La riduzione degli organici ATA per l'anno scolastico 2026/27 non è un semplice aggiustamento tecnico.
È una scelta che incide direttamente sul funzionamento quotidiano delle scuole, sulla vigilanza, sull'assistenza di base agli studenti con disabilità, sulla sicurezza degli edifici e sui carichi di lavoro del personale.
Dal 1° settembre 2026 l'organico ATA subirà una riduzione di 2.174 posti. Il taglio colpirà esclusivamente il profilo del collaboratore scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado, come abbiamo ricostruito nell'articolo sui numeri dell'organico ATA 2026/27.
Nello stesso momento, il nuovo profilo dell'operatore scolastico non entrerà ancora nell'organico e non sarà quindi disponibile per le ordinarie procedure di assegnazione e convocazione.
La situazione è paradossale: mentre le scuole perdono collaboratori scolastici, il nuovo profilo che dovrebbe rafforzare le competenze assistenziali viene rinviato al 2027/28. E quando entrerà, non comporterà automaticamente nuovi posti, perché sarà alimentato soprattutto attraverso la trasformazione di posti già esistenti.
Questa è la ricostruzione, atto per atto, di come si è arrivati fin qui.
Il taglio nasce dalla legge di bilancio 2025
La base normativa della riduzione è l'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
La disposizione contiene due interventi distinti.
Il primo riguarda il personale docente e dispone una riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2025/26.
Il secondo riguarda il personale ATA e stabilisce una riduzione di 2.174 unità a decorrere dall'anno scolastico 2026/27.
Per attuare il taglio, la legge prevede la revisione dei criteri e dei parametri utilizzati per determinare le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il passaggio centrale stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri delle dotazioni organiche ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/27, una riduzione di 2.174 posti.
La riduzione non è quindi il risultato automatico del calo degli alunni.
È un obiettivo numerico fissato direttamente dalla legge.
Il Parlamento ha rinviato il taglio, ma non lo ha eliminato
Nel testo originario della manovra la riduzione ATA sarebbe dovuta partire già dall'anno scolastico 2025/26.
Durante l'esame parlamentare, la Camera ha spostato la decorrenza al 2026/27.
La modifica ha ritardato di un anno gli effetti della misura, ma non ne ha cambiato la sostanza.
Il numero dei posti da eliminare è rimasto invariato: 2.174 unità.
La Camera ha inoltre soppresso il termine originariamente previsto (31 marzo 2025) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale ATA, purché sia comunque garantita l'invarianza finanziaria.
Questo significa che eventuali correzioni possono modificare la distribuzione dei tagli, ma non produrre maggiori costi per lo Stato.
Il collegamento con il decreto-legge n. 71 del 2024
Il comma 828 della legge di bilancio richiama l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
La disposizione era stata introdotta per consentire la revisione degli organici ATA necessaria ad attuare il nuovo ordinamento professionale previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e ricerca.
Nel testo originario, il comma stabiliva che:
Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.
Due elementi sono decisivi.
Il primo è il richiamo all'attuazione del contratto collettivo.
Il secondo è la clausola finale: "garantendo la neutralità finanziaria".
La riforma dei profili ATA, quindi, nasce fin dall'inizio con il vincolo di non aumentare la spesa complessiva.
Che cosa significa "neutralità finanziaria"
La neutralità finanziaria significa che il nuovo ordinamento non deve produrre maggiori oneri per lo Stato.
In concreto, se viene creato un nuovo profilo professionale, i relativi posti devono essere ricavati all'interno delle risorse già esistenti.
È qui che si trova il nodo della riforma.
L'operatore scolastico non viene introdotto come nuova figura aggiuntiva rispetto ai collaboratori.
Una parte dei posti da collaboratore scolastico dovrebbe essere trasformata in posti da operatore scolastico.
Il risultato non è quindi un aumento del personale presente nelle scuole.
È una diversa distribuzione dei posti tra profili professionali.
Il decreto interministeriale n. 211 del 2025
L'attuazione del taglio è stata affidata al decreto interministeriale 3 novembre 2025, n. 211.
Il decreto è intervenuto sui criteri e sui parametri delle dotazioni organiche ATA, sostituendo le tabelle del DM 181/2016, e ha concentrato la riduzione:
- esclusivamente sul profilo del collaboratore scolastico;
- esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado.
