Analisi giuridica e guida operativa per famiglie, professionisti e associazioni educative. Quadro normativo di riferimento: D.Lgs. 62/2017, D.M. 218/2025 e Linee guida ministeriali del 17 dicembre 2025.

La scuola è una delle forme attraverso le quali si realizza l'istruzione. Non è, tuttavia, l'unica. La legge italiana riconosce alla famiglia la possibilità di assumere direttamente la responsabilità dell'educazione e dell'istruzione dei figli: è l'istruzione parentale, che nel linguaggio corrente si chiama anche homeschooling. Questa libertà non elimina l'obbligo di istruire: ne modifica le modalità di adempimento.

In sintesi.

  • L'istruzione parentale è prevista dall'ordinamento italiano ed è una modalità legittima di assolvere l'obbligo di istruzione.
  • Richiede una comunicazione preventiva annuale al dirigente della scuola del territorio, con la dichiarazione di capacità tecnica o economica e un progetto didattico di massima.
  • Non richiede un'autorizzazione discrezionale della scuola: il dirigente prende atto della scelta e ne verifica la regolarità formale.
  • Prevede l'esame annuale di idoneità fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (di regola dieci anni, dai 6 ai 16 anni), come stabilito dal D.Lgs. 62/2017.
  • Non comporta automaticamente esami annuali fino a diciotto anni: il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è un istituto distinto.

Indice dei contenuti

  1. Il principio fondamentale: l'istruzione è obbligatoria, la frequenza scolastica non sempre
  2. Che cosa significa realmente fare homeschooling in Italia
  3. La libertà educativa e i suoi limiti
  4. Obbligo di istruzione e obbligo formativo
  5. Le fonti normative dell'istruzione parentale
  6. Come attivare l'istruzione parentale: la procedura
  7. Il progetto didattico
  8. L'esame annuale di idoneità
  9. Scuola vigilante e scuola sede d'esame
  10. Il passaggio all'istruzione parentale durante l'anno
  11. Scuole parentali e associazioni educative
  12. Studenti con disabilità, DSA e bisogni educativi specifici
  13. Il controllo sull'istruzione parentale
  14. Il decreto Caivano e le sanzioni
  15. Dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
  16. Guida operativa: dalla scelta all'esame
  17. Le scadenze da ricordare
  18. Domande frequenti
  19. Responsabilità prima ancora che libertà
  20. Conclusioni e fonti normative

Il principio fondamentale: l'istruzione è obbligatoria, la frequenza scolastica non sempre

Per comprendere l'istruzione parentale occorre partire da una distinzione elementare, ma decisiva: il diritto all'istruzione non coincide necessariamente con l'obbligo di frequentare un edificio scolastico.

L'ordinamento impone che il minore riceva un'istruzione adeguata. Non impone, in ogni circostanza, che tale istruzione venga impartita esclusivamente all'interno di una scuola statale o paritaria.

La differenza non è soltanto terminologica. Essa riguarda il rapporto tra l'autorità pubblica, la responsabilità dei genitori e la libertà educativa.

L'articolo 30 della Costituzione riconosce ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. L'articolo 34 stabilisce, a sua volta, che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni secondo il testo costituzionale, è obbligatoria e gratuita.

Il legislatore ordinario ha successivamente esteso l'obbligo di istruzione ad almeno dieci anni.

Dalla lettura coordinata di queste disposizioni emerge un principio: lo Stato deve garantire l'effettività dell'istruzione e vigilarne l'adempimento; i genitori, entro i limiti stabiliti dalla legge, possono scegliere come provvedervi.

È in questo spazio giuridico che trova fondamento l'istruzione parentale, conosciuta anche come homeschooling, home schooling, educazione parentale o, nel linguaggio corrente, formazione parentale.

Si tratta di espressioni spesso utilizzate come sinonimi, ma il termine giuridicamente più preciso, quando ci si riferisce alla modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, è istruzione parentale.

L'istruzione parentale, dunque, non è una concessione occasionale dell'amministrazione scolastica. È una possibilità prevista dall'ordinamento, accompagnata da obblighi e verifiche.

Che cosa significa realmente fare homeschooling in Italia

Nel linguaggio comune, l'homeschooling evoca l'immagine di un genitore che insegna al proprio figlio nella casa familiare.

L'immagine è suggestiva, ma giuridicamente incompleta.

L'istruzione parentale consiste nell'assunzione diretta, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, dell'obbligo di provvedere all'istruzione del minore, anche mediante il ricorso a soggetti esterni.

Non è necessario che tutte le attività didattiche si svolgano in casa. Né occorre che i genitori possiedano personalmente competenze professionali in ogni disciplina.

