Sulla pagella c'erano voti buoni. La media era 7,6. Sotto, però, comparivano due parole meno incoraggianti: non ammesso. Non era andato male in matematica, non aveva collezionato insufficienze. Aveva soltanto lavorato troppo e frequentato troppo poco.

Lo studente, iscritto alla quinta B dell'indirizzo elettronica dell'Istituto Omnicomprensivo "Francesco De Sanctis" di Lacedonia, seguiva un corso serale. Aveva più di quarant'anni e un impiego in azienda. Di giorno affrontava i turni, la sera, quando poteva, tornava sui banchi. La scuola gli riconobbe un rendimento positivo in tutte le materie. Poi lo fermò per le assenze. La burocrazia, quando si impegna, riesce talvolta a smentirsi nello spazio di una pagella.

L'uomo fece ricorso al TAR della Campania, sezione di Salerno. Vinse. Prima ottenne il permesso di sostenere l'esame di Stato, poi, il 22 luglio 2026, arrivò la sentenza di merito: il Tribunale annullò la non ammissione.

Il caso riguarda uno studente, ma la questione è più larga. Può il numero delle assenze cancellare, da solo, un anno di risultati positivi? E la stessa regola può valere senza differenze per un adolescente e per un adulto che frequenta la scuola dopo il turno in fabbrica? Il TAR ha dato una risposta piuttosto netta.

Una pagella, due decisioni

I fatti cominciano l'8 giugno 2026. La scuola pubblica la pagella: i voti sono tutti positivi, la media è 7,6. Eppure lo studente non viene ammesso allo scrutinio finale, perché ha superato il limite massimo delle assenze. Il 13 giugno il consiglio di classe viene riconvocato per riesaminare il caso. Lo fa e conferma la decisione. La seconda bocciatura è uguale alla prima: cambia la data, non il ragionamento.

Lo studente si rivolge allora all'avvocato Fiorita Lombardi, del Foro di Avellino. Gli esami sono vicini e un processo ordinario arriverebbe quando tutto è già finito, che è un modo elegante per ottenere ragione senza ricavarne nulla.

Il 15 giugno interviene il presidente del TAR di Salerno, che firma un decreto cautelare monocratico. Il nome è lungo, il meccanismo è semplice: nei casi urgenti un solo magistrato può sospendere subito l'atto contestato, senza aspettare la riunione del collegio. Qui il rischio era evidente: impedire allo studente di sostenere la Maturità e fargli perdere un anno.

Il decreto gli apre la porta dell'esame. Lo studente entra, sostiene le prove e le supera. Il 22 luglio arriva la decisione definitiva: il TAR annulla sia la prima non ammissione sia la conferma del 13 giugno.

Perché il TAR ha deciso subito

Di solito il processo amministrativo procede in due tempi. Prima c'è la fase cautelare, in cui il giudice valuta se sospendere l'atto in attesa di esaminare meglio il caso. Poi arriva il merito, con tempi più lunghi, memorie e udienze. A Salerno non è andata così.

Il collegio ha applicato l'articolo 60 del codice del processo amministrativo, che consente di decidere subito la causa quando i fatti sono chiari e non servono altre indagini. Durante l'udienza le parti sono state avvisate, poi i giudici hanno chiuso il caso con una sentenza definitiva. Non occorrevano nuovi testimoni, non servivano perizie: bastavano i documenti della scuola. Anzi, ne bastava quasi uno, la pagella.

Il documento che smentiva la scuola

Il TAR parte da un fatto elementare. La pagella dimostrava che lo studente aveva superato positivamente lo scrutinio, con una media del 7,6. Nello stesso documento, però, risultava non ammesso allo scrutinio per il numero delle assenze. Le due affermazioni convivevano male.

Da una parte la scuola dichiarava di aver valutato lo studente, dall'altra sosteneva che non poteva valutarlo. Prima assegnava i voti, poi fingeva che quei voti non esistessero. Il Tribunale definisce questa situazione contraddittoria.

La questione non era se lo studente avesse frequentato abbastanza: non lo aveva fatto. Il punto era un altro: quelle assenze avevano impedito alla scuola di accertare ciò che aveva imparato? La pagella rispondeva di no.

Cosa dice davvero la regola del 75%

La norma di riferimento è l'articolo 14, comma 7, del DPR 122 del 2009. Perché l'anno scolastico sia valido, lo studente deve frequentare almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. È la regola generale, ma nello stesso comma compare anche una deroga: le scuole possono ammettere eccezioni motivate, purché le assenze non impediscano di valutare gli apprendimenti. È lo stesso principio al centro delle deroghe previste per gli studenti lavoratori minorenni.

