La regola delle assenze scolastiche viene spesso riassunta così: se lo studente non frequenta almeno tre quarti dell'orario annuale, l'anno non è valido. La formula è corretta, ma incompleta. Perché la normativa non si limita a contare le ore: chiede anche di valutare se esistono deroghe documentate e se il Consiglio di classe dispone comunque di elementi sufficienti per procedere alla valutazione.

Il punto diventa ancora più delicato quando si mettono insieme tre situazioni molto diverse:

  • lo studente minorenne, soggetto all'obbligo di istruzione e alla responsabilità educativa della famiglia;
  • lo studente maggiorenne o adulto che lavora e frequenta un percorso serale, CPIA o di secondo livello;
  • lo studente sedicenne o diciassettenne inserito in un percorso per adulti o in un corso serale perché non può frequentare il diurno.

Trattarli tutti allo stesso modo sarebbe un errore. La presenza fisica a scuola ha un valore educativo forte per i minori; per gli adulti e per gli studenti lavoratori, invece, la frequenza deve essere letta insieme alla personalizzazione del percorso, alla documentazione del lavoro, al recupero delle attività e alla possibilità concreta di valutare conoscenze, abilità e competenze.

La regola generale: tre quarti dell'orario annuale

Il riferimento principale è il DPR 122/2009. Per la scuola secondaria di secondo grado, l'articolo 14, comma 7, prevede che, ai fini della validità dell'anno scolastico e per procedere alla valutazione finale, sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La stessa norma aggiunge però un passaggio essenziale: le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite. La deroga è possibile per assenze documentate e continuative, purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.

Per il primo ciclo, l'articolo 2, comma 10, dello stesso DPR richiama la stessa logica: le deroghe sono deliberate dal Collegio dei docenti, ma il Consiglio di classe deve accertare e verbalizzare se le assenze impediscono o meno la valutazione.

Questo significa che la soglia del 75% non va letta come un puro automatismo. La scuola deve verificare tre cose:

  • quante ore di assenza risultano dal monte ore annuale personalizzato;
  • se le assenze rientrano nei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei docenti;
  • se, nonostante le assenze, lo studente è valutabile.

Se manca il terzo elemento, la deroga non regge. Se invece lo studente ha svolto prove, attività, verifiche, recuperi e il Consiglio di classe dispone di elementi seri, la scuola deve motivare con attenzione prima di negare la deroga.

Per i minorenni il Decreto Caivano cambia il clima giuridico

Per gli studenti minorenni non si può ragionare solo sul 75%. Esiste anche il piano dell'obbligo di istruzione. Il Decreto-legge 123/2023, convertito nella legge 159/2023, il cosiddetto Decreto Caivano, ha rafforzato il contrasto all'evasione e all'elusione dell'obbligo scolastico.

L'articolo 12 del decreto ha introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter, dedicato all'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. La norma colpisce il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, dopo l'ammonizione prevista dal Testo unico della scuola, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi, oppure non riporta il minore a scuola entro il termine previsto.

La conseguenza è chiara: per i minorenni la scuola non può normalizzare assenze ampie e ripetute come se fossero un problema solo amministrativo. Le assenze ingiustificate possono attivare comunicazioni, ammonizioni, interventi del Comune e, nei casi gravi, profili penali o conseguenze su benefici economici collegati alla regolare frequenza.

Questo non significa che ogni assenza del minore sia sospetta. Significa che, quando il minore è in obbligo di istruzione, la scuola deve distinguere con rigore tra:

  • assenze giustificate e documentate;
  • assenze per malattia, cura, fragilità psicologica, disabilità, terapie o gravi ragioni familiari;
  • assenze occasionali fisiologiche;
  • assenze ingiustificate, ripetute o tali da configurare elusione dell'obbligo.

