Chi ha conseguito i 24 CFU per insegnare si trova oggi davanti a una domanda molto concreta: i crediti che ho già acquisito possono ancora aiutarmi a diventare docente?
La risposta è sì, ma occorre comprendere in che modo.
Con la riforma della formazione iniziale degli insegnanti, il sistema di accesso all'abilitazione e al concorso docenti è cambiato. I 24 CFU non sono scomparsi, ma hanno assunto una funzione diversa rispetto al passato.
In alcuni casi consentono di ottenere il riconoscimento della formazione già svolta. In altri rappresentano uno dei requisiti per accedere ai percorsi di completamento da 36 CFU.
Possedere i 24 CFU, tuttavia, non significa essere automaticamente abilitati all'insegnamento, né avere diritto all'iscrizione a un percorso da 36 CFU.
La differenza dipende soprattutto dalla situazione del candidato: il titolo di studio, l'eventuale servizio prestato e la partecipazione ai precedenti concorsi.
Vediamo cosa prevede la normativa e quali possibilità esistono oggi.
24 CFU e abilitazione: cosa è cambiato con la riforma dell'insegnamento?
Per comprendere il valore attuale dei 24 CFU bisogna partire da una distinzione fondamentale: avere una preparazione utile per insegnare non equivale a possedere un'abilitazione.
Nel precedente sistema, i 24 CFU costituivano un requisito di accesso a determinate procedure concorsuali per la scuola secondaria.
Si trattava di crediti formativi universitari o accademici acquisiti nelle discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
L'obiettivo era integrare le conoscenze disciplinari del laureato con competenze legate ai processi educativi e all'insegnamento.
Questi crediti, però, non conferivano direttamente l'abilitazione.
Con la riforma introdotta dal decreto-legge 36/2022, convertito nella legge 79/2022, e con il DPCM del 4 agosto 2023, il sistema è stato riorganizzato intorno ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.
Il modello ordinario prevede almeno 60 CFU, ai quali si affiancano percorsi differenziati da 30 e 36 CFU, accessibili soltanto a determinate categorie.
Il cambiamento è significativo: l'abilitazione non dipende semplicemente dal numero di crediti posseduti, ma dal completamento del percorso formativo previsto e dal superamento della prova finale.
Questo principio aiuta anche a chiarire perché due aspiranti docenti con la stessa laurea e gli stessi 24 CFU possano trovarsi davanti a possibilità differenti.
I 24 CFU sono ancora validi?
Sì. I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 secondo il precedente ordinamento conservano una specifica rilevanza normativa.
Non rappresentano più, insieme alla sola laurea, una modalità autonoma di accesso ai nuovi concorsi ordinari per i posti comuni della scuola secondaria.
Possono però essere utilizzati in due situazioni importanti.
La prima riguarda il riconoscimento della formazione precedente. Chi possiede i vecchi 24 CFU può farli valere nell'ambito del percorso ordinario di abilitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPCM 4 agosto 2023.
La seconda interessa alcuni vincitori di concorso docenti. In presenza dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria, i 24 CFU permettono di accedere al percorso di completamento da 36 CFU.
La distinzione è essenziale.
Un candidato che possiede i 24 CFU ma non ha vinto un concorso attraverso il canale transitorio previsto non può considerarsi automaticamente ammesso al corso riservato da 36 CFU.
Può, invece, verificare il riconoscimento dei crediti nel percorso abilitante corrispondente alla propria situazione.
Il valore dei crediti già acquisiti, dunque, non è venuto meno. È cambiato il modo in cui possono essere utilizzati.
Abilitazione con 36 CFU: chi può accedere al percorso?
Uno dei dubbi più frequenti riguarda proprio i percorsi abilitanti da 36 CFU.
La domanda è semplice: se possiedo già 24 CFU, posso conseguire l'abilitazione completando soltanto i 36 CFU mancanti?
Non necessariamente.
Il percorso da 36 CFU previsto dall'allegato 5 del DPCM 4 agosto 2023 è destinato a una categoria specifica di aspiranti insegnanti.