La famiglia può organizzare percorsi di apprendimento che prevedano insegnanti privati, tutor, laboratori, attività culturali, esperienze sul territorio, strumenti digitali e collaborazioni con associazioni educative. Per orientarsi tra le realtà che in Italia si occupano di formazione parentale e di supporto alle famiglie, un punto di riferimento è il portale Homeschooling Italia.

Ciò che conta, sul piano giuridico, non è il luogo materiale nel quale si svolge l'insegnamento, ma la permanenza della responsabilità educativa e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione in capo ai genitori.

Questa precisazione ha una conseguenza importante.

Una famiglia che si avvale di un'associazione per organizzare lezioni e attività formative non trasferisce automaticamente all'associazione gli obblighi che la legge pone a suo carico.

Il soggetto che collabora all'insegnamento può essere diverso da quello giuridicamente responsabile dell'istruzione.

La collaborazione educativa e la responsabilità legale non devono essere confuse.

La libertà educativa e i suoi limiti: cosa può chiedere lo Stato

Ogni libertà, quando riguarda un minore, deve essere letta alla luce della tutela del suo diritto.

La libertà dei genitori di scegliere l'istruzione parentale non equivale, pertanto, alla facoltà di sottrarre il figlio a qualsiasi verifica pubblica.

Lo Stato non può trasformare la propria funzione di controllo in un potere arbitrario di indirizzare ogni scelta pedagogica familiare. Ma, allo stesso tempo, deve poter accertare che il diritto del minore all'istruzione non rimanga una semplice affermazione di principio.

È il punto di equilibrio attorno al quale ruota l'intera disciplina.

Il controllo pubblico non dovrebbe riguardare la mera conformità dell'ambiente domestico a quello scolastico, bensì l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle norme e l'accertamento degli apprendimenti richiesti.

Da ciò derivano due conseguenze operative.

La prima è che la scelta dell'istruzione parentale non richiede una previa autorizzazione discrezionale del dirigente scolastico.

La seconda è che la famiglia non può considerare tale scelta come un'esenzione dall'obbligo di istruzione e dagli esami prescritti.

La libertà riguarda la modalità dell'istruzione; il dovere riguarda la sua effettività.

Obbligo di istruzione e obbligo formativo: due concetti da non confondere

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la durata degli obblighi previsti dall'ordinamento italiano.

Si sente spesso affermare che chi pratica homeschooling debba sostenere esami annuali fino ai diciotto anni.

L'affermazione, formulata in termini generali, non è corretta.

Occorre distinguere l'obbligo di istruzione dal più ampio diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

IstitutoDurata e contenutoConseguenze
Obbligo di istruzioneAlmeno dieci anni, ordinariamente dai 6 ai 16 anniPer gli studenti in istruzione parentale comporta l'esame annuale di idoneità, nei termini previsti dalla legge
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazioneAlmeno dodici anni o fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno, secondo la disciplina applicabileLa prosecuzione del percorso educativo-formativo resta rilevante, ma non comporta automaticamente l'esame annuale fino a 18 anni

La fonte centrale è l'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Esso stabilisce che gli alunni e gli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, come candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le Linee guida ministeriali diffuse con nota n. 6640 del 17 dicembre 2025 confermano questa distinzione, precisando che, una volta assolto l'obbligo di istruzione, non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami di idoneità, salvo che lo studente intenda iscriversi a una scuola statale o paritaria, secondo le condizioni applicabili.

Non è corretto, dunque, affermare che le Linee guida del 2025 abbiano introdotto per la prima volta l'obbligo degli esami annuali.

Tale obbligo era già espressamente previsto dal legislatore nel 2017.

La novità del 2025 risiede soprattutto nella precisazione e nell'uniformazione delle procedure.

Occorre, infine, evitare un altro automatismo: il compimento del sedicesimo anno non deve essere considerato, in ogni situazione, prova sufficiente dell'assolvimento dell'obbligo. La regolarità del percorso deve essere valutata alla luce della durata legale e della documentazione scolastica disponibile.

Le fonti normative dell'istruzione parentale

La disciplina dell'istruzione parentale non è contenuta in un unico testo legislativo. È il risultato di disposizioni che devono essere lette congiuntamente.

L'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/1994 disciplina l'istruzione privata o diretta e richiama la capacità tecnica od economica di provvedere all'insegnamento.

Il decreto legislativo n. 76/2005 regola il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, riconoscendo la possibilità di provvedervi anche privatamente o direttamente, nei limiti normativi.

La legge n. 296/2006, articolo 1, comma 622, definisce l'obbligo di istruzione di almeno dieci anni.

Il decreto legislativo n. 62/2017, in particolare l'articolo 23, stabilisce la comunicazione annuale e il regime degli esami.

A tali disposizioni si aggiungono il decreto ministeriale n. 218 dell'11 novembre 2025, che disciplina gli esami di idoneità, e le Linee guida trasmesse con la nota ministeriale n. 6640 del 17 dicembre 2025.

