Un ragazzo di Salerno ottiene 9 su 10 all'esame di terza media. Voto di ammissione: 9,125. All'orale: 10. Nelle tre prove scritte: 9, 9, 9. I genitori lo ritengono insufficiente e portano la scuola davanti al TAR Campania. Il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza n. 1147/2026 il 15 giugno 2026: ricorso irricevibile e, nel merito, infondato. Il voto dei professori è legittimo.

Questa vicenda non è un caso limite. È la punta di un iceberg che i dati statistici descrivono con precisione: i ricorsi al TAR contro le valutazioni scolastiche sono aumentati del 46% in Toscana nel solo 2024 (2.217 procedimenti in un anno), con un'ulteriore accelerazione nei primi mesi del 2025. In Lazio e Piemonte la scuola è diventata la materia con il maggior numero di contenziosi amministrativi. Al TAR di Lecce una famiglia ha chiesto 700.000 euro di risarcimento danni per la bocciatura del figlio.

Questa guida è pensata per docenti, dirigenti scolastici e famiglie. Spiega cosa si può e cosa non si può impugnare, quando i ricorsi hanno successo (raramente), cosa rischia chi perde, e come i docenti possono tutelarsi documentando il proprio lavoro.

Il principio fondamentale: la discrezionalità tecnica

Tutto il diritto scolastico dei ricorsi si fonda su un principio consolidato da decenni di giurisprudenza amministrativa: la valutazione degli apprendimenti scolastici costituisce discrezionalità tecnica riservata ai docenti e agli organi collegiali. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'insegnante.

La formula ricorrente nelle sentenze suona così: "Il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il Giudice Amministrativo può sindacare solo per ciò che concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fati; rimangono invece insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti."

Il principio di separazione dei poteri impone che nessun giudice eserciti un sindacato "intrinseco" (entrando nella materia tecnica) o "forte" (sostituendo la propria valutazione a quella dell'amministrazione). Il TAR può esercitare solo un sindacato "estrinseco": verifica dei vizi logici e procedurali, non del merito della valutazione.

In termini pratici: nessun giudice può stabilire se un compito meritasse un 5 invece di un 6, un 9 invece di un 10. Può solo verificare se l'organo scolastico ha rispettato le procedure, ha motivato adeguatamente e non ha commesso errori logici macroscopici.

Sentenze chiave su questo principio:
- Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1752/2019: "apprendimento alunni è discrezionalità tecnica riservata al collegio"
- Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1006/1992: valutazioni in corso d'anno insindacabili in giudizio di legittimità
- TAR Napoli, sez. IV, n. 4615/2021: sindacato solo per "evidenti illogicità"
- TAR Campania n. 1147/2026: conferma del 9/10 all'esame di terza media

Il caso Salerno 2026: analisi della sentenza

La sentenza TAR Campania n. 1147/2026 è significativa non solo per l'esito, ma per le due ragioni autonome di rigetto.

Prima ragione: irricevibilità procedurale. Il ricorso è stato notificato il 31° giorno dalla pubblicazione ufficiale dei risultati. Il termine perentorio per il TAR è di 30 giorni. Un solo giorno di ritardo ha reso il ricorso irricevibile ancora prima che il giudice ne esaminasse il merito. Questo dettaglio tecnico ha un peso enorme: chiunque voglia ricorrere deve essere scrupolosamente preciso sui tempi.

Seconda ragione: merito infondato. Anche nel merito, i giudici hanno confermato la legittimità della valutazione. I verbali d'esame documentavano errori concreti:
- Italiano: errori grammaticali nell'uso di maiuscole e minuscole, imprecisioni lessicali e contenutistiche, uso di "frasi fatte" giudicate indice di conoscenza superficiale dell'argomento
- Matematica: grafici mal eseguiti, errore nella formula di calcolo dell'altezza con conseguenti errori a catena su volume e peso dell'oggetto

Il TAR ha dichiarato esplicitamente: "non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica dei commissari d'esame, salvo errori macroscopici o illogicità evidenti", non riscontrate nel caso specifico.