In particolare, riguarda i vincitori di concorso che hanno partecipato alle procedure previste dalla disciplina transitoria utilizzando il titolo di studio e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Questo significa che, per accedere al percorso, non è sufficiente possedere i vecchi crediti.
Occorre anche rientrare tra i destinatari individuati dalla normativa.
Il decreto MUR n. 138 del 27 gennaio 2026, relativo ai percorsi di formazione iniziale per l'anno accademico 2025/2026, conferma questa impostazione.
L'articolo 6, dedicato ai percorsi di completamento, comprende infatti il corso da 36 CFU tra quelli destinati ai vincitori di concorso in possesso dei requisiti specifici.
Il percorso da 36 CFU, quindi, non è un corso abbreviato liberamente accessibile a tutti coloro che hanno ottenuto i 24 CFU.
È una possibilità collegata a una precisa posizione concorsuale.
Perché 24 CFU più 36 CFU non significa sempre abilitazione?
La confusione nasce spesso da un calcolo apparentemente logico.
Se il percorso ordinario prevede 60 CFU e un aspirante docente ne possiede già 24, sembrerebbe naturale doverne conseguire soltanto altri 36.
Dal punto di vista matematico, il ragionamento funziona.
Dal punto di vista normativo, però, la questione è più articolata.
Bisogna distinguere il percorso riservato da 36 CFU, previsto per determinati vincitori di concorso, dal percorso ordinario nel quale vengono riconosciuti crediti precedentemente acquisiti.
Nel secondo caso, l'università deve definire le attività riconosciute e gli obblighi formativi ancora da completare.
Anche qualora i crediti residui fossero numericamente pari a 36, questo non trasformerebbe automaticamente il percorso ordinario in quello riservato ai vincitori.
Per questo, prima dell'iscrizione, è importante verificare non soltanto quanti CFU mancano, ma soprattutto quale percorso abilita alla propria classe di concorso e a quali condizioni è possibile accedervi.
Come funziona il riconoscimento dei 24 CFU nei percorsi abilitanti?
Chi possiede i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 può beneficiare di una specifica previsione contenuta nell'articolo 8 del DPCM 4 agosto 2023.
La disposizione stabilisce il riconoscimento dei crediti acquisiti secondo il precedente ordinamento ai fini del percorso ordinario di formazione iniziale.
Questo riconoscimento valorizza la preparazione già maturata, evitando che il candidato debba necessariamente ripetere attività formative già svolte.
Non significa, però, che tutti gli obblighi previsti dal nuovo sistema vengano meno.
La normativa mantiene infatti almeno 10 CFU di tirocinio diretto, anche per chi beneficia del riconoscimento dei vecchi crediti.
È un aspetto importante perché il percorso di abilitazione non riguarda soltanto le conoscenze teoriche.
La formazione dei docenti comprende anche l'osservazione delle attività didattiche, la progettazione delle lezioni, il confronto con i tutor e l'esperienza concreta nelle classi.
Il tirocinio rappresenta quindi una parte essenziale della preparazione professionale.
Quali documenti servono per il riconoscimento?
Per utilizzare i 24 CFU già conseguiti, è opportuno raccogliere la documentazione che permette all'università di verificare il percorso precedente.
In particolare:
- la certificazione ufficiale dei 24 CFU;
- l'elenco degli insegnamenti sostenuti e dei relativi crediti;
- i settori scientifico-disciplinari degli esami;
- le date di conseguimento dei crediti;
- gli eventuali programmi richiesti dall'istituzione universitaria.
La data del 31 ottobre 2022 è particolarmente importante, perché delimita i crediti ai quali si applica la specifica disciplina di riconoscimento del precedente ordinamento.
Gli eventuali esami successivi non sono automaticamente privi di valore, ma devono essere valutati secondo le regole generali applicabili al percorso.
Concorso docenti e 24 CFU: si può ancora partecipare senza abilitazione?
Un'altra questione centrale riguarda l'accesso al concorso docenti.
Per diversi anni, la combinazione tra laurea e 24 CFU ha rappresentato uno dei principali canali di partecipazione alle procedure concorsuali della scuola secondaria.