Il limite, dunque, non è una muraglia. Ha una porta, e per aprirla occorre verificare che la scuola disponga di abbastanza elementi per giudicare lo studente. Nel caso di Lacedonia gli elementi c'erano.

Il TAR osserva che lo scrutinio pubblicato dimostrava due cose: lo studente aveva appreso le materie con profitto, e il numero delle assenze non aveva impedito ai docenti di valutarlo. La scuola aveva quindi applicato la regola sulle presenze come un automatismo. Aveva contato le ore, non aveva considerato il risultato. Per i giudici, questo bastava ad annullare la decisione.

Nessun risarcimento

Lo studente aveva chiesto anche un risarcimento, e su questo punto il TAR gli ha dato torto. Il decreto del 15 giugno era arrivato in tempo: gli aveva permesso di sostenere l'esame insieme agli altri candidati, e l'esame era stato superato. La non ammissione era illegittima, ma non aveva prodotto il danno finale temuto. Nessun anno perduto, nessuna Maturità rinviata.

Per questa ragione il Tribunale ha respinto la richiesta economica e compensato le spese di giudizio. La scuola perde sull'atto, lo studente perde sul risarcimento. Il diritto amministrativo ama i pareggi, soprattutto dopo aver stabilito chi aveva ragione.

Il precedente del TAR Puglia

Quella di Salerno non è una sentenza isolata. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, si era già occupato di casi simili. Con la sentenza numero 1122 del 2025, pubblicata il 30 giugno, aveva esaminato la posizione di uno studente escluso dallo scrutinio per le troppe assenze. Anche in quel caso il rendimento dei due quadrimestri era positivo.

I giudici definirono la presenza scolastica un presupposto per un apprendimento proficuo, non un fine autonomo. Se il profitto è buono, scrissero, il requisito non può essere applicato con eccessiva severità: una bocciatura fondata soltanto sulle assenze rischia infatti di danneggiare senza motivo lo sviluppo personale ed educativo dello studente.

Pochi mesi dopo, con la sentenza numero 1292 del 2025, lo stesso TAR affrontò il caso di una studentessa con novanta giorni di assenza per ragioni di salute. La scuola l'aveva fermata, i giudici annullarono la decisione: il consiglio di classe aveva contato le presenze, ma non aveva considerato con sufficiente attenzione il rendimento, il comportamento e la situazione personale della ragazza.

Il principio era già comparso nel 2018, quando con la sentenza numero 1436 il TAR Lecce aveva affermato che la ripetizione dell'anno non può dipendere da un semplice automatismo aritmetico quando mancano carenze formative tali da giustificare la bocciatura.

Tre sentenze pugliesi e una campana non fanno una legge nuova, ma indicano una direzione. Le assenze contano. Non possono però essere l'unico numero sul tavolo.

La frequenza serve. Ma a che cosa?

La regola del 75% non è nata per tormentare gli studenti. Per un ragazzo che frequenta una scuola ordinaria, stare in classe non significa soltanto ascoltare una spiegazione: significa imparare a rispettare gli orari, lavorare con gli altri, affrontare verifiche e scadenze. Significa anche crescere dentro una comunità. La presenza ha dunque un valore educativo, e sarebbe sciocco negarlo.

Il problema nasce quando lo stesso criterio viene applicato senza distinzioni a situazioni molto diverse. Un tema che avevamo già affrontato parlando di assenze e valutazione nella scuola degli adulti.

Uno studente lavoratore di quarant'anni non deve imparare dalla scuola che cosa significhi rispettare un impegno: lo scopre ogni mattina quando timbra il cartellino. Se arriva in aula stanco, forse non è perché considera superflua l'istruzione. È perché prima ha lavorato.

I corsi serali esistono proprio per persone così. Eppure il sistema rischia di trattarle come adolescenti svogliati che marinano le lezioni. La somiglianza, a ben vedere, si ferma al registro delle assenze.

Il caso degli studenti lavoratori

Un corso serale per adulti nasce per conciliare lo studio con il lavoro, e lo stesso vale per i percorsi a distanza pensati per chi lavora. Questa è la promessa. Poi, nella pratica, può accadere che i turni impediscano di raggiungere il numero minimo di ore. A quel punto lo studente scopre che il corso pensato per chi lavora pretende una frequenza costruita sul modello di chi non lavora. La contraddizione è evidente.

