADHD certificato da NPI).
  • Per lo svantaggio socio-economico/culturale: nessuna certificazione clinica, è il Consiglio di Classe a riconoscerlo sulla base di osservazioni pedagogiche.

In assenza di certificazione, è il Consiglio di Classe che decide se attivare il PDP, in base alle evidenze didattiche e all'intercettazione di difficoltà rilevanti.

Il percorso a scuola

Per gli studenti DSA

Una volta consegnata la diagnosi alla scuola, la procedura è automatica:

  1. Il Dirigente Scolastico registra la documentazione nel fascicolo personale.
  2. Il Consiglio di Classe redige il PDP entro il primo trimestre (o entro 3 mesi dalla diagnosi se arriva durante l'anno).
  3. Il PDP è firmato dal Dirigente, dai docenti, dalla famiglia, dallo studente (se maggiore di 14 anni).
  4. Le misure (compensative e dispensative) sono applicate da tutti i docenti in tutte le materie.
  5. Il PDP è rinnovato ogni anno.

Per gli studenti BES non-DSA

Il percorso è meno automatico:

  1. Il Consiglio di Classe rileva la difficoltà dell'alunno tramite osservazione.
  2. Si discute in Consiglio di Classe la necessità di un percorso personalizzato.
  3. Eventualmente si convoca la famiglia per condividere l'analisi.
  4. Si decide se attivare un PDP (decisione collegiale). Nei BES senza certificazione clinica, NON è obbligatorio.
  5. Se attivato, il PDP segue la stessa struttura di quello DSA.

Per gli alunni con disabilità 104, invece, lo strumento è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che è diverso dal PDP: il PEI può modificare gli obiettivi del programma, il PDP no.

Le differenze pratiche per la famiglia

Le ricadute pratiche sono importanti:

  • Tempi: una famiglia DSA ha PDP automatico; una famiglia BES senza diagnosi clinica deve "convincere" la scuola.
  • Strumenti: gli studenti DSA hanno diritto pieno a compensativi e dispensativi (legge 170); per i BES la disponibilità degli stessi strumenti dipende dalla decisione del Consiglio.
  • Valutazione: la valutazione personalizzata è obbligatoria per i DSA; per i BES è raccomandata ma può essere limitata.
  • Esame di Stato: gli studenti DSA hanno diritto a tempi aggiuntivi, strumenti compensativi e modalità personalizzate anche all'esame di Maturità (D.M. 741/2017). Per i BES non-DSA dipende dal PDP attivato.

Cosa fare se sospetti un DSA

Se sei un genitore e sospetti che tuo figlio abbia un DSA:

  1. Parla con i docenti per condividere le tue osservazioni.
  2. Chiedi un'osservazione strutturata alla scuola (i docenti compilano una scheda di osservazione mirata).
  3. Se le difficoltà persistono, richiedi una valutazione all'UONPIA della tua ASL (prenotazione tramite il pediatra di famiglia).
  4. In parallelo puoi rivolgerti a un'equipe accreditata privata se i tempi del SSN sono lunghi.
  5. Ottenuta la diagnosi, consegnala alla scuola (al Dirigente). Il PDP segue.

L'Associazione Italiana Dislessia (AID) ha sedi regionali con consulenti che assistono le famiglie in tutto il percorso.

Verificato al 24 maggio 2026. Per la guida operativa al PDP, vedi: PDP per BES e DSA: la guida completa per genitori.

Fonti

  • Legge 8 ottobre 2010, n. 170: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.
  • D.M. 5669 del 12 luglio 2011: linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA.
  • Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni con BES.
  • Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013: indicazioni operative BES.
  • Legge 104/1992: legge-quadro sulla disabilità.
  • Sito AID: Associazione Italiana Dislessia (aiditalia.org).