Con il nuovo sistema, questa possibilità è cambiata.
Nel concorso docenti PNRR3, bandito con il decreto direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025, i 24 CFU non costituivano più, insieme alla sola laurea, un requisito autonomo di accesso ai posti comuni della secondaria.
Le principali modalità di partecipazione prevedevano:
- il possesso dell'abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta;
- il possesso di un titolo di studio idoneo e di almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, anche non continuative, di cui almeno una nella classe di concorso interessata.
Il bando prevedeva inoltre disposizioni particolari per alcune categorie di candidati.
È importante ricordare che i requisiti e le scadenze di una procedura non possono essere estesi automaticamente ai concorsi successivi.
Per partecipare a un nuovo concorso docenti occorre quindi verificare sempre le condizioni indicate nel relativo bando. Un quadro generale è nella guida ai requisiti dei concorsi PNRR tra abilitazione, CFU e servizio.
Chi ha soltanto la laurea e i 24 CFU può ancora diventare insegnante?
Sì, ma deve individuare il percorso previsto dalla normativa vigente.
Chi possiede una laurea idonea e i vecchi 24 CFU, senza un'abilitazione o i requisiti di servizio richiesti da un bando, non può utilizzare automaticamente quei crediti come titolo sufficiente per il concorso.
Può tuttavia valutare l'accesso al percorso abilitante ordinario, ottenendo il riconoscimento della formazione precedente nei casi previsti.
In questo modo, i crediti già acquisiti possono continuare a rappresentare una risorsa nel percorso verso l'insegnamento.
Tre anni di servizio e abilitazione: quali opportunità per i docenti?
L'esperienza di insegnamento può influire sia sull'accesso ai concorsi sia sulla possibilità di frequentare determinati percorsi abilitanti.
Occorre però evitare di confondere situazioni diverse.
Nel concorso PNRR3, ad esempio, le tre annualità richieste per partecipare senza abilitazione dovevano essere maturate nella scuola statale negli ultimi cinque anni, con almeno un'annualità nella classe di concorso richiesta.
Diversa era la disciplina della riserva del 30% dei posti, collegata a tre anni di servizio negli ultimi dieci, con le ulteriori condizioni previste.
Esistono inoltre percorsi abilitanti da 30 CFU rivolti a specifiche categorie di docenti con esperienza di servizio.
Si tratta di strumenti differenti, ciascuno con requisiti propri.
Avere tre anni di servizio non comporta automaticamente il diritto di accedere a qualsiasi percorso abbreviato o concorso.
Per capire quale opportunità sia concretamente disponibile è necessario considerare quando e dove è stato prestato il servizio, la classe di concorso e la disposizione normativa applicabile.
Percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU: quali differenze?
Il nuovo sistema di formazione iniziale prevede diverse tipologie di percorsi.
Conoscerne le caratteristiche aiuta a evitare iscrizioni non appropriate.
| Percorso | A chi è rivolto |
|---|---|
| 60 CFU | Aspiranti docenti che devono conseguire l'abilitazione attraverso il percorso ordinario |
| 36 CFU | Determinati vincitori di concorso della fase transitoria che hanno utilizzato i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 |
| 30 CFU | Categorie specifiche, tra cui docenti con determinati requisiti di servizio, soggetti già abilitati o specializzati e vincitori di particolari procedure, secondo percorsi distinti |
Il numero dei crediti, quindi, non costituisce un criterio sufficiente per scegliere il corso.
Il passaggio più importante è verificare di appartenere alla categoria alla quale il percorso è destinato. La guida ai percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU riassume i profili ammessi a ciascuno.
Chi possiede già un'abilitazione su un'altra classe di concorso o la specializzazione sul sostegno, ad esempio, può avere accesso a un percorso da 30 CFU disciplinato dall'articolo 13 del DPCM, purché soddisfi gli ulteriori requisiti previsti.
Si tratta di una situazione diversa da quella del candidato che possiede soltanto laurea e 24 CFU.
Quanto costano i percorsi abilitanti da 36 e 60 CFU?