Le spese processuali sono state compensate tra le parti: nessuna condanna economica a carico dei genitori in questo caso specifico. In altri casi, invece, i genitori ricorrenti sono stati condannati a pagare fino a 2.000 euro di spese processuali dopo aver perso.

Tasso di successo: il 10% che conta

I dati sono chiari su questo punto: solo circa il 10% dei ricorsi al TAR in materia scolastica ha successo, secondo i dati AIBI, TGCOM24 e Studenti.it. Il presidente della quarta sezione del TAR Toscana, Riccardo Giani, ha dichiarato di ricordare "una o due promozioni al massimo" in tutto il 2023.

Solo il 15-20% dei ricorrenti ottiene la sospensiva cautelare: la misura provvisoria che permette al figlio di frequentare la classe successiva in attesa della sentenza definitiva. Significa che l'80-85% degli studenti che impugnano la bocciatura restano comunque a casa durante l'iter processuale, che dura in media 1-3 anni.

Eppure il numero dei ricorsi aumenta ogni anno. Perché? Le ragioni sono molteplici:
- alcune famiglie usano la sospensiva come strumento tattico, puntando a far frequentare la classe superiore mentre si attende la sentenza
- la percezione che "tentare non costa nulla" (in realtà costa, e spesso molto)
- la difficoltà a gestire il rifiuto del fallimento in una cultura che spinge sempre più verso la rimozione della sconfitta

Cosa si può impugnare al TAR

Non tutto può essere portato davanti al giudice amministrativo. Ecco cosa è formalmente impugnabile:

  • La bocciatura (non ammissione alla classe successiva)
  • La non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo o del secondo ciclo
  • Il voto finale dell'esame (come nel caso Salerno 2026)
  • Le valutazioni nelle prove scritte degli esami
  • I voti di condotta ritenuti lesivi (nelle verifiche in corso d'anno il discorso è diverso)

Cosa invece non si può impugnare efficacemente:
- Le singole valutazioni in corso d'anno (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1006/1992: insindacabili in giudizio di legittimità)
- Il merito del giudizio professionale del docente (nessun giudice può dire se un 5 meritava un 6)

Termini perentori da ricordare:
- Ricorso al TAR: 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati (non dalla comunicazione verbale o dall'affissione informale)
- Ricorso all'USR (Ufficio Scolastico Regionale): 30 giorni dalla pubblicazione

Attenzione: i due termini decorrono parallelamente, non in sequenza. Il ricorso all'USR non sospende i termini per il TAR. Chi prima si rivolge all'USR (30 giorni) e poi pensa di avere altri 60 giorni per andare al TAR, rischia di perdere il diritto.

Quando il TAR dà ragione: il 10% che funziona

Esistono categorie di vizi che producono risultati concreti nei ricorsi. Conoscerle è fondamentale sia per le famiglie che vogliono valutare la fondatezza di un eventuale ricorso, sia per i docenti che devono sapere come tutelarsi preventivamente.

Mancato Piano Didattico Personalizzato per studenti con DSA

È il motivo più frequente di successo. Il PDP è un obbligo di legge (Legge 170/2010), non una facoltà discrezionale. Senza PDP, la bocciatura di uno studente con diagnosi DSA è illegittima indipendentemente dai risultati scolastici.

Esempi di sentenze:
- TAR Lombardia n. 3704/2025 (11 novembre 2025): bocciatura annullata per mancato rispetto del PDP
- TAR Lazio 2024: bocciatura annullata per assenza di PDP

Attenzione però: non basta avere la diagnosi. Se la scuola ha adottato il PDP e applicato le misure, la bocciatura può reggere ugualmente anche con DSA certificato. Il TAR ha confermato bocciature di studenti DSA quando le misure erano state applicate correttamente.

Mancata attivazione dei corsi di recupero obbligatori

TAR Lazio 2023 (caso Tivoli): bocciatura con 6 insufficienze annullata perché la scuola non aveva attivato i sistemi di recupero previsti, e l'alunna aveva mostrato miglioramenti nel corso dell'anno.