Questa pluralità di fonti è importante anche sotto il profilo interpretativo.

Una linea guida ministeriale può chiarire come l'amministrazione debba applicare una disposizione legislativa. Non può, tuttavia, modificare autonomamente ciò che la legge prevede.

Nell'esaminare una richiesta della scuola, pertanto, è sempre opportuno distinguere ciò che deriva dalla legge, ciò che è disciplinato da un decreto ministeriale e ciò che costituisce una precisazione organizzativa.

Come attivare l'istruzione parentale: la procedura per le famiglie

Il passaggio dall'istruzione scolastica ordinaria all'istruzione parentale non richiede la creazione di una scuola, l'apertura di un'attività economica o l'ottenimento di un riconoscimento pedagogico.

Richiede, invece, il rispetto di alcuni adempimenti amministrativi.

La comunicazione preventiva annuale

I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, devono presentare la comunicazione preventiva della scelta dell'istruzione parentale al dirigente scolastico competente.

Secondo le Linee guida del 2025, la comunicazione è presentata congiuntamente, in forma cartacea, a una scuola del grado di riferimento situata nel territorio di residenza.

Questa istituzione assume la funzione di scuola vigilante.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni anno scolastico nel quale la famiglia intenda proseguire l'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Di regola, essa deve essere presentata entro il termine annualmente previsto per le iscrizioni.

Il termine concreto deve essere verificato nella circolare ministeriale relativa all'anno scolastico interessato, tenendo conto di eventuali differimenti.

È consigliabile presentare la documentazione mediante una modalità che permetta di conservarne la prova di ricezione e protocollazione.

I documenti da predisporre

La documentazione essenziale comprende:

  • la comunicazione sottoscritta dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;
  • la dichiarazione di possesso della capacità tecnica o economica necessaria;
  • il progetto didattico-educativo di massima.

Il progetto deve essere coerente con i riferimenti nazionali previsti per il grado e il percorso di istruzione.

Non è necessario che esso riproduca meccanicamente l'orario e l'organizzazione di una scuola tradizionale.

È però necessario che consenta di comprendere, in modo ragionevolmente chiaro, come la famiglia intenda provvedere all'istruzione del minore.

Per esempio, un progetto può indicare gli ambiti disciplinari, gli obiettivi di apprendimento, i materiali impiegati, le attività previste e le modalità attraverso le quali verrà documentato il percorso.

Il progetto iniziale non deve essere confuso con il programma effettivamente svolto, che assumerà rilievo al momento della domanda d'esame.

Capacità tecnica o economica: che cosa significa

La legge utilizza una formula precisa: capacità tecnica o economica.

La congiunzione disgiuntiva non è irrilevante.

Significa che non viene richiesto, quale condizione necessaria in ogni caso, il possesso cumulativo di entrambe le capacità.

La capacità tecnica riguarda l'idoneità ad assicurare l'istruzione attraverso competenze e strumenti adeguati. Quella economica riguarda la possibilità di procurarsi risorse e prestazioni necessarie all'insegnamento.

Le Linee guida del 2025 chiariscono che il dirigente scolastico non deve chiedere documenti aggiuntivi per dimostrare tale capacità, come titoli di studio, curricula, dichiarazioni reddituali o ISEE.

La dichiarazione rimane naturalmente soggetta alle regole generali sulla veridicità delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione.

Ne deriva una distinzione fondamentale: l'amministrazione può verificare la regolarità della documentazione e vigilare sull'adempimento dell'obbligo, ma non può trasformare la comunicazione in una procedura discrezionale di autorizzazione fondata su requisiti documentali ulteriori non previsti.

La scuola deve autorizzare l'homeschooling?

No.

La scelta viene comunicata e il dirigente ne prende atto, verificando la regolarità formale degli adempimenti.

Non è necessario attendere un provvedimento costitutivo di autorizzazione all'istruzione parentale.

Ciò non significa, tuttavia, che la famiglia possa omettere la comunicazione.

Il fatto che una scelta non necessiti di autorizzazione non elimina gli obblighi di legge che la accompagnano.

È una differenza semplice, ma essenziale: comunicare non significa chiedere il permesso; comunicare significa adempiere a un obbligo formale previsto per l'esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge.

Il progetto didattico: come predisporlo senza trasformare la casa in una scuola

Tra i documenti richiesti, il progetto didattico-educativo è quello che genera maggiori incertezze.

La famiglia può erroneamente pensare di dover depositare un piano scolastico completo, con orari rigidi, lezioni quotidiane identiche a quelle di una classe e programmazione settimanale dettagliata.

La disciplina richiede, invece, un progetto di massima coerente con i riferimenti nazionali.