Il Decreto Caivano non cancella le deroghe del DPR 122/2009. Però rende più difficile sostenere una deroga ampia per un minorenne se mancano documenti, se la famiglia non collabora, se non esiste un progetto di recupero, se il Consiglio di classe non ha elementi valutativi e se le assenze appaiono come sottrazione alla scuola.

Quando un minorenne può comunque avere una deroga

Anche per i minorenni la deroga resta possibile. Non sarebbe ragionevole bocciare automaticamente uno studente che ha superato la soglia di assenze per ricoveri, terapie, malattie certificate, disabilità, grave disagio psicologico, lutti, procedimenti di tutela, trasferimenti forzati o altre situazioni serie e documentate.

La deroga, però, deve essere costruita bene. Servono almeno quattro condizioni:

  • il Collegio dei docenti deve aver deliberato criteri generali di deroga;
  • la famiglia deve produrre documentazione chiara e tempestiva;
  • la scuola deve aver informato la famiglia del rischio con anticipo, non solo allo scrutinio;
  • il Consiglio di classe deve poter dimostrare che lo studente è valutabile.

Il punto decisivo è la valutabilità. Se lo studente è stato assente, ma ha sostenuto verifiche, colloqui, prove di recupero, attività personalizzate, compiti documentati, interrogazioni programmate o percorsi individualizzati, il Consiglio di classe può motivare una deroga. Se invece mancano prove, mancano elementi, mancano contatti e non è possibile ricostruire il percorso, la deroga diventa fragile.

In giurisprudenza si è formato un orientamento non meccanico: diverse pronunce amministrative hanno censurato decisioni fondate solo sul numero delle assenze quando lo studente aveva un profitto positivo o quando la scuola non aveva informato adeguatamente la famiglia del rischio. Nella rassegna pubblicata da Orizzonte Scuola sono richiamate, tra le altre, TAR Puglia n. 1436/2018, TAR Lecce n. 1479/2019, TAR Puglia n. 899/2018, TAR Marche n. 220/2017, TAR Sardegna n. 613/2022 e una decisione TAR Puglia del 30 giugno 2025. Il principio da trarne non è che il profitto cancella sempre le assenze, ma che la scuola deve motivare in modo rafforzato quando decide di non ammettere uno studente valutabile e con risultati positivi.

Studenti lavoratori: perché il caso è diverso

Lo studente lavoratore non è semplicemente uno studente che "fa molte assenze". È una persona che cerca di conciliare diritto allo studio, lavoro, reddito, famiglia e spesso rientro in formazione dopo percorsi interrotti. Qui la frequenza fisica resta importante, ma non può diventare l'unico criterio.

La base normativa più forte non è una deroga generica inventata dalla scuola, ma il sistema dell'istruzione degli adulti disciplinato dal DPR 263/2012.

Il DPR 263/2012 stabilisce che ai percorsi di secondo livello possono iscriversi gli adulti e, a certe condizioni, anche coloro che hanno compiuto sedici anni e dimostrano di non poter frequentare il corso diurno. È un passaggio importante: l'ordinamento riconosce già che esistono studenti non compatibili con la scuola diurna ordinaria.

Lo stesso regolamento organizza i percorsi per periodi didattici, unità di apprendimento, riconoscimento dei crediti, personalizzazione del percorso e Patto formativo individuale. L'articolo 4 prevede anche la fruizione a distanza di una parte del percorso, di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo. L'articolo 5 chiarisce che i percorsi sono costruiti sulla base dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

Questa architettura consente una tesi solida: per lo studente lavoratore inserito in un percorso per adulti, la deroga alle assenze non deve essere vista come favore personale, ma come parte coerente della personalizzazione prevista dall'ordinamento.

L'analogia con gli studenti sportivi

La circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, nel fornire indicazioni sulla validità dell'anno scolastico, richiama tra le possibili deroghe anche la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. Il senso della previsione è chiaro: l'ordinamento ammette che uno studente possa avere impegni esterni seri, documentati e non occasionali, incompatibili con una frequenza ordinaria, senza che ciò comporti automaticamente la perdita dell'anno.