Gli altri profili ATA non risultano direttamente interessati dal taglio numerico delle 2.174 unità.
La scelta di colpire soltanto i collaboratori scolastici è particolarmente rilevante perché si tratta del profilo numericamente più presente negli istituti e più direttamente coinvolto nel funzionamento materiale della scuola.
I collaboratori garantiscono infatti:
- apertura e chiusura dei locali;
- vigilanza degli accessi;
- sorveglianza dei piani;
- assistenza agli studenti;
- supporto agli spostamenti;
- pulizia;
- gestione delle emergenze;
- assistenza di base agli alunni con disabilità.
Ridurre questo personale significa diminuire la capacità operativa delle scuole, anche quando il numero degli edifici, dei piani, dei laboratori e dei turni resta invariato.
Il calo demografico non spiega tutto
La riduzione viene giustificata anche con il calo degli alunni.
Tuttavia, il numero degli studenti è soltanto uno dei fattori che determinano il fabbisogno ATA.
Una scuola secondaria di secondo grado può avere:
- più plessi;
- laboratori tecnici;
- officine;
- palestre;
- succursali;
- corsi serali;
- attività pomeridiane;
- studenti con disabilità;
- edifici sviluppati su più piani;
- elevati bisogni di vigilanza.
Anche in presenza di meno alunni, molte di queste esigenze restano identiche.
Un edificio non diventa più piccolo perché diminuiscono le iscrizioni.
Un laboratorio non richiede meno controllo soltanto perché una classe ha qualche studente in meno.
L'assistenza di base agli alunni con disabilità non può essere calcolata attraverso una semplice proporzione demografica.
Il decreto-legge n. 19 del 2026 blinda l'obiettivo del taglio
L'articolo 18 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (il decreto PNRR), convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, interviene ulteriormente sulla materia.
Il comma 4 nasce per gestire un problema specifico: nelle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento, gli accorpamenti tra scuole avrebbero potuto produrre, per effetto delle tabelle del DPR 119/2009 e del DM 181/2016, un'ulteriore riduzione di personale ATA non prevista dalla riforma del PNRR. Per evitarlo, la norma consente di continuare ad applicare alle scuole accorpate i parametri già usati nel 2025/26, considerandole nella consistenza precedente all'accorpamento, con eventuali compensazioni tra istituti a cura degli Uffici scolastici regionali.
Ma la stessa disposizione contiene un passaggio particolarmente significativo. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare ai criteri e ai parametri del decreto interministeriale n. 211 del 2025:
al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA.
La formulazione merita attenzione.
La flessibilità introdotta serve a proteggere le scuole accorpate da tagli ulteriori, ma il perimetro resta blindato: qualunque correzione deve comunque garantire il raggiungimento del risultato numerico fissato dalla legge.
Le 2.174 unità in meno funzionano, allo stesso tempo, da tetto e da obiettivo: non si può tagliare di più per effetto del dimensionamento, ma non si può nemmeno tagliare di meno.
L'obiettivo inderogabile, in altre parole, non è il mantenimento dei livelli di servizio. È la riduzione complessiva dei posti.
Gli operatori scolastici non entreranno nell'organico 2026/27
Lo stesso articolo 18 del decreto-legge n. 19 del 2026 rinvia al 2027/28 l'attuazione del nuovo ordinamento professionale ATA.
Il comma 7 modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, differendo di un anno la decorrenza del nuovo ordinamento professionale: se ne riparla dall'anno scolastico 2027/28.
Coerentemente, le risorse dedicate ai nuovi ordinamenti ATA (quelle dell'articolo 1, comma 612, della legge 234/2021, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018) vengono destinate agli anni 2025, 2026 e 2027.
La relazione tecnica quantifica anche le economie del rinvio: le risorse già stanziate e non utilizzate ammontano a 36,9 milioni di euro, con risparmi pari a 12,3 milioni nel 2026 e 24,6 milioni nel 2027, perché le progressioni verticali produrranno effetti economici solo dal 1° settembre 2027 e senza riconoscimento retroattivo.
Il comma 8 modifica inoltre l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 71 del 2024: viene soppresso il riferimento specifico all'anno scolastico 2025/26 e il richiamo al contratto collettivo 2019-2021 viene sostituito con quello al contratto collettivo vigente.
