Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, ogni istituzione scolastica italiana è chiamata a un adempimento tanto importante quanto spesso vissuto come una formalità: l'approvazione del Piano per l'Inclusione. È il documento che fotografa i bisogni educativi degli studenti e programma, per l'anno successivo, come la scuola intende rispondervi. Non è un atto burocratico fine a se stesso: è la dichiarazione concreta di quanto e come una scuola voglia essere inclusiva.
Eppure attorno a questo documento regna molta confusione. Si chiama Piano per l'Inclusione o Piano Annuale per l'Inclusività? Vale per i soli alunni con disabilità o per tutti i Bisogni Educativi Speciali? Chi lo scrive e chi lo approva? Cosa succede se si sfora il 30 giugno? Questa guida risponde a tutte queste domande, una per una, con la normativa alla mano e i riferimenti pubblici per approfondire. L'obiettivo è semplice: mettere a disposizione gratuitamente, e in modo chiaro, ciò che altrove è spesso frammentato o riservato agli abbonati.
Cos'è il Piano per l'Inclusione e a cosa serve
Il Piano per l'Inclusione (PI) è il documento con cui ogni scuola progetta la propria offerta formativa in chiave inclusiva. Lo prevede l'articolo 8 del Decreto Legislativo 66/2017, che stabilisce che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del PTOF, predisponga il Piano per l'inclusione.
La sua funzione è duplice. Da un lato è una fotografia: rileva quanti e quali studenti con Bisogni Educativi Speciali frequentano la scuola, quali risorse sono disponibili, quali sono i punti di forza e le criticità del sistema di inclusione. Dall'altro è una bussola: sulla base di quella fotografia, definisce gli obiettivi di miglioramento e l'uso coordinato delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'anno scolastico successivo.
In altre parole, il PI risponde a due domande: dove siamo, come scuola, sul fronte dell'inclusione? E dove vogliamo arrivare il prossimo anno? Non è quindi un elenco di alunni né una richiesta di organico, anche se da esso discendono le richieste di risorse: è uno strumento di progettazione e di autovalutazione dell'inclusività dell'istituto.
A chi è rivolto
Il Piano per l'Inclusione riguarda tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, una categoria ampia introdotta dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, che comprende tre grandi sottogruppi:
- gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, per i quali si redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 e con altri disturbi evolutivi specifici, per i quali si predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, comprese le difficoltà legate alla non conoscenza della lingua italiana.
Il PI, quindi, non guarda a una singola categoria, ma all'intero spettro della diversità presente nella scuola. È questa visione larga a renderlo lo strumento-cornice dell'inclusione d'istituto.
PAI o PI? Chiarire la differenza una volta per tutte
Questo è il punto su cui esiste più confusione, e su cui vale la pena fare chiarezza definitiva, perché molte fonti si contraddicono.
Il termine PAI, Piano Annuale per l'Inclusività, nasce con la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, che diede attuazione alla Direttiva sui BES del dicembre 2012. Da quel momento, ogni scuola ha iniziato a elaborare, a fine anno, un Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il termine PI, Piano per l'Inclusione, arriva quattro anni dopo, con l'articolo 8 del D.Lgs. 66/2017, che struttura e formalizza il documento collocandolo dentro il PTOF.
Da qui nasce l'equivoco. La normativa più recente parla di "Piano per l'Inclusione", ma moltissime scuole continuano a chiamarlo "PAI", per abitudine e continuità. Nella pratica quotidiana i due termini indicano lo stesso documento: il piano con cui la scuola progetta l'inclusione di tutti i suoi studenti con BES. Chi cerca "PAI" e chi cerca "PI" sta cercando, nella stragrande maggioranza dei casi, la stessa cosa.
Esiste però una questione interpretativa più sottile, che è onesto segnalare. Il D.Lgs. 66/2017 è un decreto dedicato all'inclusione degli studenti con disabilità: una lettura strettamente letterale dell'articolo 8 riferirebbe il "Piano per l'inclusione" al contesto della disabilità. La prassi prevalente delle scuole, però, e la continuità con il PAI del 2013, fanno sì che il Piano per l'Inclusione venga redatto come documento unico riferito a tutti i BES. È un nodo che la normativa non ha mai sciolto con nettezza, e che spiega perché i due acronimi convivano ancora.