Questo non significa che ogni assenza debba essere perdonata. Significa che, per gli studenti lavoratori, il criterio decisivo dovrebbe essere la valutabilità. La scuola ha svolto abbastanza verifiche? Ha raccolto elaborati, interrogazioni e prove? Può stabilire che cosa lo studente abbia imparato? Se la risposta è sì, resta da guardare il profitto. Nel caso di Lacedonia il profitto non era appena sufficiente: la media era 7,6.

Lo stesso problema per gli atleti

Una difficoltà simile riguarda gli studenti impegnati nello sport agonistico. Allenamenti, ritiri e competizioni possono sottrarre molte ore alla presenza in aula, e anche qui non sempre l'assenza coincide con il disimpegno. Un atleta che partecipa a gare nazionali o internazionali conosce la disciplina: rispetta orari, programmi e obiettivi. Lo fa lontano dal banco, ma non per questo vive senza regole.

L'attività sportiva non sostituisce la scuola. Il punto è un altro: quando esistono prove sufficienti per valutare la preparazione, il solo conteggio delle ore rischia di diventare un criterio cieco. E i criteri ciechi hanno un vantaggio: non devono spiegare nulla.

Il vero problema è la discrezionalità

L'articolo 14, comma 7, permette le deroghe, ma non stabilisce criteri nazionali abbastanza uniformi per concederle. Ogni collegio dei docenti definisce le situazioni che possono giustificare un'eccezione, ogni istituto costruisce il proprio sistema. Così uno studente lavoratore può ottenere la deroga in una scuola e vedersela negare in quella del paese vicino. Stesso lavoro, stesse assenze, risultato opposto. La differenza può dipendere da una delibera, da una formula inserita nel regolamento o dal modo in cui un consiglio di classe interpreta la parola "motivata".

Quando accade, resta il ricorso al TAR. Ma non tutti conoscono i propri diritti, non tutti possono pagare un avvocato, e non tutti riescono a trovare un legale pronto a presentare un ricorso nei pochi giorni che separano lo scrutinio dall'esame di Stato.

Nel caso di Lacedonia la tutela è arrivata il 15 giugno, appena in tempo. Un diritto che dipende dalla velocità con cui si trova un avvocato è ancora un diritto. Ma funziona male.

Che cosa potrebbero fare le scuole

La prima soluzione non richiede una nuova legge. I collegi dei docenti possono definire criteri più chiari per le deroghe, indicando in modo esplicito le condizioni degli studenti lavoratori, degli iscritti ai corsi serali e degli atleti agonisti.

La deroga non dovrebbe essere concessa sulla parola: servirebbero documenti sulle ragioni delle assenze e prove sufficienti per valutare la preparazione. Accertati questi elementi, però, la decisione non dovrebbe dipendere dall'umore del momento o dalla particolare severità di un istituto. Un criterio chiaro tutela lo studente, ma tutela anche la scuola, perché riduce i ricorsi e rende comprensibili le decisioni.

Che cosa dovrebbe cambiare nella norma

La seconda soluzione riguarda il legislatore. Il DPR 122 del 2009 potrebbe essere aggiornato introducendo regole più precise per alcune categorie. Non un lasciapassare generale: un sistema diverso, fondato sulla valutabilità effettiva e sulle ragioni documentate delle assenze.

Per uno studente lavoratore, il lavoro non dovrebbe garantire automaticamente la promozione. Dovrebbe però impedire che il numero delle ore prevalga su ogni altro elemento. Lo stesso varrebbe per le assenze dovute a gravi problemi di salute o a impegni sportivi riconosciuti.

La domanda dovrebbe essere concreta: la scuola è in grado di valutare questo studente? Quando la risposta è no, il limite delle assenze conserva tutto il suo peso. Quando la risposta è sì, e il rendimento è positivo, fermarlo soltanto per il registro diventa difficile da spiegare. A volte anche davanti a un giudice.

Il principio lasciato dalla sentenza

Il TAR di Salerno non ha abolito il limite del 75%. Non ha stabilito che le assenze siano irrilevanti e non ha consegnato agli studenti lavoratori una promozione automatica. Ha affermato qualcosa di più semplice: la presenza serve a rendere possibile l'apprendimento e la sua valutazione. Se la scuola ha già valutato lo studente, se gli ha assegnato voti positivi e se dispone di prove sufficienti, non può ignorare tutto e rifugiarsi nel conteggio delle ore.

Nel caso di Lacedonia la pagella parlava chiaro. Media del 7,6. Non ammesso. Il TAR ha eliminato la seconda frase. La prima era già stata scritta dalla scuola.