Lo studente lavoratore non coincide con lo studente atleta. L'analogia non può essere meccanica. Ma il ragionamento è possibile: se la scuola può valutare una deroga per lo studente impegnato in attività agonistica riconosciuta, a maggior ragione deve poter valutare, nei percorsi serali e per adulti, la situazione di chi lavora per mantenersi, sostenere la famiglia o conciliare istruzione e reddito.

La differenza sta nella documentazione e nella finalità. Per lo sportivo rilevano calendari federali, convocazioni, gare e allenamenti riconosciuti. Per il lavoratore devono rilevare contratto, turni, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro, trasferte, ordini di servizio, attività autonoma documentata o altri elementi verificabili. In entrambi i casi, però, la deroga non dipende dalla simpatia per la situazione personale: dipende dal fatto che l'assenza sia seria, provata e compatibile con la valutazione.

Per questo il Collegio dei docenti può deliberare criteri di deroga che includano espressamente il lavoro documentato, soprattutto nei percorsi di secondo livello, nei serali e nei percorsi degli adulti. Non sarebbe una forzatura contro la legge: sarebbe un'applicazione coerente della clausola sulle assenze documentate e continuative, letta insieme al DPR 263/2012 e al principio di personalizzazione.

La deroga per lavoro non può essere automatica

Dire che il lavoro può giustificare una deroga non significa che ogni turno lavorativo cancelli il limite del 75%. La scuola deve evitare due rischi opposti:

  • negare ogni flessibilità, trasformando la scuola serale in un percorso accessibile solo a chi non lavora;
  • accettare assenze indefinite, trasformando la frequenza in una formalità e indebolendo il valore del titolo.

La via corretta è una deroga condizionata e documentata. Il Consiglio di classe può valutarla quando il lavoro è reale, provato e incompatibile con una parte della frequenza, ma lo studente resta inserito nel percorso e produce evidenze di apprendimento.

La documentazione dovrebbe includere:

  • contratto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro o documentazione equivalente;
  • turni, orari, trasferte o variazioni organizzative;
  • richiesta motivata dello studente;
  • Patto formativo individuale o aggiornamento del percorso;
  • piano di recupero delle unità di apprendimento non frequentate;
  • prove di verifica programmate;
  • tracciamento delle attività a distanza, quando previste;
  • verbale del Consiglio di classe che spieghi perché lo studente è valutabile.

La parola chiave è "valutabile". Non basta lavorare. Lo studente deve dimostrare di avere comunque raggiunto gli obiettivi essenziali del percorso.

Gli adempimenti che la scuola deve predisporre

La deroga non nasce allo scrutinio finale. Se la scuola se ne accorge solo a giugno, è già tardi. Per applicare correttamente le deroghe previste dalla legge, il Consiglio di classe deve poter lavorare dentro una cornice preparata in anticipo dall'istituzione scolastica.

Gli adempimenti fondamentali sono questi.

Delibera preventiva del Collegio dei docenti. Il Collegio deve indicare i criteri generali di deroga al limite di frequenza. Se la scuola ha corsi serali, percorsi adulti o una presenza significativa di studenti lavoratori, è opportuno che il lavoro documentato sia previsto espressamente tra le situazioni valutabili, accanto a salute, terapie, gravi motivi familiari, attività sportive riconosciute e altri casi eccezionali.

Informazione chiara agli studenti. I criteri non devono restare in un verbale difficile da trovare. Vanno comunicati a studenti e famiglie, pubblicati nel regolamento, richiamati all'inizio dell'anno e ripresi quando il numero di assenze cresce. Lo studente lavoratore deve sapere prima quali documenti presentare e quali attività di recupero saranno richieste.