La famiglia può dunque scegliere un metodo educativo differente da quello ordinariamente utilizzato nelle scuole, purché il percorso tenga conto degli apprendimenti che dovranno essere verificati.

Un progetto efficace dovrebbe contenere almeno l'indicazione del livello d'istruzione, degli obiettivi annuali, delle aree disciplinari, delle risorse didattiche, dei soggetti coinvolti e dei metodi di osservazione dei progressi.

Può prevedere una didattica interdisciplinare, attività esperienziali, laboratori scientifici, letture autonome, progetti pratici e momenti di apprendimento collettivo.

La flessibilità metodologica non comporta però l'irrilevanza degli obiettivi di apprendimento.

Per la primaria e il primo ciclo bisogna considerare le Indicazioni nazionali applicabili; per il secondo ciclo, gli ordinamenti e i riferimenti didattici del relativo percorso.

Se il progetto appare significativamente incoerente con tali riferimenti, le Linee guida prevedono la possibilità che la scuola suggerisca adeguamenti in un rapporto di collaborazione.

Il progetto iniziale deve essere considerato uno strumento di pianificazione; quello effettivamente svolto è, invece, il documento che descrive il lavoro compiuto e contribuisce a definire il riferimento per le prove d'esame.

L'esame annuale di idoneità: perché è obbligatorio e che cosa verifica

L'esame di idoneità è il momento nel quale l'ordinamento verifica, secondo le modalità previste, l'apprendimento dello studente che segue l'istruzione parentale.

Non è un'ispezione generale della vita familiare. Non è nemmeno un giudizio sull'orientamento pedagogico dei genitori.

È una verifica scolastica disciplinata da norme specifiche.

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 62/2017 impone l'esame annuale fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il D.M. n. 218/2025, applicabile dall'anno scolastico 2025/2026, disciplina le modalità degli esami di idoneità, sostituendo per tale ambito le precedenti disposizioni del D.M. n. 5/2021. Per il dettaglio di commissioni, prove e limiti di recupero si veda la guida su come si svolgono gli esami di idoneità con il DM 218/2025.

Occorre distinguere tra esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Sono verifiche diverse, con procedure e scadenze proprie.

Esami nella scuola primaria

Per gli esami di idoneità riferiti alla primaria e per l'accesso alla prima classe della secondaria di primo grado, il decreto prevede una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, una prova scritta logico-matematica e un colloquio.

La domanda di esame di idoneità deve essere presentata entro il 30 aprile.

L'esame si svolge in un'unica sessione, da concludersi entro il 30 giugno.

L'esito è espresso attraverso un giudizio di idoneità o non idoneità.

Non bisogna confondere l'esistenza di una verifica formale con la necessità di adottare, durante tutto l'anno, modalità d'insegnamento identiche a quelle della scuola ordinaria.

La famiglia conserva autonomia organizzativa, ma deve preparare lo studente alle competenze oggetto dell'accertamento.

Esami nella scuola secondaria di primo grado

Per l'idoneità alla seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado sono previste prove scritte di italiano, matematica e inglese, oltre a un colloquio pluridisciplinare.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile e la sessione deve concludersi entro il 30 giugno.

Diverso è il caso dell'esame di Stato che conclude il primo ciclo e consente il conseguimento del relativo diploma.

Per i candidati esterni, secondo le Linee guida, la domanda va presentata entro il 20 marzo e la partecipazione alle prove INVALSI previste costituisce requisito di ammissione.

Queste scadenze non sono intercambiabili.

Una famiglia il cui figlio debba sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo non può presumere che il termine ordinario del 30 aprile, previsto per l'idoneità, si applichi anche all'esame di Stato.

Esami durante il secondo ciclo di istruzione

Per gli studenti in istruzione parentale ancora soggetti all'obbligo di istruzione, le verifiche proseguono anche nel secondo ciclo.

In questo ambito la disciplina degli esami presenta caratteristiche differenti rispetto al primo ciclo.

La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dall'istituzione scolastica prescelta.

Gli esami si svolgono in un'unica sessione, da concludersi prima dell'inizio delle lezioni.

Le prove sono rapportate alle discipline e al piano di studi del percorso interessato e possono assumere forma scritta, orale, pratica o grafica secondo le disposizioni applicabili.

Per ottenere l'idoneità è richiesto il raggiungimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina oggetto di prova.

Il carattere più articolato di questi esami rende particolarmente importante l'individuazione anticipata dell'indirizzo di studi e il confronto con la scuola scelta.

Non basta predisporre un generico programma culturale: occorre tenere conto delle discipline previste dall'ordinamento scolastico di riferimento.

Scuola vigilante e scuola sede d'esame: possono essere diverse?

Sì.

