Ogni anno, terminate le operazioni di formazione degli organici, alcune scuole si trovano con più personale ATA di quanto l'organico consenta di mantenere. Chi si trova in questa condizione viene dichiarato soprannumerario (o, con l'espressione più diffusa nei documenti ufficiali, "perdente posto") e deve affrontare un percorso con regole precise: individuazione tramite graduatoria interna d'istituto, domanda di trasferimento e, in alcuni casi, un sistema di precedenze che può garantire il rientro nella scuola di provenienza. È un tema che genera ansia e disinformazione, perché incrocia norme contrattuali, prassi degli uffici scolastici territoriali e situazioni personali molto diverse tra loro. Questa guida ricostruisce, sulla base del CCNI mobilità del personale ATA, come funziona la soprannumerarietà, quali passaggi seguire per la domanda e quali sono le precedenze effettivamente riconosciute.
Un chiarimento preliminare: il quadro normativo di riferimento cambia periodicamente, perché il CCNI mobilità viene rinnovato per ogni triennio contrattuale. Il contratto attualmente in vigore riguarda il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 ed è stato sottoscritto in via definitiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 10 marzo 2026. Rispetto al testo del triennio precedente, alcune regole sulle precedenze sono cambiate, come vedremo più avanti: per questo motivo, prima di presentare una domanda, è sempre indispensabile controllare il testo del CCNI in vigore per l'anno scolastico di riferimento e l'ordinanza ministeriale che ne disciplina l'applicazione annuale.
Cosa significa essere dichiarati ATA soprannumerario
Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) diventa soprannumerario quando, in una scuola o in un centro territoriale, il numero di posti disponibili nell'organico si riduce rispetto all'anno precedente: per un calo di iscrizioni, per una riorganizzazione della rete scolastica (il cosiddetto dimensionamento, che unisce o scinde istituti) o più semplicemente per una diversa distribuzione dei posti tra i profili. In questi casi la scuola non può più garantire la titolarità a tutto il personale già in servizio e deve individuare chi, tra i titolari, resta in esubero rispetto ai posti disponibili.
La soprannumerarietà non è quindi una valutazione sul singolo lavoratore, ma l'effetto di un conteggio complessivo tra posti in organico e personale titolare. Chi viene individuato come soprannumerario non perde il posto di lavoro: perde la titolarità nella scuola in cui si trova e deve essere trasferito d'ufficio in un'altra sede, salvo che presenti domanda di trasferimento e ottenga una delle sedi richieste, oppure che rientri in una delle categorie che danno diritto a una precedenza.
Come avviene l'individuazione: la graduatoria interna d'istituto
Quando in una scuola si determina una situazione di soprannumero per un determinato profilo (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico), il dirigente scolastico predispone una graduatoria interna d'istituto tra tutto il personale titolare in quel profilo. La graduatoria si basa sui punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata al CCNI mobilità e, in caso di parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. Chi si colloca in fondo alla graduatoria (cioè con il punteggio più basso) viene individuato come soprannumerario e destinato al trasferimento d'ufficio, se non riesce a ottenere un posto tramite domanda volontaria.
Non tutto il personale titolare, però, entra in questa graduatoria: chi beneficia di alcune precedenze specifiche (di cui parliamo nel paragrafo dedicato) viene escluso dal computo, a meno che la riduzione di organico sia talmente ampia da rendere necessario il coinvolgimento anche di queste categorie, per esempio in caso di soppressione dell'intera scuola.
Una volta formulata, la graduatoria viene affissa all'albo della scuola nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il personale interessato può chiedere di visionare la documentazione e presentare reclamo al dirigente scolastico entro il termine previsto dal CCNI (di norma dieci giorni dalla pubblicazione), ottenendo risposta entro i giorni successivi stabiliti dal contratto.
La domanda di trasferimento: condizionata o no
Chi è stato individuato come soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale sulla mobilità. In fase di compilazione va fatta una scelta importante: presentare una domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, oppure una domanda che valga comunque.
Con la domanda condizionata, il trasferimento viene eseguito soltanto se lo stato di soprannumero non viene meno; se invece nel frattempo si libera un posto nella scuola di titolarità (per esempio per un pensionamento), la domanda non ha corso e il lavoratore resta nella scuola di appartenenza. Chi sceglie questa opzione, indicando come prima preferenza il proprio comune (o distretto) di titolarità, può comunque indicare anche preferenze relative ad altri comuni: se non trova posto lì, viene comunque preso in considerazione altrove secondo l'ordine espresso.