Anche il costo della formazione rappresenta un elemento da considerare prima di scegliere un'università.
L'articolo 12 del DPCM 4 agosto 2023 stabilisce alcuni limiti economici.
Per il percorso ordinario da almeno 60 CFU, il costo massimo previsto è di 2.500 euro.
Per le categorie individuate dal secondo comma dello stesso articolo, tra cui chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 secondo il precedente ordinamento, è previsto un tetto di 2.000 euro.
Il contributo per la prova finale non può superare 150 euro.
Non è quindi corretto associare automaticamente una tariffa a ogni percorso sulla base del solo numero di crediti.
I costi dipendono anche dalla categoria del candidato e dalle disposizioni specifiche applicabili.
Prima dell'iscrizione è utile verificare il contributo effettivamente richiesto dall'ateneo, le eventuali spese aggiuntive e le modalità di pagamento.
Frequenza, tirocinio e prova finale: come si ottiene l'abilitazione?
Il riconoscimento dei 24 CFU e l'accesso ai percorsi da 36 CFU rappresentano soltanto una parte del cammino verso l'abilitazione.
Per ottenere il titolo abilitante è necessario completare le attività previste dal proprio percorso e superare la prova finale.
Per l'anno accademico 2025/2026, il decreto MUR n. 138/2026 prevede, tra le altre disposizioni:
- la possibilità di svolgere fino al 50% delle attività formative in modalità telematica sincrona, con esclusione di tirocini e laboratori;
- la frequenza obbligatoria di almeno il 70% per ciascuna attività formativa;
- lo svolgimento delle attività di tirocinio secondo le modalità previste dal decreto.
La prova finale, disciplinata dal DPCM 4 agosto 2023, comprende una prova scritta e una lezione simulata, con le specificità previste per le diverse categorie.
Per il superamento è necessario ottenere almeno 7/10 in ciascuna prova.
L'abilitazione viene quindi conseguita attraverso un processo che integra preparazione disciplinare, competenze pedagogiche ed esperienza didattica.
Non è il semplice accumulo dei crediti a determinare il risultato, ma il completamento del percorso richiesto e la verifica delle competenze professionali.
Attenzione alla classe di concorso: i 24 CFU non sostituiscono gli esami della laurea
Prima ancora di scegliere un percorso abilitante, è necessario verificare che il proprio titolo di studio consenta l'accesso alla classe di concorso desiderata.
Non tutte le lauree permettono di insegnare qualsiasi disciplina.
Per alcune classi di concorso sono richiesti specifici esami universitari e determinati crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati dalle tabelle ministeriali. L'elenco delle classi di concorso con i codici e la guida ai titoli di accesso al concorso scuola aiutano a orientarsi.
I 24 CFU non sostituiscono automaticamente questi requisiti.
Un laureato che possiede tutti i crediti pedagogici richiesti dal precedente sistema potrebbe, ad esempio, dover integrare alcuni esami disciplinari per accedere a una particolare classe di concorso.
È quindi utile verificare separatamente tre condizioni:
- la validità del titolo di studio per la classe di concorso;
- il percorso necessario per conseguire l'abilitazione;
- i requisiti richiesti per partecipare al concorso docenti.
Questa verifica consente di individuare gli eventuali passaggi mancanti senza confondere requisiti che svolgono funzioni differenti.
Come scegliere il percorso per ottenere l'abilitazione
Chi possiede i 24 CFU può affrontare la scelta del percorso abilitante partendo da alcune domande.
Ho conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022?
Questa verifica permette di capire se i crediti rientrano nella disciplina di riconoscimento prevista per il precedente ordinamento.
Ho vinto un concorso docenti utilizzando laurea e 24 CFU?
In presenza degli ulteriori requisiti normativi, potrebbe essere possibile accedere al percorso di completamento da 36 CFU.
Possiedo almeno tre anni di servizio o un'altra abilitazione?
Questi elementi possono incidere sull'accesso a percorsi differenti, compresi alcuni da 30 CFU.
La mia laurea è valida per la classe di concorso in cui voglio insegnare?
