Prima che escano i nomi dei commissari esterni, c'è un passaggio che riguarda direttamente i docenti e che gli studenti conoscono poco: la domanda di partecipazione alla commissione, presentata attraverso il modello ES-1 su Istanze Online (portale POLIS). È da quella domanda, raccolta ogni anno in una finestra temporale definita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che nascono le nomine poi pubblicate a ridosso dell'esame.

Questa guida spiega chi è obbligato a presentare la domanda, chi ha solo facoltà di farlo, quali sono i requisiti richiesti e in quali casi un docente è escluso o esonerato dall'incarico. Se invece cerchi come e quando vengono resi noti i nomi dei commissari già nominati, trovi la procedura nella nostra guida su dove cercare i nomi dei commissari esterni; per il quadro generale di calendario, prove e voto finale vedi Maturità: calendario, prove e voto.

Cos'è il modello ES-1 e a cosa serve

Il modello ES-1 è l'istanza con cui un docente (o un dirigente scolastico, per la candidatura a presidente) dichiara la propria disponibilità, i propri titoli e le proprie preferenze territoriali per essere nominato componente di una commissione d'esame di Stato. Si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il portale Istanze Online (POLIS), a esclusione del personale della Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole con insegnamento in lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, per cui è prevista la trasmissione in forma cartacea agli uffici competenti.

Ogni anno il Ministero definisce con una nota specifica i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'anno scolastico di riferimento, e successivamente con una circolare più ampia dettaglia i criteri di formazione delle commissioni. Per il ciclo 2025/2026, ad esempio, i termini sono stati fissati con nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del 10 novembre 2025 (prot. n. 74346), mentre i criteri operativi sono stati diffusi con la circolare del 25 marzo 2026 (prot. n. 90455) sulla formazione delle commissioni. È bene ricordare che la finestra di apertura e chiusura delle domande cambia ogni anno: prima di procedere, verifica sempre la nota in vigore per il tuo anno scolastico, reperibile sul portale del Ministero o comunicata dalla segreteria del tuo istituto.

Chi è obbligato a presentare la domanda

La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame rientra tra gli obblighi connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Questo significa che, per specifiche categorie di docenti, la presentazione del modello ES-1 non è una scelta ma un dovere. Sono tenuti a presentare la domanda come commissario esterno:

  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non già designati come commissari interni o come referenti del plico telematico nella propria scuola, che insegnano (nelle classi terminali o non terminali) discipline previste dai piani di studio dell'ultimo anno di corso, oppure discipline che rientrano nelle classi di concorso corrispondenti a quelle assegnate ai commissari esterni;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (o fino al termine delle attività didattiche), in servizio in istituti statali di secondo grado, se non già designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnano le stesse tipologie di discipline sopra indicate e sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento (ai sensi della legge n. 124/1999), oppure di un titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

In sostanza, se insegni una disciplina che nella tua provincia viene affidata a un commissario esterno e non ricopri già un altro ruolo nella commissione della tua classe, con ogni probabilità rientri tra i soggetti obbligati.

Chi ha solo facoltà di presentarla

Esistono poi categorie per cui la domanda è possibile ma non dovuta. Hanno facoltà, non obbligo, di candidarsi come commissari esterni:

  • i docenti già di ruolo in istituti statali di secondo grado, collocati in quiescenza da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in possesso della relativa abilitazione o idoneità;
  • i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato servizio effettivo per almeno un anno, con contratto a tempo determinato fino a fine anno o fino al termine delle attività didattiche, in istituti statali di secondo grado, in possesso di abilitazione o idoneità nelle discipline dell'ultimo anno di corso;
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, se rientrano in una delle categorie precedenti (in caso di nomina, prestano servizio con l'orario pieno per il periodo dell'esame, con la retribuzione corrispondente);
  • i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo o in compresenza;
  • i docenti di sostegno, in possesso di abilitazione specifica per la scuola secondaria di secondo grado, con un'eccezione importante: non possono presentare domanda i docenti di sostegno che nell'anno scolastico in corso hanno seguito candidati con disabilità che partecipano all'esame di maturità, proprio per assicurarne la presenza accanto ai propri studenti durante le prove;
  • i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104/1992;
  • i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Chi rientra in queste categorie può scegliere se candidarsi oppure no: la mancata presentazione della domanda, in questi casi, non comporta alcuna irregolarità.