L'effetto è chiaro: il meccanismo di revisione degli organici diventa permanente e sganciato da una scadenza precisa, ma sempre "garantendo la neutralità finanziaria", cioè senza aumentare la spesa. Abbiamo ricostruito questa catena normativa, testi alla mano, in un approfondimento dedicato nella sezione Normativa.
Secondo la relazione illustrativa, il decreto interministeriale previsto da questa norma dovrà istituire le dotazioni organiche dei nuovi profili (operatori scolastici e funzionari dell'elevata qualificazione), che verranno poi popolate attraverso due distinte procedure valutative di progressione tra le aree: dai collaboratori verso gli operatori, e dagli assistenti verso i funzionari.
Perché gli operatori scolastici non saranno convocati
Per poter effettuare convocazioni su un determinato profilo devono esistere:
- una dotazione organica;
- posti disponibili;
- regole di reclutamento;
- graduatorie utilizzabili;
- requisiti di accesso;
- procedure amministrative attive.
Per l'anno scolastico 2026/27 il profilo dell'operatore scolastico non ha ancora una propria dotazione organica operativa.
Di conseguenza, non potranno esserci ordinarie convocazioni per supplenze o assunzioni su posti che non sono ancora formalmente costituiti.
Non si tratta quindi di una semplice scelta delle singole scuole.
Il problema è a monte: il profilo esiste nel contratto, ma non è ancora attuato nell'organico.
Un profilo previsto dal contratto, ma ancora assente dalle scuole
Il nuovo ordinamento professionale ATA è stato introdotto dal CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
Il contratto ha articolato il personale nelle aree:
- dei collaboratori;
- degli operatori;
- degli assistenti;
- dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
L'operatore scolastico appartiene a un'area distinta e superiore rispetto a quella dei collaboratori.
Il profilo dovrebbe essere caratterizzato da competenze più ampie, soprattutto nell'assistenza alla persona e nel supporto agli studenti con disabilità.
Tuttavia, l'esistenza contrattuale del profilo non equivale alla sua immediata attivazione.
Servono infatti:
- posti formalmente istituiti;
- criteri di ripartizione;
- procedure di mobilità verticale;
- titoli di accesso;
- definizione dei contingenti;
- risorse per il trattamento economico.
Finché questi elementi non vengono completati, l'operatore scolastico resta un profilo previsto sulla carta ma non ancora pienamente utilizzabile.
Nessun aumento dell'organico con i nuovi operatori
L'ingresso degli operatori scolastici non produrrà automaticamente nuovi posti.
Il nuovo profilo dovrebbe essere alimentato soprattutto attraverso la mobilità verticale dei collaboratori scolastici.
In pratica:
- alcuni posti oggi classificati come collaboratore scolastico verranno trasformati;
- il personale in possesso dei requisiti potrà partecipare alle procedure di passaggio;
- il posto cambierà profilo professionale;
- il numero complessivo delle unità non aumenterà necessariamente.
È quindi improprio presentare l'arrivo degli operatori come un potenziamento numerico degli organici.
Potrà essere una valorizzazione professionale.
Non sarà automaticamente un rafforzamento della presenza di personale nelle scuole.
Il dato dei circa 42 mila posti
Nel dibattito tecnico e sindacale viene indicata una possibile trasformazione di circa 42 mila posti da collaboratore scolastico a operatore scolastico.
Alcune ricostruzioni parlano di 42.112 posti, approssimativamente uno per plesso.
Il dato deve però essere utilizzato con cautela fino a quando non verrà confermato dal decreto interministeriale che istituirà le dotazioni organiche dei nuovi profili.
Secondo le stime circolate nel confronto tecnico e sindacale, la trasformazione potrebbe riguardare circa 42 mila posti: non è invece prudente presentare la cifra come già definitivamente stabilita dalla legge.
Che cosa accadrà ai collaboratori scolastici
Il profilo del collaboratore scolastico non scomparirà.
Una parte dei posti continuerà a rimanere nell'Area dei collaboratori, mentre un'altra parte potrebbe essere trasformata nell'Area degli operatori.
Il problema è che questa trasformazione avverrà dopo una riduzione netta di 2.174 posti.
La sequenza normativa è quindi la seguente:
- vengono tagliati 2.174 posti da collaboratore scolastico;
- il nuovo profilo dell'operatore viene rinviato;
- dal 2027/28 una parte dei posti residui potrà essere trasformata;
- l'intera operazione deve rispettare la neutralità finanziaria.