PAI e PI a confronto
| Aspetto | PAI (2013) | PI (2017) |
|---|---|---|
| Atto istitutivo | CM n. 8 del 6 marzo 2013 | Art. 8 D.Lgs. 66/2017 |
| Denominazione | Piano Annuale per l'Inclusività | Piano per l'Inclusione |
| Collocazione | Parte del POF | Parte integrante del PTOF |
| Cadenza | Annuale | Annuale, dentro il PTOF triennale |
| Chi lo elabora | GLI | GLI |
| Chi lo approva | Collegio dei docenti | Collegio dei docenti |
Il consiglio pratico, anche in ottica di ricerca online, è considerare i due termini come equivalenti, sapendo che la dizione normativamente corretta oggi è "Piano per l'Inclusione".
La normativa di riferimento
Il Piano per l'Inclusione poggia su un edificio normativo che si è costruito nel tempo. Conoscerne i pilastri aiuta a capire perché il documento è fatto così.
Il fondamento costituzionale. Tutto parte dagli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione: l'uguaglianza sostanziale, il diritto all'istruzione aperto a tutti, il diritto all'educazione delle persone con disabilità. La Corte Costituzionale, con le storiche sentenze 215/1987 e 80/2010, ha qualificato il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità come pieno e incondizionato.
La Legge 104/1992. La legge-quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità resta il riferimento generale. I suoi articoli 12 e 13 fondano il diritto all'educazione e all'integrazione scolastica, mentre l'articolo 15, che istituiva i gruppi di lavoro per l'integrazione, è il progenitore degli attuali GLI e GLO.
La Direttiva BES del 27 dicembre 2012 e la CM 8/2013. La Direttiva introduce la categoria dei Bisogni Educativi Speciali e il principio della personalizzazione. La Circolare 8/2013 la rende operativa e istituisce il PAI. La successiva Nota n. 1551 del 27 giugno 2013 fornisce il modello del Piano e ne chiarisce la natura di strumento di autovalutazione, fissando il termine del 30 giugno; la Nota n. 2563 del 22 novembre 2013 aggiunge ulteriori chiarimenti sui BES con e senza certificazione.
La Legge 107/2015. La "Buona Scuola" rafforza, ai commi 180 e 181, la delega per il riordino dell'inclusione, da cui nasce il decreto del 2017.
Il D.Lgs. 66/2017. È il testo cardine. L'articolo 8 disciplina il Piano per l'Inclusione; l'articolo 9 ridisegna la governance dell'inclusione su quattro livelli (GLIR, GIT, GLI, GLO), di cui parleremo più avanti.
Il D.Lgs. 96/2019. Correttivo del 66/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2019 e in vigore dal 12 settembre 2019, introduce il Profilo di Funzionamento su base ICF, il modello bio-psico-sociale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ridefinisce gli organi dell'inclusione, sostituendo l'idea di "disabilità certificata" con quella di "condizione di disabilità accertata ai fini dell'inclusione scolastica".
Il D.I. 182/2020 e il contenzioso. Il decreto interministeriale del 29 dicembre 2020 adotta i modelli nazionali di PEI e le relative Linee guida. Viene però annullato dal TAR Lazio con la sentenza n. 9795/2021, depositata il 14 settembre 2021, per vizi di procedura e di merito. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3196 del 26 aprile 2022, riforma la decisione del TAR e fa "rivivere" il decreto, tornato pienamente applicabile.
Il D.I. 153/2023. Il decreto interministeriale del 1 agosto 2023 corregge e aggiorna il D.I. 182/2020: nuovi modelli di PEI e Linee guida, operativi dall'anno scolastico 2023/2024, con la partecipazione delle famiglie al GLO a pieno titolo e precisazioni su frequenza e discipline. È il regime attualmente vigente per il PEI.
Il D.Lgs. 62/2024. La riforma in materia di disabilità introduce il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e la valutazione multidimensionale, in fase di sperimentazione dal 1 gennaio 2025 in alcune province. È il quadro verso cui il PEI, e con esso la progettazione inclusiva, dovrà progressivamente raccordarsi.
A questi atti si affiancano due riferimenti culturali fondamentali, non normativi ma costantemente richiamati: l'ICF dell'OMS (2001), il modello bio-psico-sociale del funzionamento, e l'Index for Inclusion di Booth e Ainscow, strumento di autovalutazione dell'inclusività cui molte scuole si ispirano per redigere il PI.
La scadenza del 30 giugno: perché e cosa va fatto
Il Piano per l'Inclusione va elaborato e deliberato entro il 30 giugno di ogni anno, per l'anno scolastico successivo. È bene chiarire un punto che genera dubbi: non esiste un singolo decreto recente che, ogni anno, fissi ex novo questa data. Il termine del 30 giugno deriva dal combinato della Circolare 8/2013 e della Nota 1551/2013, ed è la prassi attuativa consolidata dell'articolo 8 del D.Lgs. 66/2017. Per l'anno scolastico 2026/2027, dunque, la scadenza è il 30 giugno 2026.
