Cinque anni dopo la nascita della parità scolastica, il legislatore tornò sull'argomento per mettere ordine. L'intervento del 2005 è poco conosciuto ma importante, perché completò il disegno della legge 62/2000 sul piano delle categorie e dei controlli, lasciando però intatto il suo limite di fondo: la mancanza di finanziamenti. Vediamo cosa cambiò, e cosa no.
Una premessa per non confondersi sulle date
C'è un punto su cui è facile sbagliare, e conviene chiarirlo subito. L'atto centrale è un decreto-legge del dicembre 2005, ma la sua conversione in legge cade nel febbraio 2006. Si tratta dello stesso provvedimento: il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Lo si trova citato sia come "2005" sia come "2006": è normale.
Va anche evitato un altro equivoco frequente: i decreti ministeriali n. 267 e n. 263, spesso associati a questa riforma, sono del 2007, sono cioè i regolamenti attuativi, non l'intervento del 2005.
Cosa cambiò: due sole categorie
La norma rilevante è l'articolo 1-bis, inserito in sede di conversione. Il suo effetto principale fu di ricondurre tutte le scuole non statali a due sole tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie. Veniva così superato il vecchio mosaico ereditato dal Testo Unico del 1994 (parificate, pareggiate, legalmente riconosciute, autorizzate), che la legge 62/2000 aveva avviato a superamento ma non ancora cancellato.
Le scuole paritarie restavano quelle in possesso dei requisiti della legge 62/2000, con la parità riconosciuta dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le scuole non paritarie venivano iscritte in un apposito elenco, con vigilanza sui requisiti e divieto di rilasciare titoli con valore legale o di usare denominazioni ingannevoli.
Il primo argine ai diplomifici
C'è un dettaglio che, alla luce dei dibattiti odierni, merita attenzione. Il provvedimento del 2005 introdusse il divieto, per le paritarie, di svolgere esami di idoneità per alunni provenienti da scuole non paritarie dello stesso gestore. Era una norma anti-abuso, un primo embrionale argine al fenomeno dei recuperi facili di anni scolastici, cioè ai "diplomifici" ante litteram. Un argine che sarebbe stato ripreso e inasprito molto più tardi, fino alla stretta del 2025, di cui parliamo nell'articolo sulla lotta ai diplomifici.
Il peccato originale confermato: a costo zero
E veniamo al punto politicamente decisivo. La riforma del 2005 conteneva una esplicita clausola di invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. La riorganizzazione fu fatta, cioè, senza mettere un euro.
I requisiti economici previsti dalla legge 62/2000 (la parità di trattamento, i contratti di lavoro del personale, gli organi collegiali) restavano affermati ma non finanziati. Il vero terreno di scontro si spostò così sui decreti di finanziamento, in particolare sul "buono scuola", cioè i contributi alle famiglie che scelgono le paritarie, su cui il governo Moratti intervenne anche eliminando i tetti di reddito. Una strategia che procedeva per decreti e schemi di regolamento, più che per legge, e che proprio per questo incontrò ostacoli: lo stesso Consiglio di Stato espresse parere negativo su uno schema di regolamento in materia di parità, rilevando l'uso improprio della delegificazione e l'assenza di copertura finanziaria.
Le posizioni in campo
Il dibattito del 2005 vide diagnosi condivisa e soluzioni opposte. Tutti riconoscevano che la parità era rimasta "dimezzata", giuridica ma non economica. Da qui due strade.
Il mondo delle paritarie e l'area cattolica (FIDAE, FISM, FOE, AGeSC e altri) chiedevano il passaggio dalla parità formale a quella sostanziale, cioè finanziamenti stabili e parametrati; approvarono il riordino del 2005 come utile, ma la rivendicazione di fondo restava insoddisfatta. Sindacati e centrosinistra contestavano invece sia il merito (denaro pubblico alla scuola privata) sia il metodo (l'uso di decreti per aggirare il Parlamento e il vincolo costituzionale).
Cosa restò irrisolto
A conti fatti, il 2005 riordinò la forma e introdusse un primo controllo sugli abusi, ma confermò il nodo strutturale: il finanziamento. La parità restava un'etichetta con obblighi crescenti e sostegno economico irrisorio. I regolamenti attuativi sarebbero arrivati solo nel 2007, con due anni di vuoto e disomogeneità tra territori.
È la radice del problema che, venticinque anni dopo, porta a chiedersi se una parità senza fondi abbia ancora senso. Una domanda che affrontiamo apertamente nell'analisi su perché ripensare la legge 62, dopo aver ricordato cosa voleva il legislatore del 2000.
Aggiornato al 29 giugno 2026. Gli estremi normativi (DL 250/2005, legge 27/2006, DM 267 e 263 del 2007) sono verificati; alcuni estremi dei decreti di finanziamento del periodo Moratti e del parere del Consiglio di Stato vanno riscontrati sui testi ufficiali prima di citazioni puntuali.
Fonti
- Legge 3 febbraio 2006, n. 27 (conversione del DL 250/2005), testo coordinato: Parlamento.
- DM 29 novembre 2007, n. 267 (riconoscimento e mantenimento della parità): Normattiva.
- Analisi: O. Niceforo, "Finanziamenti alle paritarie", Tuttoscuola.
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