La professionalizzazione, quindi, parte da un organico già ridotto.
Le conseguenze per le scuole secondarie di secondo grado
Il taglio è concentrato nelle scuole secondarie di secondo grado, che sono spesso gli istituti più complessi sotto il profilo logistico.
Licei, istituti tecnici e professionali possono avere:
- laboratori;
- officine;
- palestre;
- più sedi;
- corsi serali;
- attività di alternanza e PCTO;
- elevata mobilità interna;
- studenti adulti;
- plessi molto estesi.
La riduzione dei collaboratori può tradursi in:
- difficoltà nella vigilanza;
- minore copertura dei piani;
- aumento dei carichi individuali;
- problemi nelle sostituzioni;
- riduzione delle aperture pomeridiane;
- maggiore difficoltà nell'assistenza agli studenti con disabilità;
- ricorso più frequente a soluzioni organizzative emergenziali.
Il rapporto con l'inclusione scolastica
Il collaboratore scolastico non è un docente di sostegno e non è un ASACOM.
Svolge però un ruolo essenziale nell'assistenza di base, un tassello della filiera dell'inclusione di cui abbiamo parlato nella guida sulle ore di sostegno e il PEI.
Questa può comprendere:
- accompagnamento;
- supporto negli spostamenti;
- accesso ai servizi;
- assistenza materiale;
- cura dell'igiene personale;
- vigilanza;
- collaborazione con le altre figure dell'inclusione.
Un organico insufficiente può rendere più difficile garantire questi interventi.
La presenza di un correttivo collegato al numero degli studenti con disabilità non elimina il problema quando il contingente nazionale deve comunque essere ridotto di un numero prestabilito.
Il rischio è che il correttivo incida soltanto sulla distribuzione territoriale del taglio, non sulla sua consistenza complessiva.
La vera portata della riforma
La riforma ATA viene spesso presentata come un processo di modernizzazione e valorizzazione professionale.
In parte lo è.
L'introduzione dell'operatore scolastico può riconoscere competenze più elevate e responsabilità già presenti nella pratica quotidiana.
Ma la riforma si sviluppa dentro tre vincoli molto forti:
- riduzione di 2.174 posti;
- rinvio dell'operatore scolastico;
- neutralità finanziaria.
Questi elementi rendono difficile parlare di un reale potenziamento.
La scuola avrà una diversa distribuzione dei profili, ma non necessariamente più personale.
Potrà avere operatori più qualificati, ma all'interno di organici complessivamente ridotti.
Conclusione
Il quadro normativo mostra una direzione precisa.
La legge di bilancio 2025 ha imposto la riduzione di 2.174 posti ATA.
Il decreto interministeriale n. 211 del 2025 ha concentrato il taglio sui collaboratori scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.
Il decreto-legge n. 19 del 2026 ha protetto le scuole accorpate da tagli ulteriori, ma ha consentito al Ministero di derogare ai criteri applicativi pur di garantire il raggiungimento della riduzione complessiva.
Nello stesso tempo, l'attivazione del nuovo profilo dell'operatore scolastico è stata rinviata al 2027/28, con un risparmio già messo a bilancio.
Per il 2026/27, dunque, il risultato è netto:
- meno collaboratori scolastici;
- nessun posto ordinario da operatore scolastico;
- nessuna convocazione sul nuovo profilo;
- nessun aumento complessivo dell'organico;
- futura trasformazione di posti già esistenti.
Il rischio è che la riforma professionale venga realizzata dopo avere ridotto il personale e senza incrementare le risorse.
In una scuola già sottoposta a carichi organizzativi sempre più complessi, la domanda non è soltanto quanti profili professionali esistano sulla carta.
La domanda decisiva è quante persone saranno realmente presenti ogni giorno nei corridoi, nei laboratori, agli ingressi e accanto agli studenti che hanno bisogno di assistenza.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 828 (Normattiva)
- Dossier della Camera sul decreto-legge n. 19/2026, articolo 18
- Testo coordinato del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 50/2026 (Normattiva)
- Obiettivo Scuola, il comma 828 e l'iter parlamentare della riduzione di docenti e ATA
- CISL Scuola, il decreto interministeriale n. 211/2025 sugli organici dei collaboratori scolastici