Perché proprio fine giugno? Perché il PI approvato a giugno costituisce la base su cui si innestano le richieste di risorse per l'anno successivo, a partire dall'organico di sostegno. Il documento deve essere pronto prima della chiusura dell'anno scolastico per poter alimentare la programmazione del successivo.
Cosa succede se si sfora il termine
È una domanda frequente, e va affrontata con onestà: non risultano sanzioni dirette codificate per il mancato rispetto del 30 giugno. Questo non significa che il termine sia ininfluente. Il Piano per l'Inclusione è un adempimento dovuto, collegato al PTOF e alla richiesta di organico; il suo ritardo o la sua assenza si ripercuotono sulla programmazione delle risorse e sulla qualità documentale dell'istituto, e rappresentano una criticità in sede di valutazione e di eventuale contenzioso con le famiglie. La logica corretta non è "cosa rischio se non lo faccio", ma "questo documento serve davvero a far funzionare l'inclusione il prossimo anno".
Chi redige e chi approva il PI: l'iter passo per passo
L'iter del Piano per l'Inclusione coinvolge più organi, ciascuno con un ruolo preciso.
1. Il GLI elabora la proposta. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui diremo tra poco, rileva la situazione dei BES nella scuola, monitora e valuta il livello di inclusività e formula la proposta di Piano per l'Inclusione.
2. Il Collegio dei docenti delibera. La proposta del GLI viene portata al Collegio dei docenti, che la discute e la approva. È l'organo titolare della delibera del PI.
3. Il Consiglio di Istituto recepisce. In quanto parte integrante del PTOF, il Piano per l'Inclusione rientra nel quadro approvato dal Consiglio di Istituto, che adotta il Piano dell'offerta formativa nel suo complesso.
4. L'inoltro per l'organico di sostegno. Sulla base del PI e dei PEI, la scuola formula le richieste di risorse di sostegno, che passano attraverso i livelli territoriali (GIT) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la definizione dell'organico.
5. L'adattamento alle risorse assegnate. A settembre, quando l'organico effettivamente assegnato è noto, il Piano viene adattato alle risorse disponibili: è un passaggio cruciale e spesso trascurato, perché il PI di giugno è una proposta che va calata nella realtà delle risorse di inizio anno.
Questo iter spiega perché il PI non sia un documento "chiuso" il 30 giugno, ma un piano che vive e si adatta lungo l'anno.
Gli organi dell'inclusione: GLI, GLO, GIT, GLIR
Il D.Lgs. 66/2017, all'articolo 9, ha riorganizzato la governance dell'inclusione su quattro livelli. Capirli evita uno degli errori più comuni: confondere il GLI con il GLO.
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) opera a livello di istituto. È nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA, oltre a specialisti dell'ASL e del territorio. Il suo compito è supportare il Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'Inclusione, e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. È, in sostanza, il "motore" del PI.
Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) opera invece sul singolo alunno con disabilità: redige e verifica il suo Piano Educativo Individualizzato. Abbiamo dedicato una guida specifica al funzionamento del GLO.
La differenza è netta e va memorizzata: il GLI lavora sull'intero istituto e produce il PI; il GLO lavora sul singolo studente e produce il PEI.
Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), di norma su base provinciale, e il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), presso l'Ufficio Scolastico Regionale, operano ai livelli territoriale e regionale, in particolare nel raccordo tra scuole ed enti e nella gestione delle risorse di sostegno.
A questi organi si affianca, in molte scuole, la figura del referente o funzione strumentale per l'inclusione, che coordina concretamente il lavoro e tiene i rapporti con famiglie, servizi e territorio.
Com'è fatto il Piano per l'Inclusione: la struttura del documento
Il modello tradizionale del PI, che discende dalla Nota 1551/2013, si articola in due parti.
Parte I: analisi della situazione. È la fotografia dell'anno in corso e comprende:
- la rilevazione quantitativa e qualitativa dei BES presenti (disabilità, DSA, altri BES);
- le risorse professionali e organizzative impegnate (docenti di sostegno, assistenti, mediatori, funzioni strumentali, GLI);
- il coinvolgimento dei docenti curricolari, del personale ATA, delle famiglie e del territorio;
- i punti di forza e le criticità del sistema di inclusione dell'istituto.