Mancata considerazione del miglioramento durante l'anno

Il Consiglio di Stato (n. 638/2021) ha stabilito che la promozione deve essere la regola e la bocciatura l'eccezione, e solo quando le prospettive di recupero futuro siano "irrimediabilmente sfavorevoli". Il TAR verifica che la scuola abbia considerato l'intero percorso, non solo la situazione finale.

Verbale di scrutinio assente o gravemente carente

Se il verbale non motiva la decisione di bocciatura, il provvedimento è annullabile per difetto di motivazione. TAR Lombardia 2024: annullamento non ammissione per terza volta consecutiva per difetto di motivazione dei verbali.

Composizione irregolare del Consiglio di Classe

L'assenza di un membro del Consiglio di Classe al momento dello scrutinio può rendere illegittimo il provvedimento.

Circostanze eccezionali non considerate

TAR Veneto n. 1959/2025 (31 ottobre 2025): bocciatura annullata per eccesso di potere perché la scuola aveva omesso di valutare le circostanze eccezionali in cui si trovava lo studente.

Mancato rispetto dei criteri del PTOF

Se la scuola valuta con criteri diversi da quelli dichiarati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il provvedimento può essere impugnato con successo.

Plusdotazione non riconosciuta

In un caso documentato, il TAR ha annullato la bocciatura di uno studente plusdotato (gifted) le cui esigenze cognitive non erano state considerate dalla scuola.

I costi reali di un ricorso al TAR

L'idea che ricorrere al TAR "non costi nulla" è un mito pericoloso. I costi reali di un ricorso scolastico comprendono:

  • Consulenza legale preliminare: 80-150 euro
  • Contributo unificato: circa 650 euro per controversie ordinarie
  • Onorario dell'avvocato (obbligatorio): 1.500-3.500 euro (variabile per caso e professionista)
  • Totale realistico: 2.500-6.000 euro, fino a 8.000 nei casi complessi

Chi perde può essere condannato a pagare le spese della controparte (nel caso Salerno le spese sono state compensate, ma è un'eccezione). In un caso documentato, i genitori ricorrenti hanno pagato 2.000 euro di spese processuali dopo aver perso.

La durata del processo media è 1-3 anni. Durante questo tempo, se non si ottiene la sospensiva cautelare (15-20% dei casi), il figlio non frequenta la classe superiore.

Gratuito patrocinio: per redditi familiari inferiori a 10.628,16 euro annui è possibile ottenere l'assistenza legale gratuita a carico dello Stato.

Il ricorso all'USR: alternativa gratuita

Come alternativa al TAR, esiste il ricorso all'USR (Ufficio Scolastico Regionale). Le differenze principali:

AspettoRicorso USRRicorso TAR
CostoGratuito2.500-6.000 euro
AvvocatoNon obbligatorioObbligatorio
Termine30 giorni60 giorni
SospensivaNon disponibileDisponibile (15-20%)
Forza vincolanteMinorePiena efficacia
TempiRapidi1-3 anni

Critica pratica: il ricorso all'USR non è tecnicamente un "ricorso gerarchico" perché i provvedimenti di valutazione sono atti definitivi. La decisione dell'USR non ha la forza vincolante di una sentenza. Se rigettata, i termini per il TAR potrebbero già essere scaduti.

Come si difende il docente: la documentazione è tutto

Quando arriva un ricorso TAR, la scuola statale viene difesa dall'Avvocatura dello Stato. I docenti non sono parte diretta del procedimento, ma devono produrre la documentazione che la scuola utilizza per la propria difesa.

Ecco cosa ogni docente deve conservare scrupolosamente:

Registri personali: le valutazioni di ogni prova, con le motivazioni. Non solo i voti, ma le note sintetiche sulle prestazioni degli allievi.

Verbali dei Consigli di Classe: ogni verbale in cui si discute un singolo alunno deve essere redatto con cura, motivando le valutazioni e le decisioni collegiali. I verbali sono la prova principale in caso di ricorso.