Chi non presenta alcuna domanda entro i termini previsti, pur restando soprannumerario, viene comunque trasferito d'ufficio secondo il punteggio con cui è stato individuato come perdente posto. È quindi sempre nell'interesse dell'interessato presentare domanda, anche solo condizionata, per poter orientare l'esito verso le sedi di proprio interesse invece di subire un'assegnazione d'ufficio secondo i criteri di viciniorietà stabiliti dagli uffici scolastici territoriali.
Il sistema delle precedenze del CCNI mobilità
Il CCNI mobilità disciplina, in un articolo dedicato al sistema delle precedenze, un elenco ordinato di condizioni che danno diritto a essere trattati con priorità nelle operazioni di trasferimento volontario. Le precedenze sono organizzate per categorie e si applicano secondo un preciso ordine di priorità: in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. È importante ricordare che, salvo la prima categoria, queste precedenze operano nella mobilità volontaria a domanda e non nell'assegnazione di sede dopo un dimensionamento della rete scolastica, che segue regole proprie.
| Ordine | Categoria | Condizione principale |
|---|---|---|
| I | Disabilità e gravi motivi di salute | Personale non vedente o emodializzato: precedenza assoluta, vale anche per la mobilità professionale |
| II | Rientro nella scuola di precedente titolarità | Chi è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata come soprannumerario negli ultimi dieci anni, se richiede quella scuola come prima preferenza ogni anno |
| III | Disabilità personale o cure continuative | Invalidità superiore ai due terzi, categorie protette dalla legge 104/92, oppure necessità di cure continuative come la chemioterapia, nella provincia di residenza o del comune di cura |
| IV | Assistenza a familiari con disabilità grave | Genitori, coniuge o parte di unione civile, figli, fratelli e sorelle di persona con disabilità grave (legge 104/92, art. 33), nella provincia del domicilio dell'assistito, secondo un ordine di priorità tra le categorie |
| V | Rientro nel comune di precedente titolarità | Stessa platea del punto II, ma riferita al comune anziché alla singola scuola |
| VI | Coniuge di personale militare o di categoria equiparata | Comune in cui il coniuge è stato trasferito d'autorità o ha eletto domicilio |
| VII | Cariche pubbliche in enti locali | Comune in cui si esercita il mandato amministrativo |
| VIII | Rientro da aspettativa sindacale | Provincia in cui si è svolta l'attività sindacale, con domicilio da almeno tre anni |
Per ciascuna precedenza il contratto individua anche le fasi del movimento (prima, seconda o terza fase) a cui si applica: alcune valgono per tutte le fasi, altre solo per la mobilità interprovinciale o professionale. Per questo motivo, chi ritiene di avere diritto a una di queste precedenze deve verificare con attenzione, anno per anno, in quale fase del movimento la propria condizione trova applicazione, oltre a produrre tempestivamente la documentazione richiesta (certificazioni, dichiarazioni personali secondo le forme previste dalla normativa sull'autocertificazione).
Il rientro del soprannumerario: la precedenza più rilevante per chi ha perso la sede
Per chi è stato dichiarato soprannumerario, la precedenza più importante è quella indicata ai punti II e V della tabella: il diritto di rientrare, con priorità rispetto ad altri aspiranti, nella scuola o nel comune da cui si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata. Questa precedenza, nel CCNI attualmente in vigore, è riconosciuta per un decennio dall'anno del trasferimento (nel contratto del triennio precedente il periodo era di otto anni, poi esteso a dieci con il rinnovo firmato nel marzo 2026).
Per non perdere questo diritto occorre rispettare alcune condizioni precise:
- presentare domanda di mobilità in ciascun anno del decennio successivo al trasferimento come soprannumerario, anche se non si ha effettivo interesse a spostarsi, perché la mancata presentazione anche di un solo anno può interrompere la continuità richiesta dal contratto;
- indicare come prima preferenza la scuola (o il comune, per la precedenza di cui al punto V) da cui si è stati trasferiti, oppure una preferenza sintetica che la comprenda;
- compilare l'apposita casella del modulo domanda con la denominazione ufficiale della scuola o dell'istituto di provenienza e allegare la dichiarazione di servizio continuativo, secondo il modello previsto dall'ordinanza ministeriale sui trasferimenti o dalla procedura per le istanze on line;
- indicare correttamente anche l'anno in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio.