Parte II: obiettivi e progettazione. È lo sguardo sull'anno successivo e comprende:
- gli obiettivi di incremento dell'inclusività che la scuola si propone;
- le ipotesi di utilizzo coordinato delle risorse;
- il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto, secondo la logica ICF;
- i processi di valutazione e autovalutazione del grado di inclusività, anche con strumenti come l'Index for Inclusion.
Molti istituti articolano queste due parti in sezioni operative (premessa normativa, analisi dei bisogni, obiettivi, strategie e azioni, risorse, indicatori e monitoraggio, coinvolgimento di famiglie e partner, allegati). Va precisato che non esiste un numero di sezioni "obbligatorio" per legge: il modello ministeriale offre una traccia, che ogni scuola adatta alla propria realtà.
Strategie operative per un PI efficace
Un buon Piano per l'Inclusione non è un documento ben scritto: è un documento che cambia le cose. Tra le strategie che danno sostanza al PI:
- l'accoglienza strutturata degli studenti con BES e delle loro famiglie, fin dall'iscrizione e nei passaggi tra ordini di scuola;
- la personalizzazione dei percorsi attraverso PEI e PDP realmente costruiti sullo studente, non compilati per adempimento;
- la didattica inclusiva rivolta a tutta la classe (apprendimento cooperativo, peer tutoring, didattica per competenze), che fa dell'inclusione un metodo e non un'eccezione;
- la formazione del personale, condizione perché le strategie diventino pratica diffusa e non episodica;
- il monitoraggio con indicatori, per misurare nel tempo se l'inclusività cresce davvero;
- l'alleanza con famiglie, servizi sociosanitari e territorio, perché l'inclusione non si esaurisce dentro le mura della scuola.
Cronoprogramma operativo: chi fa cosa e quando
Uno degli aspetti meno trattati altrove è la scansione temporale del lavoro. Ecco un cronoprogramma di massima, da adattare alla singola scuola.
| Periodo | Attività | Chi |
|---|---|---|
| Aprile-Maggio | Raccolta dati, monitoraggio dell'anno in corso, rilevazione dei BES | GLI, referente inclusione |
| Inizio Giugno | Stesura della proposta di Piano per l'Inclusione | GLI |
| Metà Giugno | Convocazione del GLI e del Collegio dei docenti | Dirigente scolastico |
| Entro 30 Giugno | Delibera del PI in Collegio dei docenti | Collegio dei docenti |
| Luglio | Inoltro delle richieste di risorse, raccordo con GIT/USR | Dirigente, GLI |
| Settembre | Adattamento del PI alle risorse di organico assegnate | GLI, Collegio |
| In corso d'anno | Monitoraggio, eventuali revisioni | GLI |
Il Piano per l'Inclusione nelle scuole paritarie
Un punto spesso ignorato riguarda le scuole paritarie, che pure sono parte integrante del sistema nazionale di istruzione. Anche le paritarie sono tenute a garantire l'inclusione degli alunni con disabilità e con BES, e a dotarsi degli strumenti di progettazione inclusiva, Piano per l'Inclusione compreso, adattandoli alla propria organizzazione. Per i gestori e i coordinatori didattici delle paritarie, il PI è al tempo stesso un obbligo di qualità e un elemento qualificante dell'offerta formativa, da raccordare con il PTOF dell'istituto e con la documentazione richiesta in sede di mantenimento della parità.
Errori comuni e checklist di qualità
Nella pratica, alcuni errori si ripetono di scuola in scuola. Eccone una rassegna, utile come checklist al contrario.
- Copia-incolla dell'anno precedente. Un PI che non rilegge i dati aggiornati perde la sua funzione di fotografia.
- Documento solo formale. Un PI scritto per l'archivio, e non per orientare l'azione, non incide sull'inclusione reale.
- Confondere PI e PEI. Il PI riguarda l'istituto, il PEI il singolo alunno: sono documenti diversi con organi diversi.
- Dimenticare i BES non certificati. L'inclusione non è solo disabilità: il PI deve considerare DSA e svantaggio.
- GLI di facciata. Un gruppo che non si riunisce davvero produce un piano debole.
- Nessun monitoraggio. Senza indicatori, è impossibile sapere se l'inclusività migliora.
- Mancato adattamento a settembre. Il PI di giugno va aggiornato alle risorse effettivamente assegnate.
Una checklist di qualità, allora, verifica che il PI sia aggiornato ai dati dell'anno, copra tutti i BES, sia stato realmente discusso in GLI e Collegio, contenga obiettivi misurabili, preveda un monitoraggio e sia coerente con il PTOF.