Requisiti in sintesi: la tabella pratica

RequisitoSoddisfatto?Cosa fare
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino a fine anno in istituto statale di secondo gradoSe sì, verifica se rientri tra gli obbligati o tra chi ha facoltàConsulta l'elenco sopra in base al tuo contratto
Insegnamento di una disciplina dell'ultimo anno di corso o riconducibile alle classi di concorso dei commissari esterniSe sì, requisito centrale soddisfattoControlla su quale disciplina viene richiesta la tua nomina nel modello ES-1
Abilitazione, idoneità (legge 124/1999) o titolo valido per i concorsi (per i docenti a tempo determinato)Se manca, non puoi essere individuato come commissario esternoVerifica il possesso del titolo prima di compilare la domanda
Già designato commissario interno o referente del plico telematico nella propria scuolaSe sì, non presenti (né puoi presentare) il modello ES-1 come esternoNessuna domanda da fare: il doppio incarico non è previsto
Condizioni ostative (procedimenti penali in corso, sanzioni disciplinari superiori alla minima nell'ultimo biennio, aspettativa con rientro previsto dopo l'inizio degli esami, comando o fuori ruolo, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, aspettativa o distacco sindacale)Se una di queste condizioni ti riguarda, la nomina è preclusaInforma la segreteria e non presentare domanda, oppure segnala la condizione se già presentata
Sostegno con alunno con disabilità in esame nell'anno in corsoSe sì, non puoi fare domanda come commissario esternoResta disponibile come riferimento per il tuo studente durante l'esame
Sovrapposizione con incarico di commissario governativo o altri esami statali nello stesso periodoSe sì, puoi chiedere l'esonero dall'incarico se non c'è soluzione alternativaSegnala la sovrapposizione al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale

Chi non può essere nominato: le condizioni ostative

Al di là delle categorie obbligate o facoltative, esistono situazioni che precludono in radice la nomina, indipendentemente dalla volontà del docente. Non possono essere nominati presidenti o commissari esterni i docenti che si trovano in una di queste condizioni:

  • hanno riportato condanne penali o hanno in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente avviata l'azione penale;
  • hanno in corso procedimenti disciplinari, oppure sono incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla censura (la sanzione minima);
  • si trovano in aspettativa o comunque assenti dal servizio, quando si preveda un rientro in data successiva all'inizio degli esami;
  • sono in posizione di comando, fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
  • sono in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro (ad esempio per maternità o congedo parentale, ai sensi del d.lgs. 151/2001);
  • sono in aspettativa o distacco sindacale.

A queste si aggiungono altre preclusioni oggettive: non può presentare domanda chi è già stato designato commissario interno o referente del plico telematico nella propria scuola; chi insegna, regolarmente autorizzato, contemporaneamente in un istituto statale e in uno paritario; il personale assente da almeno novanta giorni con rientro previsto dopo il 30 aprile; il personale trasferito per incompatibilità ambientale nella scuola dove prestava servizio. Sul piano territoriale, inoltre, presidenti e commissari esterni non possono essere assegnati alla propria scuola di servizio (comprese sezioni staccate e sedi coordinate), alle scuole del proprio distretto scolastico, né a istituti dove abbiano già svolto l'incarico per due volte consecutive nei due anni precedenti o dove abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

Quando scatta l'esonero effettivo

Distinto dall'esclusione a priori è il caso dell'esonero, che riguarda chi è già stato nominato ma si trova, per ragioni sopravvenute, nell'impossibilità di svolgere l'incarico. Il caso più chiaro riguarda la sovrapposizione con un altro incarico istituzionale nello stesso periodo: dirigenti scolastici e docenti nominati anche commissari governativi per altri esami, qualora i due impegni si sovrappongano nel tempo e non sia praticabile una soluzione alternativa, vengono esonerati dall'incarico di commissario o presidente della maturità. Allo stesso modo, i docenti nominati commissari sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole secondarie di secondo grado, e i docenti degli istituti professionali nominati commissari sono esonerati dalla partecipazione agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, ma solo se c'è effettiva sovrapposizione temporale tra i due impegni.