Le Linee guida distinguono la scuola alla quale la famiglia comunica la scelta dell'istruzione parentale dalla scuola presso la quale vengono sostenuti gli esami.

La prima è la scuola vigilante.

La seconda è la scuola sede d'esame.

Le due funzioni possono essere esercitate dalla medesima istituzione, ma la coincidenza non è obbligatoria.

La famiglia può scegliere una scuola statale o paritaria diversa per sostenere l'esame, nel rispetto dei requisiti e delle procedure applicabili.

Deve, però, informare la scuola vigilante.

Anche la scuola sede d'esame deve comunicare la presentazione della domanda e successivamente gli esiti, assumendo le responsabilità di vigilanza previste.

La scelta di un istituto differente è dunque possibile, ma non elimina i collegamenti amministrativi necessari per documentare l'adempimento dell'obbligo.

La soluzione organizzativamente più semplice può essere sostenere l'esame nella stessa scuola vigilante; resta una possibilità preferenziale, non un vincolo generale.

Si può passare all'istruzione parentale durante l'anno scolastico?

La questione richiede maggiore cautela rispetto all'avvio all'inizio dell'anno.

Le Linee guida contemplano il passaggio in corso d'anno solo in casi eccezionali, contestualmente alla cessazione della frequenza.

Tale possibilità deve essere coordinata con la disciplina degli esami.

Il D.M. n. 218/2025 contiene specifiche condizioni temporali relative alla cessazione della frequenza: per il primo ciclo il riferimento è al ritiro entro il 15 marzo; per il secondo ciclo rileva la cessazione della frequenza prima del 15 marzo, secondo le rispettive disposizioni.

Non si può quindi concludere che qualsiasi ritiro scolastico, in qualunque momento dell'anno, consenta automaticamente l'ammissione all'esame di idoneità della stessa annualità.

In termini operativi, prima di formalizzare il passaggio occorre esaminare la situazione concreta dello studente, la data di cessazione della frequenza, la disciplina dell'esame e le modalità di gestione dell'obbligo scolastico.

In una situazione non ordinaria è prudente richiedere chiarimenti scritti all'istituzione scolastica competente, conservandone copia.

La data di uscita dalla scuola non è un dettaglio amministrativo privo di effetti: può incidere direttamente sull'accesso alla sessione d'esame.

Le scuole parentali e le associazioni educative: il problema della qualificazione giuridica

L'espressione scuola parentale è ampiamente diffusa.

Tuttavia, non individua necessariamente una categoria giuridica autonoma.

Una realtà che si definisce scuola parentale può essere un'associazione che collabora con famiglie impegnate nell'istruzione parentale, una struttura educativa privata oppure un'istituzione scolastica dotata di uno specifico riconoscimento giuridico.

La denominazione utilizzata nella comunicazione al pubblico non determina, da sola, il regime applicabile.

Occorre verificare la condizione giuridica effettiva della struttura.

Si devono distinguere almeno tre situazioni.

La prima è l'istruzione parentale organizzata dalle famiglie, anche mediante insegnanti e associazioni. In questa ipotesi, quando ricorrono i presupposti dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 62/2017, l'esame annuale rimane obbligatorio fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La seconda è la frequenza di una scuola non statale non paritaria del primo ciclo, formalmente iscritta negli appositi albi regionali. Per tali istituzioni l'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2017 stabilisce un regime specifico. L'idoneità è prevista, in particolare, al termine della scuola primaria per l'accesso al grado successivo o in caso di trasferimento a una scuola statale o paritaria, mentre l'esame conclusivo del primo ciclo è sostenuto come privatista.

La terza è la frequenza di una scuola paritaria. Essa appartiene al sistema nazionale di istruzione ed è soggetta a una disciplina diversa, che nasce con la legge 62/2000 sulla parità scolastica.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti.

Un'associazione culturale non diventa una scuola non paritaria iscritta negli albi per il solo fatto di organizzare attività didattiche continuative.

Allo stesso modo, una struttura formalmente rientrante nel regime delle scuole non paritarie del primo ciclo non deve essere automaticamente assoggettata alla disciplina degli esami annuali dell'istruzione parentale ordinaria, senza considerare la norma speciale.

Per conoscere il regime applicabile bisogna verificare la documentazione amministrativa e, quando necessario, l'effettiva iscrizione negli albi regionali o il riconoscimento della parità.

Un'ulteriore cautela riguarda le incompatibilità relative alle sedi d'esame, previste per le scuole non paritarie in presenza di rapporti di gestione o comunanza d'interessi con scuole paritarie.

Il principio generale resta lo stesso: è la natura giuridica dell'istituzione, non il nome che essa si attribuisce, a determinarne gli obblighi. Sul rapporto tra famiglie in istruzione parentale e mondo delle scuole non statali si veda anche Istruzione parentale e scuole non statali: cosa sono e come funzionano.