Verificare preventivamente il titolo e gli eventuali crediti disciplinari mancanti aiuta a evitare errori.
Quali attività dovrò effettivamente frequentare?
Prima dell'iscrizione è importante consultare il bando universitario, verificare la sede, il calendario, le modalità di tirocinio e i riconoscimenti applicabili.
Per l'anno accademico 2025/2026, il DM n. 138/2026 prevede inoltre la presentazione della domanda per percorsi relativi alla medesima classe di concorso presso una sola istituzione.
Scegliere con attenzione, quindi, significa valutare sia i requisiti di accesso sia l'organizzazione concreta della formazione.
Domande frequenti su abilitazione, 24 CFU e 36 CFU
I 24 CFU danno l'abilitazione all'insegnamento?
No. I 24 CFU non costituiscono un titolo abilitante. Possono essere riconosciuti nei percorsi previsti dalla normativa, ma per ottenere l'abilitazione occorre completare la formazione richiesta e superare la prova finale.
Chi ha i 24 CFU può iscriversi direttamente ai 36 CFU?
Non automaticamente. Il percorso da 36 CFU dell'allegato 5 è riservato a determinati vincitori di concorso che hanno utilizzato i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 secondo la disciplina transitoria.
I 24 CFU sono scaduti?
No. I crediti acquisiti non sono semplicemente scaduti. È cambiata la loro funzione all'interno del sistema di formazione e reclutamento. Quelli conseguiti entro il 31 ottobre 2022 conservano una specifica rilevanza per il riconoscimento e per determinati percorsi di completamento.
Con laurea e 24 CFU si può partecipare al concorso docenti?
La sola combinazione di laurea e 24 CFU non costituisce più un requisito autonomo di accesso ai nuovi concorsi ordinari per i posti comuni della secondaria. È necessario verificare i requisiti stabiliti dal singolo bando, come l'abilitazione o le condizioni di servizio eventualmente previste.
Chi ha i 24 CFU deve frequentare tutti i 60 CFU?
Non necessariamente. Il DPCM prevede il riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il termine stabilito nel percorso ordinario, fermo restando l'obbligo di almeno 10 CFU di tirocinio diretto. Le attività residue devono essere individuate dall'istituzione formativa secondo la normativa.
Qual è la differenza tra 30 CFU e 36 CFU?
I percorsi da 30 CFU rispondono a diverse situazioni previste dalla legge, come il possesso di un'altra abilitazione, determinati requisiti di servizio o particolari percorsi di completamento. Quello da 36 CFU dell'allegato 5 è collegato a specifici vincitori di concorso della fase transitoria in possesso dei vecchi 24 CFU.
Perché conoscere il valore dei 24 CFU fa la differenza
Il sistema di accesso all'insegnamento è cambiato, ma questo non significa che il percorso formativo svolto in passato abbia perso ogni utilità.
I 24 CFU continuano a rappresentare una preparazione che la normativa riconosce in situazioni precise. I percorsi da 36 CFU offrono una possibilità di completamento per determinate categorie di vincitori di concorso, mentre il sistema ordinario consente di valorizzare i crediti precedentemente acquisiti.
La questione decisiva non è soltanto quanti CFU si possiedono, ma come questi crediti si inseriscono nel percorso che porta all'abilitazione e alla partecipazione al concorso docenti.
Per questo, il primo passo consiste nel verificare la propria situazione, consultare le disposizioni applicabili e richiedere all'università informazioni precise sui riconoscimenti e sulle attività da completare.
Comprendere le regole permette di trasformare un insieme di requisiti apparentemente complesso in un percorso più chiaro, fatto di scelte consapevoli e obiettivi concreti.
Fonti
- Decreto MUR n. 138 del 27 gennaio 2026: percorsi di formazione iniziale per l'anno accademico 2025/2026.
- DPCM 4 agosto 2023: disciplina dei percorsi abilitanti e riconoscimento dei crediti.
- Decreto legislativo n. 59/2017 e successive modificazioni: formazione iniziale e reclutamento dei docenti.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, titoli di accesso all'insegnamento: requisiti e classi di concorso.