Raccolta documentale tempestiva. Il Consiglio di classe non può limitarsi ad ascoltare una dichiarazione orale. Deve acquisire documenti: contratto, turni, dichiarazioni del datore di lavoro, attestazioni di trasferta, documentazione dell'attività autonoma, variazioni di orario. Per i minorenni, la scuola deve essere ancora più rigorosa: la documentazione del lavoro non può coprire situazioni irregolari o elusive dell'obbligo.

Piano individuale di recupero. La deroga deve essere collegata a un piano. Lo studente non può semplicemente perdere lezioni. Deve recuperare contenuti, attività, esercitazioni e verifiche. Nei percorsi adulti questo piano può essere inserito nel Patto formativo individuale o in un suo aggiornamento; nei percorsi ordinari può essere verbalizzato dal Consiglio di classe come misura personalizzata.

Tracciamento delle attività. Se la scuola mette a disposizione materiali registrati, videolezioni, dispense, esercizi, quiz o consegne, deve poter documentare l'accesso e lo svolgimento. Non serve costruire un apparato burocratico enorme, ma servono evidenze: registro elettronico, piattaforma didattica, consegne caricate, test svolti, firme di presenza alle lezioni di recupero, annotazioni dei docenti.

Verifiche e prove integrative. Il recupero delle lezioni non basta se non produce valutazione. Il Consiglio di classe deve programmare prove, colloqui, esercitazioni, compiti, interrogazioni o prove pratiche che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi. Senza prove, la deroga resta debole.

Verbale motivato. Al momento dello scrutinio, il Consiglio di classe deve verbalizzare non solo che la deroga è concessa, ma perché. Deve indicare la documentazione acquisita, le attività recuperate, le prove svolte e la ragione per cui le assenze non impediscono la valutazione.

Questi adempimenti sono la differenza tra una deroga seria e una sanatoria. La legge non chiede di chiudere gli occhi sulle assenze: chiede alla scuola di verificare se, nonostante le assenze, lo studente può essere valutato.

Materiali registrati e recupero delle lezioni perse

Una scuola che vuole davvero consentire agli studenti lavoratori di non perdere il percorso deve organizzare il recupero in modo strutturato. Qui la tecnologia può aiutare, purché sia usata come strumento didattico e non come alibi.

Alla fine di ogni lezione, il docente può mettere a disposizione:

  • una breve registrazione o sintesi audio/video della spiegazione;
  • le slide o gli appunti essenziali;
  • una scheda con gli obiettivi della lezione;
  • esercizi o attività da svolgere;
  • materiali di approfondimento;
  • un breve quiz di comprensione;
  • una consegna tracciata sulla piattaforma della scuola.

Questo materiale non sostituisce automaticamente la presenza. Serve a rendere recuperabile ciò che è stato perso. Se lo studente lavoratore accede ai contenuti, svolge le attività, consegna gli esercizi e poi sostiene una verifica, il Consiglio di classe dispone di elementi molto più solidi per sostenere la deroga.

Il recupero deve essere progettato per unità di apprendimento. Non basta caricare file in modo casuale. Ogni pacchetto dovrebbe indicare: argomento, competenze coinvolte, attività richiesta, tempo stimato, prova o evidenza finale. In questo modo la scuola può dimostrare che l'assenza è stata compensata da un'attività formativa riconoscibile.

Lezioni di recupero concentrate nei giorni liberi

Per gli studenti lavoratori il problema non è sempre la mancanza di volontà. Spesso è la distribuzione dell'orario. Un turno serale può impedire la frequenza in una settimana; un giorno libero può invece consentire quattro ore di recupero al mattino.

La scuola può quindi prevedere lezioni di recupero in giornate specifiche, anche concentrate, purché siano organizzate e registrate correttamente.

