L'assenza per malattia è uno dei diritti fondamentali del lavoratore pubblico, regolata da un quadro normativo specifico: il D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego in generale, il CCNL Istruzione e Ricerca per le specificità scolastiche, e il Decreto del Ministero della Salute per le visite fiscali.
Ecco la guida completa: come comunicare, come comportarsi durante la malattia, quanto si è retribuiti, e cosa succede in caso di malattia prolungata.
Come si comunica la malattia
1. Visita dal medico
Il primo passo è la visita dal proprio medico di base (o pediatra per i minori) che, se conferma la malattia, emette il certificato telematico inviandolo direttamente all'INPS via SIA (Sistema Identificativo Assistito).
Il medico fornisce al lavoratore un numero di protocollo del certificato, che servirà per la comunicazione alla scuola.
2. Comunicazione alla scuola
Il lavoratore deve comunicare all'amministrazione scolastica (Dirigente Scolastico tramite la segreteria) l'assenza per malattia:
- Entro l'orario di servizio del primo giorno di assenza, anche con preavviso minimo (es. una telefonata o una mail).
- Numero di protocollo del certificato medico.
- Durata prevista dell'assenza.
La comunicazione tempestiva è obbligatoria: il ritardo può comportare contestazione disciplinare.
3. Continuazione della malattia
Se la malattia si protrae oltre la previsione iniziale:
- Il medico deve emettere un nuovo certificato prima della scadenza del precedente.
- Il lavoratore deve rinnovare la comunicazione alla scuola con il nuovo protocollo.
Le fasce di reperibilità per la visita fiscale
Durante la malattia, l'INPS può inviare un medico fiscale per verificare lo stato di salute. Le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici sono:
- Mattina: dalle 9:00 alle 13:00.
- Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00.
Sono fasce vincolanti per tutti i giorni della malattia, inclusi sabati, domeniche e festivi.
Cosa fare se devi uscire
Durante le fasce di reperibilità il lavoratore deve essere a casa all'indirizzo comunicato. Se devi uscire:
- Per visite mediche (proprie o di familiari): puoi uscire ma porta sempre la documentazione che lo attesta (ricevuta dell'appuntamento, prescrizione del medico).
- Per emergenze: documenta sempre l'evento.
- Per altre esigenze: in linea di principio non puoi.
Cosa succede se la visita fiscale non ti trova
Se il medico fiscale non ti trova:
- Prima assenza: lettera di richiesta giustificazioni dall'INPS. Il lavoratore ha 15 giorni per produrre documentazione.
- Senza giustificazione: decurtazione di una percentuale dello stipendio (in genere il 100% per i primi 10 giorni, poi 50% fino al 20° giorno).
- Sanzioni reiterate: possibili procedimenti disciplinari.
La retribuzione durante la malattia
Per i docenti di ruolo, il CCNL prevede:
- Primi 9 mesi: retribuzione al 100%.
- Successivi 3 mesi: retribuzione al 90%.
- Ulteriori 6 mesi: retribuzione al 50%.
- Totale: 18 mesi di copertura economica complessiva.
Per i precari, la copertura è proporzionale alla durata del contratto.
Il periodo di comporto
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore può essere assente per malattia senza essere licenziato. Per i docenti di ruolo:
- 18 mesi complessivi nei 3 anni precedenti.
- 6 mesi aggiuntivi in caso di malattia oncologica o altre patologie gravi (con autorizzazione INPS).
Cosa succede se supero il comporto:
- L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento per superamento del comporto).
- Eccezione: per patologie particolarmente gravi che richiedono cure salvavita, il licenziamento può essere sospeso.
- Si può chiedere un'aspettativa non retribuita per ulteriori 18 mesi prima del licenziamento.
Malattia e supplenze
Quando un docente è in malattia, la scuola attiva la supplenza:
- Malattia ≤ 10 giorni: supplenza coperta con personale interno o senza sostituzione.
- Malattia > 10 giorni: chiamata di un supplente esterno (dalle graduatorie di istituto o, in carenza, MAD).
- Malattia annuale: supplenza al 31 agosto o al 30 giugno (a seconda del termine del contratto del titolare).
Casi particolari
Malattia di un figlio
I genitori-docenti hanno diritto a astensione per malattia del figlio:
- Figli fino a 3 anni: astensione non retribuita illimitata.
- Figli da 3 a 8 anni: 5 giorni l'anno retribuiti per ciascun genitore.
Maternità e allattamento
Sono regolate dal D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche:
- Astensione obbligatoria: 5 mesi (2 prima del parto + 3 dopo). Retribuita al 100%.
- Astensione facoltativa (parentale): fino a 12 mesi cumulativamente tra i genitori, retribuita al 30% (con possibili incentivi).
- Allattamento: 2 ore al giorno per il primo anno di vita del bambino, retribuite.
Infortunio sul lavoro
Diverso dalla malattia: regolato da INAIL. Copertura completa per gli infortuni avvenuti durante il servizio.
Patologie gravi e oncologiche
Per patologie come cancro, sclerosi multipla, malattie rare ci sono tutele specifiche:
- Esenzione dalle visite fiscali (con certificazione).
- Estensione del periodo di comporto fino a 24 mesi.
- Possibilità di lavoro parziale terapeutico durante la cura.
Smart working durante la malattia
A differenza del lavoro ordinario, durante la malattia non si può lavorare, neanche in smart working. Il principio: la malattia presuppone l'incompatibilità con il lavoro.
Eccezione: per patologie che permettono il lavoro parziale (es. fisioterapia per recupero motorio), l'INPS può autorizzare un rientro graduale con prestazione parziale.
Suggerimenti pratici
- Non far passare mai più di 24 ore dall'inizio della malattia senza certificato e comunicazione alla scuola.
- Conserva tutte le ricevute mediche, gli appuntamenti, le prescrizioni.
- Comunica per iscritto (PEC o mail) ogni cambiamento (proroga, fine anticipata) per averne traccia.
- Conta i giorni di comporto se hai patologie ricorrenti: l'Amministrazione tiene il conteggio in modo automatico, ma controllarlo è prudente.
- Per patologie gravi, contatta sindacato o patronato per assistenza specifica.
Verificato al 24 maggio 2026. Le regole sono in larga parte stabili; per aggiornamenti operativi consultare le circolari INPS più recenti.
Fonti
- D.Lgs. 165/2001: norme generali del pubblico impiego.
- D.M. Sanità 18 aprile 1996: visite fiscali nel pubblico impiego.
- CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: periodi di comporto e retribuzione.
- D.Lgs. 151/2001: maternità e paternità.
- D.L. 162/2008: procedure di certificazione telematica della malattia.