Comunicazioni con le famiglie: ogni comunicazione che segnali difficoltà o rischio di non promozione deve essere documentata. Il "preavviso" alle famiglie non è solo buona prassi: è una protezione giuridica.

Criteri di valutazione pubblicati nel PTOF: se la scuola ha criteri chiari e pubblicati, il docente che li applica è molto più tutelato.

Attestazioni delle attività di recupero: se sono stati attivati corsi di recupero, devono essere documentati con date, contenuti, presenze degli allievi e loro rendimento.

Il PDP per gli studenti con DSA: deve essere redatto, condiviso con la famiglia, aggiornato e applicato. La sua assenza o la mancata applicazione è il vizio più comune che porta all'annullamento delle bocciature.

Registri delle assenze: utili per contestualizzare i risultati scolastici.

Il fenomeno delle famiglie contestatrici: le cause profonde

I ricorsi al TAR sono il sintomo legale di una crisi più profonda: la rottura del "patto educativo" tra la generazione dei genitori e quella degli insegnanti. Il neuropsicomotricista Narciso Mostarda descrive il fenomeno come espressione di questa crisi: "l'insegnante non è più percepito come figura di riferimento in continuità con la famiglia."

Questa crisi non conosce confini geografici (Nord, Centro, Sud) e tende ad ampliarsi. L'escalation delle richieste è progressiva: da bocciature a voti insufficienti, fino al caso Salerno 2026 dove si contesta un singolo punto in meno a uno studente già promosso con ottimi voti.

La presidente del TAR Toscana, Silvia La Guardia, ha dichiarato con chiarezza: "Non siamo la scuola, non possiamo giudicare nel merito delle scuole." Il ministro Valditara ha istituito un gruppo di lavoro per rafforzare le tutele procedurali dei docenti e per rendere i criteri di valutazione più trasparenti.

FLC CGIL registra un aumento di episodi in cui i genitori assumono comportamenti "offensivi e lesivi della dignità professionale degli insegnanti", non solo sul piano legale ma nella relazione quotidiana. Amanda Ferrario, dirigente scolastica, segnala che i ricorsi rischiano di essere "diseducativi": impediscono ai ragazzi di sviluppare resilienza e di imparare che la sconfitta fa parte della vita.

Il paradosso educativo del "figlio promosso per forza"

C'è un paradosso profondo nel meccanismo dei ricorsi al TAR: anche quando hanno successo (10% dei casi), non garantiscono nulla. Uno studente promosso per via giudiziaria frequenta la classe superiore con le stesse lacune che avevano indotto la bocciatura. Il problema non è sparito: si è solo spostato in avanti.

Il commento del giurista citato dopo il caso Salerno sintetizza bene: "La Giustizia non è un gioco." Un ricorso al TAR per un singolo punto in un voto già alto, sostenuto da un ragazzo che ha evidenti errori grammaticali e di calcolo nei compiti scritti, non aiuta quel ragazzo. Lo priva della possibilità di riconoscere i propri limiti e di lavorarci.

La valutazione scolastica non è un atto ostile: è uno strumento di crescita. Il docente che assegna un 9 invece di un 10 non punisce: fornisce un feedback. Quando le famiglie trasformano quel feedback in un contenzioso legale, insegnano ai propri figli che il sistema è il nemico, non un alleato.

Conclusioni: difendere la professione docente

I ricorsi al TAR aumentano perché il sistema di valutazione scolastica è percepito come arbitrario, poco trasparente, potenzialmente ingiusto. Questa percezione a volte corrisponde a realtà (ci sono bocciature illegittime, verbali mal redatti, PDP non applicati), ma nella stragrande maggioranza dei casi non ha fondamento.

La risposta giusta non è abbassare le valutazioni per paura dei ricorsi, né accettare un sistema in cui la minaccia legale condiziona il giudizio professionale. La risposta è una documentazione rigorosa, criteri di valutazione condivisi e pubblicati, comunicazione preventiva e continua con le famiglie, e la consapevolezza che la discrezionalità tecnica dei docenti è tutelata dall'ordinamento.

Il TAR conosce la propria funzione: non è la scuola, non può farlo.


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