Dove va pubblicato il PI e quando si può modificare
Una volta deliberato, il Piano per l'Inclusione viene pubblicato sul sito della scuola, di norma nella sezione dedicata al PTOF e alla documentazione sull'inclusione. La trasparenza verso famiglie e territorio è parte della sua funzione.
Il PI si può modificare in corso d'anno: anzi, il suo adattamento alle risorse assegnate a settembre è un passaggio fisiologico, e revisioni successive sono possibili quando cambiano le condizioni (nuovi iscritti con BES, variazioni di organico, criticità emerse). Il Piano ha cadenza annuale, ma vive dentro un PTOF triennale, con il quale va mantenuto coerente.
Domande frequenti
Cos'è il Piano per l'Inclusione? È il documento, parte del PTOF, con cui ogni scuola fotografa i bisogni educativi dei propri studenti e programma le strategie per l'inclusione dell'anno successivo (art. 8 D.Lgs. 66/2017).
Che differenza c'è tra PAI e PI? Indicano, nella pratica, lo stesso documento: "PAI" (Piano Annuale per l'Inclusività) è la dizione storica della CM 8/2013, "PI" (Piano per l'Inclusione) quella del D.Lgs. 66/2017, oggi normativamente corretta.
Chi redige il Piano per l'Inclusione? Il GLI, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, presieduto dal dirigente scolastico.
Chi approva il Piano per l'Inclusione? Il Collegio dei docenti lo delibera; rientra poi nel PTOF adottato dal Consiglio di Istituto.
Entro quando va approvato? Entro il 30 giugno di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.
Il PI riguarda solo gli alunni con disabilità o tutti i BES? Nella prassi prevalente riguarda tutti i BES (disabilità, DSA, svantaggio), pur nascendo l'art. 8 nel contesto della disabilità: è una questione interpretativa rimasta aperta.
Da quante parti è composto il PI? Tradizionalmente due: analisi della situazione (Parte I) e obiettivi per l'anno successivo (Parte II).
Qual è la normativa di riferimento? Soprattutto l'art. 8 del D.Lgs. 66/2017, con la cornice di L. 104/1992, Direttiva BES 2012, CM 8/2013, D.Lgs. 96/2019 e i decreti sui modelli PEI.
Il PI fa parte del PTOF? Sì, ne è parte integrante.
Ha durata annuale o triennale? Cadenza annuale, all'interno del PTOF triennale.
Si può modificare durante l'anno? Sì, in particolare per adattarlo alle risorse assegnate a settembre.
Qual è la differenza tra GLI e GLO? Il GLI opera sull'intero istituto e produce il PI; il GLO opera sul singolo alunno e produce il PEI.
Da chi è composto il GLI? Da docenti curricolari e di sostegno, eventuale personale ATA, specialisti ASL e del territorio, presieduto dal dirigente.
Dove va pubblicato? Sul sito della scuola, nella sezione PTOF/inclusione.
Cosa succede dopo la delibera? Si inoltrano le richieste di risorse di sostegno e, a settembre, si adatta il Piano all'organico assegnato.
Cosa rischia la scuola se sfora il 30 giugno? Non risultano sanzioni dirette codificate, ma è un adempimento dovuto collegato al PTOF e all'organico: il ritardo è una criticità documentale e organizzativa.
Fonti e riferimenti normativi
- Costituzione, artt. 3, 34, 38; Corte Costituzionale, sentenze 215/1987 e 80/2010.
- Legge 104/1992 (testo su Normattiva): normattiva.it.
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 sui BES (MIM).
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e Note n. 1551/2013 e 2563/2013 (MIUR).
- Legge 107/2015, commi 180-181.
- D.Lgs. 66/2017, artt. 8 e 9 (testo vigente su normattiva.it).
- D.Lgs. 96/2019, in GU n. 201 del 28 agosto 2019.
- D.I. 182/2020, TAR Lazio n. 9795/2021, Consiglio di Stato n. 3196/2022, D.I. 153/2023 (modelli PEI e Linee guida): portale MIM Inclusione e nuovo PEI.
- D.Lgs. 62/2024 sul Progetto di vita, in GU n. 111 del 14 maggio 2024.
- Approfondimenti: AIPD (aipd.it), Handylex (handylex.org), FLC CGIL (flcgil.it).
Aggiornato al 29 giugno 2026. Gli estremi normativi sono verificati sui testi ufficiali. Per la modulistica e i modelli aggiornati si rimanda al portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Leggi anche: Il vero senso dell'inclusione scolastica: la classe protagonista, GLO, gruppo di lavoro operativo per la disabilità: come funziona e BES e DSA: differenze e percorso scolastico.