Studenti con disabilità, DSA e bisogni educativi specifici

Il diritto all'istruzione appartiene a ogni minore, anche quando l'apprendimento richieda adattamenti, strumenti o percorsi individualizzati.

La scelta dell'istruzione parentale non cancella questa esigenza di tutela.

Per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, la disciplina degli esami tiene conto delle certificazioni pertinenti e degli strumenti previsti dalle disposizioni applicabili.

Quando ricorrono i presupposti, acquistano rilievo il piano educativo individualizzato (PEI) o il piano didattico personalizzato (PDP), ove predisposti e utilizzabili nel contesto di riferimento.

Occorre però distinguere il diritto all'impiego delle misure previste dalla normativa dalla pretesa che ogni forma organizzativa tipica della scuola frequentata possa trasferirsi automaticamente nell'istruzione parentale.

Per questo è opportuno che la famiglia, con congruo anticipo rispetto all'esame, trasmetta alla scuola sede delle prove la documentazione pertinente e concordi gli aspetti organizzativi consentiti.

La preparazione dell'esame non deve limitarsi ai contenuti: deve comprendere anche la verifica delle condizioni nelle quali lo studente potrà dimostrare le proprie competenze.

Il controllo sull'istruzione parentale: funzione e limiti della vigilanza

La vigilanza non rappresenta un'eccezione alla libertà educativa.

È lo strumento attraverso il quale l'ordinamento verifica l'adempimento di un obbligo posto a tutela del minore.

Le Linee guida del 2025 precisano i compiti della scuola vigilante, comprendenti la registrazione della scelta nel sistema informativo SIDI, la comunicazione alla famiglia degli adempimenti e il controllo sullo svolgimento degli esami.

Se la domanda d'esame non viene presentata, la scuola è tenuta ad attivare un sollecito, assegnando un termine per provvedere.

Quando il termine decorra inutilmente, è prevista la segnalazione al sindaco del Comune di residenza per gli adempimenti di competenza.

Non bisogna confondere questa sequenza con un'immediata sanzione penale.

La segnalazione costituisce un passaggio del procedimento di vigilanza.

Le conseguenze giuridiche dipendono dalla fattispecie concreta e dalle condizioni stabilite dalla legge.

La distinzione è fondamentale perché la mancata presentazione di un documento, l'omissione di una domanda d'esame e l'effettivo inadempimento dell'obbligo di istruzione non sono concetti identici.

Possono essere collegati, ma devono essere valutati secondo le rispettive regole.

Il decreto Caivano e le sanzioni: che cosa rischiano realmente i genitori

Il decreto-legge n. 123/2023, convertito dalla legge n. 159/2023, ha rafforzato gli strumenti di contrasto all'inosservanza dell'obbligo di istruzione. Sugli effetti del decreto in materia di frequenza si veda anche l'approfondimento su assenze, minori e decreto Caivano.

Tra le disposizioni rilevanti figura l'articolo 570-ter del codice penale.

È importante evitare una lettura allarmistica della norma.

Non è corretto affermare che la sola mancata partecipazione a un esame di idoneità comporti automaticamente la reclusione fino a due anni.

La disciplina penale contempla fattispecie specifiche, presupposti e procedure, fra cui assumono rilievo l'ammonizione prevista dall'articolo 114 del D.Lgs. n. 297/1994 e le condizioni di inosservanza effettiva dell'obbligo.

L'articolo 570-ter distingue ipotesi alle quali corrispondono differenti limiti edittali: fino a due anni di reclusione per la fattispecie più grave e fino a un anno per l'ipotesi relativa all'elusione mediante assenze ingiustificate, ricorrendone i presupposti.

La possibilità di dimostrare che all'istruzione del minore si è provveduto altrimenti assume rilievo nell'applicazione della disciplina.

Per una famiglia che pratichi istruzione parentale, ciò rende particolarmente importante la conservazione ordinata della documentazione.

Comunicazioni, dichiarazioni, progetti, programmi svolti, domande d'esame ed esiti costituiscono una traccia amministrativa del percorso seguito.

La documentazione non sostituisce l'istruzione effettiva, ma consente di renderne verificabile la regolarità.

Il principio da ricordare è semplice: la responsabilità penale non discende da un'etichetta amministrativa, bensì dall'accertamento dei fatti che integrano la fattispecie prevista dalla legge.

Che cosa accade dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Un ragazzo che abbia assolto l'obbligo di istruzione non è, per questo solo fatto, in possesso di un diploma conclusivo del secondo ciclo.

Sono questioni differenti.

Le Linee guida del 2025 precisano che, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, non è più richiesto l'esame annuale di idoneità nell'ambito dell'istruzione parentale, salvo le esigenze collegate all'ingresso in una scuola statale o paritaria.