Va invece ribadito un principio generale: una volta nominato, non è consentito rifiutare l'incarico o abbandonarlo, nemmeno in caso di nomina in una sede non richiesta o in una commissione di un ordine di studi diverso da quello di servizio abituale, salvo che ricorra un legittimo impedimento. Le inosservanze sono valutabili sotto il profilo disciplinare. Chi si trova in una situazione di impedimento documentabile (malattia certificata, gravi motivi personali, sopravvenute incompatibilità) deve segnalarla tempestivamente al dirigente scolastico e all'Ufficio scolastico regionale competente, che valuterà se disporre una sostituzione.

Come e quando si presenta la domanda

La domanda si compila online sul portale Istanze Online (POLIS), selezionando il modello ES-1 dedicato all'esame di Stato dell'anno scolastico in corso. Nel modello vanno indicati, tra l'altro, il possesso dei requisiti previsti, la disciplina o le discipline per cui si chiede la nomina, l'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno in corso e degli ultimi due anni, e le preferenze territoriali (comune e provincia) per l'eventuale assegnazione.

Dopo l'invio, la domanda passa attraverso una fase di verifica amministrativa: dirigenti scolastici e dirigenti degli uffici scolastici territoriali controllano puntualmente i dati dichiarati, in particolare il possesso effettivo dei requisiti di insegnamento, e procedono alla convalida. Solo le domande convalidate hanno rilievo ai fini della nomina; una domanda priva dei requisiti richiesti viene revocata, e può essere nuovamente convalidata solo se l'errore viene corretto. Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste per la nomina.

Le nomine vengono poi disposte secondo fasi territoriali (prima su domanda, nelle sedi indicate come preferenza, poi d'ufficio) e in base a criteri di precedenza legati alla disciplina insegnata e alla classe di concorso, nel rispetto delle preclusioni e delle condizioni ostative già viste. È un procedimento che si conclude, come previsto ogni anno, con la pubblicazione dei nomi dei commissari assegnati a ciascuna commissione nei giorni immediatamente precedenti l'avvio degli esami.

Errori comuni da evitare

Alcuni errori ricorrenti nella compilazione del modello ES-1 rallentano la procedura di verifica o, nei casi peggiori, portano alla revoca della domanda:

  • dimenticare una sede di servizio tra quelle degli ultimi due anni, informazione richiesta esplicitamente per il controllo delle preclusioni territoriali;
  • indicare una disciplina non coerente con la propria classe di concorso o priva della relativa abilitazione;
  • non aggiornare la domanda quando cambia una condizione dichiarata (ad esempio una nuova sede di servizio o una sopravvenuta incompatibilità), lasciando al sistema dati non più corrispondenti al vero;
  • ignorare la propria condizione di esclusione (ad esempio essere già stati designati commissari interni), presentando comunque il modello ES-1 come commissario esterno: la domanda non avrà seguito e può generare richieste di chiarimento da parte della segreteria.

In tutti questi casi, la segreteria scolastica e l'Ufficio scolastico regionale restano il riferimento più affidabile per chiarimenti puntuali, perché sono loro a gestire concretamente le fasi di verifica e convalida.

In sintesi

La domanda di partecipazione come commissario esterno non è una formalità uguale per tutti: dipende dal tipo di contratto, dalla disciplina insegnata, dall'eventuale doppio ruolo già ricoperto nella propria scuola e da condizioni personali che possono precludere la nomina o giustificarne l'esonero. Prima di scartare l'ipotesi di dover fare domanda, conviene sempre controllare la propria posizione punto per punto, magari con l'aiuto della segreteria scolastica, perché è proprio da questa fase, silenziosa e amministrativa, che nascono le commissioni che poi gli studenti troveranno il giorno dell'esame.

Sullo stesso tema: Bocciato con la media del 7,6: la sentenza che mette in crisi la regola delle assenze a scuola.

Fonti

  • Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 90455 del 25 marzo 2026, "Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026".
  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 16, come modificato dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164.
  • D.M. n. 183 del 2019, come modificato dal D.M. n. 45 del 2026, sui criteri e le fasi di nomina dei presidenti e dei commissari delle commissioni d'esame.
  • D.M. n. 13/2026, individuazione delle discipline affidate ai commissari esterni per indirizzo di studio.
  • Portale ufficiale istruzione.it, sezione Esami di Stato, e portale Istanze Online (POLIS).

Le finestre temporali e i numeri di protocollo citati si riferiscono al ciclo 2025/2026: verifica sempre la nota ministeriale in vigore per l'anno scolastico che ti interessa, perché termini e scadenze vengono ridefiniti ogni anno.