Un esempio pratico:

  • lo studente lavora tre pomeriggi a settimana e perde alcune lezioni del corso serale;
  • nel giorno libero frequenta una lezione di recupero di quattro ore al mattino;
  • nel pomeriggio o nella sera dello stesso giorno frequenta regolarmente le lezioni ordinarie;
  • accede ai materiali registrati delle lezioni perse;
  • svolge le consegne sulla piattaforma;
  • sostiene una verifica o un colloquio sugli argomenti recuperati.

In questo caso la scuola non sta "regalando" frequenza. Sta costruendo una frequenza diversa, più compatibile con la condizione lavorativa, ma comunque controllata. Le ore di recupero devono essere annotate, collegate alle discipline, riferite alle unità di apprendimento e valutate dai docenti.

Questo modello è particolarmente coerente nei percorsi adulti e serali, dove il DPR 263/2012 già parla di personalizzazione, crediti, unità di apprendimento e fruizione a distanza. Ma può essere utile, con prudenza, anche in altre situazioni documentate, soprattutto quando l'alternativa sarebbe perdere studenti motivati solo perché il calendario ordinario non coincide con la realtà del lavoro.

Come può deliberare il Consiglio di classe

Una delibera robusta non dovrebbe limitarsi a scrivere "si concede deroga per motivi di lavoro". Dovrebbe ricostruire l'intero percorso.

Un modello difendibile potrebbe seguire questa traccia:

  • richiamo ai criteri di deroga deliberati dal Collegio dei docenti;
  • indicazione del monte ore annuale personalizzato e delle assenze effettive;
  • descrizione della condizione lavorativa documentata;
  • verifica delle attività svolte in presenza;
  • indicazione dei materiali registrati messi a disposizione dopo le lezioni;
  • verifica degli accessi ai contenuti, delle consegne svolte e delle attività asincrone;
  • indicazione delle lezioni di recupero frequentate, con date, ore e discipline;
  • verifica delle attività svolte a distanza o in forma asincrona, se previste dal percorso;
  • indicazione delle prove sostenute e degli esiti;
  • valutazione delle competenze raggiunte;
  • motivazione sul fatto che le assenze non pregiudicano la valutazione;
  • eventuali prescrizioni per recuperi, prove integrative o attività laboratoriali obbligatorie.

La deroga non deve essere una formula di stile. Deve essere un atto istruito. Più lo studente ha superato la soglia ordinaria, più la motivazione deve essere puntuale.

Esempi pratici

Studente maggiorenne in corso serale con contratto a turni. Lavora in logistica, presenta contratto e turnazioni mensili. Supera il limite di assenze perché alcune settimane lavora di sera. Frequenta quando può, svolge moduli online previsti dal Patto formativo, sostiene verifiche programmate e recupera le unità mancanti. In questo caso la deroga è ragionevole, se il Consiglio di classe documenta la valutabilità.

Studente lavoratore con giorno libero fisso. Lavora il pomeriggio dal lunedì al venerdì, ma ha il martedì libero. La scuola organizza un recupero di quattro ore il martedì mattina: due ore di matematica e due di italiano, collegate alle lezioni perse nelle settimane precedenti. Lo studente poi frequenta anche il pomeriggio o la sera, accede alle registrazioni delle lezioni non seguite, svolge consegne tracciate e sostiene verifiche. Questa è una deroga molto più solida di una semplice giustificazione delle assenze, perché la scuola documenta il recupero effettivo.

Studente adulto con trasferte periodiche. Frequenta un percorso di secondo livello, ma per lavoro è fuori sede alcuni giorni al mese. Produce documentazione aziendale, concorda con la scuola attività asincrone e prove al rientro. Anche qui la deroga può essere sostenuta, soprattutto se il percorso è stato personalizzato in anticipo.

Studente minorenne di 16 o 17 anni che lavora informalmente. Qui la cautela deve essere massima. Se il lavoro è irregolare, non documentato o incompatibile con l'obbligo di istruzione, la scuola non può trasformarlo automaticamente in giustificazione. Può invece attivare orientamento, servizi territoriali, famiglia, eventuale percorso serale se consentito, e valutare solo assenze documentate e non elusive dell'obbligo.