Resta, però, il distinto quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Per la famiglia diviene dunque essenziale pianificare come proseguire il percorso formativo e, se desiderato, come conseguire titoli legalmente riconosciuti, anche attraverso gli esami da privatista.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in qualità di candidato esterno, occorre rispettare le condizioni poste dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 62/2017 e dalle disposizioni annuali applicabili.

Possono assumere rilievo requisiti anagrafici, titoli precedenti, eventuali esami preliminari, partecipazione alle prove INVALSI e attività assimilabili ai percorsi di formazione scuola-lavoro, secondo la normativa pertinente, compreso il D.M. n. 226/2024.

Pertanto, l'autonomia dell'apprendimento non produce automaticamente il riconoscimento formale di un titolo di studio.

È necessario distinguere il percorso educativo, l'assolvimento degli obblighi di legge e il conseguimento delle certificazioni scolastiche.

Guida operativa: gli adempimenti dalla scelta dell'homeschooling all'esame

Per rendere concretamente applicabili le regole appena esaminate, è utile ricondurle a una sequenza. Le scadenze indicate derivano dalla disciplina richiamata e devono essere controllate per l'anno scolastico interessato.

  1. Individuare il percorso e il grado scolastico. Verificare l'età del minore, la classe di riferimento, gli studi già compiuti e l'eventuale permanenza dell'obbligo di istruzione.
  2. Predisporre la comunicazione annuale. Individuare la scuola vigilante competente e presentare la dichiarazione entro il termine previsto per le iscrizioni.
  3. Allegare capacità tecnica o economica e progetto. Predisporre la dichiarazione e un progetto didattico-educativo di massima coerente con il percorso.
  4. Conservare la ricevuta della comunicazione. Archiviare la documentazione protocollata e le successive comunicazioni della scuola.
  5. Documentare l'istruzione effettivamente impartita. Mantenere un registro privato delle attività, degli argomenti affrontati, dei materiali utilizzati e dei progressi: una buona prassi organizzativa, non necessariamente un registro scolastico formalmente obbligatorio.
  6. Scegliere la scuola sede d'esame. Verificare condizioni, procedure e termini. Informare la scuola vigilante se la sede scelta è diversa.
  7. Presentare la domanda d'esame. Rispettare il termine corretto per il tipo di esame e presentare il programma effettivamente svolto o la documentazione didattica prevista.
  8. Sostenere le prove e conservare gli esiti. Accertarsi che la documentazione dell'esame sia acquisita correttamente e che la scuola vigilante riceva le informazioni necessarie.
  9. Rinnovare la scelta per l'anno successivo. Quando permane l'obbligo di istruzione e la famiglia prosegue l'istruzione parentale, ripetere gli adempimenti annuali applicabili.

Le scadenze da ricordare

AdempimentoTermine di riferimento
Comunicazione annuale di istruzione parentaleEntro il termine annuale per le iscrizioni, salve le particolarità previste
Domanda di esame di idoneità nel primo ciclo30 aprile
Sessione di esame di idoneità nel primo cicloEntro il 30 giugno
Ritiro dalla frequenza per accedere all'esame di idoneitàEntro il 15 marzo
Domanda per esame di Stato del primo ciclo, candidati esterni20 marzo, secondo le Linee guida
Prove INVALSI per l'accesso all'esame conclusivo del primo cicloSecondo il calendario previsto, ordinariamente entro aprile
Domanda di idoneità nel secondo cicloTermine fissato dalla singola scuola
Conclusione degli esami di idoneità nel secondo cicloPrima dell'inizio delle lezioni

Questa tabella non sostituisce la verifica della circolare ministeriale annuale e delle disposizioni applicabili al caso concreto.

In particolare, la famiglia non dovrebbe attendere gli ultimi giorni per individuare una scuola sede d'esame, soprattutto nel secondo ciclo, quando la scelta dell'indirizzo e la definizione delle discipline possono richiedere un'istruttoria più articolata.

Domande frequenti sull'istruzione parentale

L'homeschooling è legale in Italia?

Sì. L'istruzione parentale è riconosciuta dall'ordinamento e consente di assolvere l'obbligo di istruzione in modo diverso dalla frequenza di una scuola statale o paritaria, purché siano rispettate le disposizioni applicabili.

È necessario essere insegnanti per educare i propri figli?

No. Non è previsto, come condizione generale, che il genitore debba possedere un'abilitazione all'insegnamento. La legge richiede la dichiarazione della capacità tecnica o economica di provvedere all'istruzione.

Serve un reddito minimo o un determinato ISEE?

Non è previsto dalle disposizioni richiamate un importo reddituale minimo quale requisito generale. Le Linee guida precisano che la scuola non deve richiedere l'ISEE o la documentazione reddituale a supporto della dichiarazione di capacità tecnica o economica.