Chi omette di indicare la scuola di provenienza nell'apposita casella, oppure non allega la dichiarazione richiesta, perde il diritto alla precedenza per quell'anno. Va inoltre segnalato un aspetto spesso frainteso: se il personale trasferito come soprannumerario, nel frattempo, risulta a sua volta perdente posto nella nuova scuola di titolarità e presenta domanda condizionata per restare in quella sede, non può usufruire nello stesso anno anche della precedenza per il rientro nella scuola di origine, perché la domanda condizionata a restare prevale su quella per il rientro. Il punteggio di continuità maturato, però, non si perde e il diritto al rientro permane per gli anni successivi, sempre entro i limiti del decennio.
Esclusione dalla graduatoria interna: chi non può essere dichiarato soprannumerario (salvo eccezioni)
Il personale che beneficia delle precedenze per disabilità grave (punto III), per assistenza a familiari con disabilità (punto IV) e per cariche pubbliche in enti locali (punto VII) non viene di norma inserito nella graduatoria interna d'istituto utilizzata per individuare chi trasferire d'ufficio. Questa esclusione, tuttavia, non è assoluta: se la contrazione di organico è talmente ampia da richiedere comunque il coinvolgimento di queste categorie, per esempio in caso di soppressione della scuola, anche questo personale può rientrare nel computo, seguendo comunque l'ordine di priorità stabilito dal contratto.
È bene inoltre ricordare che chi beneficia di queste esclusioni ha l'obbligo di dichiarare, entro un termine prefissato prima della scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che avevano dato diritto all'esclusione: in tal caso il dirigente scolastico deve riformulare la graduatoria e comunicare agli interessati le nuove posizioni di soprannumero.
Soprannumerarietà e dimensionamento della rete scolastica
Un caso particolare riguarda la soprannumerarietà determinata dal dimensionamento scolastico, cioè dall'accorpamento, dalla scissione o dalla trasformazione di istituti in un'unica rete di scuole. In questi casi il personale delle scuole coinvolte confluisce in una graduatoria unica riferita al complesso dei posti risultanti dal dimensionamento, e non alla singola scuola. Anche in questa procedura, chi risulta perdente posto conserva il diritto alle precedenze per il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, mentre le altre precedenze comuni (disabilità, assistenza a familiari, cariche pubbliche) non trovano applicazione ai fini della riassegnazione della sede dopo il dimensionamento, ma restano valide, come detto, per l'esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto.
Domande frequenti
Da chi dipende la decisione su chi è soprannumerario?
Dal dirigente scolastico, che formula la graduatoria interna d'istituto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione allegata al CCNI mobilità, salvo le esclusioni previste per specifiche categorie.
Cosa succede se non presento alcuna domanda di trasferimento?
Il trasferimento d'ufficio avviene comunque, secondo il punteggio con cui si è stati individuati come perdenti posto e secondo i criteri di viciniorietà stabiliti dagli uffici scolastici territoriali.
Per quanti anni vale la precedenza per il rientro nella scuola di provenienza?
Nel CCNI attualmente in vigore, dieci anni dal trasferimento come soprannumerario, a condizione di presentare domanda ogni anno indicando correttamente la scuola o il comune di provenienza.
La precedenza per il rientro vale anche se cambio provincia con la mobilità professionale?
No: la precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio, e non si applica in caso di mobilità professionale o interprovinciale.
In sintesi
Essere dichiarati ATA soprannumerario non significa perdere il lavoro, ma affrontare un passaggio delicato che richiede attenzione a scadenze e moduli: presentare sempre domanda, anche condizionata, verificare la propria posizione in graduatoria e, soprattutto, non lasciar decadere per distrazione il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di provenienza, che va rinnovato ogni anno con le formalità richieste. Poiché le regole cambiano a ogni rinnovo contrattuale, come è avvenuto con il passaggio da otto a dieci anni per la precedenza di rientro, la fonte più affidabile resta sempre il testo del CCNI mobilità in vigore per l'anno scolastico di riferimento, insieme all'ordinanza ministeriale che ne detta i termini applicativi, consultabili sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.