Studente minorenne con gravi motivi familiari. Se l'assenza deriva da una situazione familiare documentata, non da abbandono scolastico, il Consiglio di classe può valutare deroghe, recuperi e percorsi personalizzati. Ma deve restare centrale la tutela del minore e il controllo dell'obbligo.

La differenza decisiva: obbligo scolastico o diritto allo studio adulto

Per i minorenni, la frequenza è anche protezione. Serve a garantire educazione, relazione, socialità, controllo contro dispersione, marginalità e abbandono. Dopo il Decreto Caivano, questo profilo è ancora più evidente: la scuola deve intervenire quando l'assenza diventa elusione dell'obbligo.

Per gli studenti lavoratori adulti, invece, la frequenza è soprattutto strumento di valutazione e accompagnamento. Se la valutazione è possibile, se il percorso è tracciato, se il lavoro è documentato e se la scuola usa gli strumenti del DPR 263/2012, la deroga ha una base molto più solida.

La frase da tenere ferma è questa: non si deroga perché lo studente "non può venire"; si deroga se, nonostante l'assenza documentata, la scuola può certificare seriamente il percorso.

Cosa dovrebbe fare una scuola seria

Una scuola che vuole aiutare gli studenti lavoratori senza esporsi a contestazioni dovrebbe adottare criteri chiari nel Collegio dei docenti.

Tra i criteri possibili:

  • includere il lavoro documentato tra le situazioni valutabili per la deroga, soprattutto nei percorsi adulti e serali;
  • distinguere studenti minorenni in obbligo, studenti sedicenni/diciassettenni in percorsi adulti e studenti maggiorenni;
  • prevedere un piano di recupero obbligatorio per chi supera la soglia;
  • prevedere materiali registrati o materiali strutturati alla fine delle lezioni;
  • stabilire come registrare accessi, consegne e attività asincrone;
  • organizzare lezioni di recupero in giornate compatibili con i turni di lavoro;
  • usare il Patto formativo individuale nei percorsi adulti come sede naturale della personalizzazione;
  • prevedere prove integrative se mancano elementi valutativi;
  • documentare attività sincrone, asincrone e in presenza;
  • fissare un nucleo minimo di attività non derogabili, soprattutto laboratori, sicurezza, prove pratiche e verifiche decisive;
  • avvisare tempestivamente studenti e famiglie quando il limite di assenze si avvicina.

Questi criteri non abbassano il livello. Lo rendono più serio. Perché impediscono sia la bocciatura puramente aritmetica, sia la promozione senza prove.

Conclusione

Il limite del 75% resta la regola. Per i minorenni, soprattutto dopo il Decreto Caivano, la scuola deve vigilare con attenzione: molte assenze non giustificate possono diventare un problema di obbligo scolastico, non solo di scrutinio.

Ma la stessa normativa ammette deroghe quando le assenze sono documentate, continuative, motivate e non impediscono la valutazione. Per gli studenti lavoratori, soprattutto nei percorsi per adulti, la possibilità di deroga è ancora più coerente con il sistema: crediti, personalizzazione, Patto formativo individuale, unità di apprendimento e fruizione a distanza sono già previsti dall'ordinamento.

La soluzione non è cancellare la frequenza. È darle il significato giusto: presenza quando serve, recupero quando è possibile, valutazione quando ci sono elementi seri. Il Consiglio di classe non deve contare soltanto le ore. Deve chiedersi se lo studente, pur con assenze documentate, ha davvero seguito un percorso e può essere valutato in modo affidabile.

Leggi anche: Scuola degli adulti: non basta contare le assenze, bisogna valutare le competenze, E-learning e studenti adulti lavoratori: perché il Ministero diffida e TAR e bocciature: cosa devono sapere docenti e famiglie.

Fonti e riferimenti