C'è una contraddizione che attraversa il sistema scolastico italiano: lo Stato ammette la didattica a distanza nei centri pubblici per adulti e nelle università telematiche, ma diffida dell'e-learning quando si tratta di conseguire un diploma di scuola secondaria, soprattutto nelle paritarie. Per chi lavora o è adulto, e avrebbe nell'online lo strumento ideale per studiare, è un paradosso che vale la pena capire.
Il quadro dell'istruzione degli adulti
Per gli adulti che vogliono prendere un titolo, il canale pubblico esiste ed è strutturato. I CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) e i percorsi di secondo livello presso le scuole superiori (gli ex corsi serali) offrono percorsi pensati per chi ha lasciato gli studi. Hanno caratteristiche dedicate: un monte ore ridotto rispetto al diurno, il riconoscimento dei crediti maturati nel lavoro e nella vita attraverso un patto formativo individuale, e, soprattutto, la possibilità di fruizione a distanza.
Qui sta il dato interessante: nel canale pubblico l'e-learning non è vietato. È ammesso e normato, di norma entro circa il 20% del monte ore, a condizione che le valutazioni periodiche e finali si svolgano in presenza. Lo stesso mondo dei CPIA considera ormai datata questa soglia e ne chiede l'aggiornamento.
La diffidenza verso le paritarie
Il trattamento cambia radicalmente quando si passa alle scuole paritarie. Qui la parità è costruita sul presupposto della didattica in presenza: i requisiti previsti dalla legge 62/2000 (locali, attrezzature, frequenza) e l'obbligo, per le classi terminali, di frequentare almeno tre quarti del monte ore rendono di fatto incompatibile l'e-learning "puro" con il mantenimento della parità.
Va detto con precisione, per non cadere in semplificazioni: non esiste un singolo articolo di legge che dica testualmente "le paritarie non possono fare didattica a distanza". Il limite è ricostruttivo, deriva dal combinato dei requisiti di parità, dell'obbligo di frequenza e della giurisprudenza che ha confermato la legittimità della revoca della parità in caso di assenteismo diffuso. In sostanza: una scuola dove gli studenti non sono fisicamente presenti rischia di perdere lo status.
Il legame con i diplomifici
La ragione di questa diffidenza si capisce guardando ai diplomifici. Il loro modello di business è strutturalmente "a distanza": studenti che non frequentano, percorsi compressi, iscrizioni tardive come candidati esterni, esami nella classe collaterale. La frequenza fisica è l'unico controllo difficilmente falsificabile, mentre online è facile simulare un percorso che non c'è.
Da qui la logica del Ministero: registro elettronico, protocollo informatico e obbligo dei tre quarti in presenza servono a rendere verificabile ciò che la didattica online rendeva opaco. La stretta sui diplomifici, di cui parliamo nell'articolo sul DL 45/2025, colpisce proprio i soggetti che usavano l'online come veicolo dell'abuso. Il problema è che, così facendo, si finisce per penalizzare l'e-learning anche quando sarebbe legittimo.
Il doppio standard e gli argomenti dell'equità
È qui che emerge la contraddizione. Lo Stato riconosce le università telematiche, pur con regole e limiti, e ammette la didattica a distanza nei CPIA. Esiste quindi un doppio standard: a distanza sì all'università, no alla secondaria paritaria.
Chi rivendica l'e-learning come strumento di equità porta argomenti solidi. Per chi lavora a turni o vive lontano, la presenza obbligatoria è essa stessa una barriera: l'online abbatte i vincoli di orario e di luogo, esattamente la ragione per cui la fruizione a distanza è ammessa nei CPIA. Il precedente, del resto, esiste già, e durante la pandemia la didattica a distanza fu generalizzata. La tesi del mondo della parità è che il problema non sia la modalità (online), ma il controllo della qualità e della frequenza effettiva: con registro elettronico, tracciamento delle attività e prove d'esame vigilate, l'e-learning serio sarebbe distinguibile dal diplomificio.
La risposta del Ministero, dichiarata o implicita, è duplice: la presenza fisica resta l'unico presidio antifrode finché lo Stato non sa auditare le piattaforme come ispeziona le aule; e il bisogno degli adulti è già coperto da corsi serali e CPIA pubblici. Sono argomenti comprensibili, ma che lasciano aperta una domanda di equità verso lavoratori e adulti.
Una cultura "scuola uguale edificio"
In fondo, dietro la diffidenza c'è anche una cultura amministrativa che identifica la scuola con l'edificio e la presenza, ereditata da una legge, la 62/2000, scritta in un'epoca pre-digitale. Aggiornare quella cultura, distinguendo l'innovazione didattica legittima dall'abuso, è una delle sfide che il sistema dovrà affrontare. Ed è un tassello del discorso più ampio sul senso della parità scolastica oggi, che sviluppiamo nell'analisi su perché ripensare la legge 62.
Aggiornato al 29 giugno 2026. Il limite del 20% di fruizione a distanza nei CPIA e l'incompatibilità "implicita" della didattica a distanza con la parità sono ricostruiti dalla normativa; per affermazioni puntuali vanno citati i testi (DPR 263/2012, Linee guida 2015, requisiti L. 62/2000). Le sezioni interpretative sono opinioni, non dati normativi.
Fonti
- DPR 263/2012 e Linee guida sull'istruzione degli adulti (DI 12 marzo 2015).
- MIM, esami integrativi e di idoneità; requisiti di parità (L. 62/2000).
- Confronto università telematiche: DM 1835/2024 del Ministero dell'Università.
Leggi anche: Lotta ai diplomifici: cosa cambia con il DL 45/2025, Istruzione parentale e scuole non statali: cosa sono e come funzionano e Parità scolastica, 25 anni dopo: perché ripensare la legge 62.