I genitori possono affidarsi a tutor o associazioni?

Sì. L'istruzione può essere organizzata con il supporto di terzi. La responsabilità legale dell'adempimento, tuttavia, resta in capo ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

È obbligatorio seguire gli stessi orari della scuola?

La disciplina dell'istruzione parentale non impone in generale la riproduzione dell'orario quotidiano della scuola tradizionale. Il percorso deve comunque essere coerente con gli obiettivi formativi applicabili e consentire di affrontare le verifiche richieste.

Si devono sostenere gli esami ogni anno?

Sì, nell'istruzione parentale propriamente detta, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 62/2017. Occorre distinguere il regime speciale delle scuole non paritarie formalmente iscritte negli albi.

Si può scegliere liberamente dove sostenere gli esami?

La famiglia può scegliere una scuola statale o paritaria diversa dalla scuola vigilante, nel rispetto delle procedure previste e con le necessarie comunicazioni.

È possibile rientrare nella scuola tradizionale?

Sì, secondo le condizioni e le procedure applicabili al grado scolastico e alla classe di ingresso. Possono essere necessari titoli o verifiche di idoneità.

L'istruzione parentale consente di conseguire automaticamente un diploma?

No. Il conseguimento dei titoli di studio richiede il superamento degli esami di Stato o delle altre verifiche previste dall'ordinamento.

Che differenza c'è tra homeschooling e scuola parentale?

Homeschooling e istruzione parentale individuano una modalità di istruzione sotto responsabilità familiare. La denominazione scuola parentale, invece, può riferirsi a diverse organizzazioni educative e non dimostra da sola l'esistenza di uno specifico riconoscimento scolastico.

Il significato giuridico dell'istruzione parentale: responsabilità prima ancora che libertà

Il tema dell'istruzione parentale viene spesso affrontato come una contrapposizione tra scuola e famiglia.

È una rappresentazione riduttiva.

L'ordinamento non chiede di scegliere quale delle due istituzioni debba prevalere in assoluto.

Riconosce invece che l'educazione del minore coinvolge una pluralità di responsabilità, ciascuna definita dalla legge.

La famiglia conserva una sfera di autonomia educativa costituzionalmente rilevante.

Lo Stato ha il compito di garantire che nessun minore sia privato dell'istruzione e che gli obblighi imposti nell'interesse del figlio vengano effettivamente assolti.

In questa prospettiva, l'istruzione parentale non deve essere intesa come sottrazione alla legalità scolastica, ma come una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale disciplinata dall'ordinamento.

La differenza è sostanziale.

Chi sceglie l'homeschooling non rinuncia alla scuola come istituzione pubblica di garanzia; sceglie di provvedere all'istruzione attraverso strumenti differenti, accettando le forme di verifica previste dalla legge.

La libertà educativa non può essere ridotta alla semplice facoltà di evitare una frequenza. Essa presuppone un progetto, un'assunzione di responsabilità, un'organizzazione e la disponibilità a rendere verificabili gli apprendimenti.

Allo stesso modo, la vigilanza amministrativa non deve trasformarsi in una ricerca di uniformità pedagogica laddove la legge riconosce autonomia alla famiglia.

La vera questione non è stabilire se l'istruzione avvenga dentro o fuori una scuola.

È accertare se il diritto del minore all'istruzione sia stato realizzato.

Conclusioni

L'istruzione parentale rappresenta una possibilità giuridicamente riconosciuta nell'ordinamento italiano.

Non richiede una preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, non impone che i genitori siano personalmente insegnanti qualificati e non esclude il ricorso a tutor, associazioni e strumenti educativi esterni.

Richiede, tuttavia, una comunicazione annuale, la dichiarazione della capacità tecnica o economica, la predisposizione di un progetto didattico e lo svolgimento degli esami prescritti fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le disposizioni ministeriali del 2025 hanno precisato il funzionamento di questo sistema, senza introdurre ex novo il principio degli esami annuali, già previsto dal 2017.

La scelta dell'homeschooling, pertanto, deve essere affrontata con consapevolezza tanto educativa quanto giuridica.

La famiglia non domanda allo Stato di rinunciare al controllo sull'istruzione del minore. Esercita una facoltà riconosciuta dalla legge, assumendosi direttamente il dovere di provvedervi.

È in questa relazione fra libertà e responsabilità che l'istruzione parentale trova il suo autentico fondamento.

Le Linee guida richiamate sono quelle trasmesse con la nota MIM del 17 dicembre 2025. Termini e procedure possono essere modificati da circolari o note successive: prima di ogni adempimento conviene verificare le indicazioni del Ministero per l'anno scolastico interessato e chiedere conferma alla scuola competente.

Fonti normative e istituzionali di riferimento