Chi è inserito nelle Graduatorie a Esaurimento con una riserva non è ancora a pieno titolo in graduatoria. Per diventarlo deve, in una finestra specifica dell'anno, presentare una domanda telematica di scioglimento della riserva. Nel 2026 questo passaggio ha riguardato in particolare i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione entro fine giugno, e chi doveva far valere la riserva prevista dalla legge sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.

Questo approfondimento si concentra proprio su questa procedura. Per il quadro generale sulle GAE, che cosa sono, perché esistono ancora e come si collocano rispetto alle GPS, rimane valido quanto spiegato nella guida GAE 2026.

Che cos'è la riserva in GAE

Essere inseriti "con riserva" significa comparire in graduatoria in attesa di un requisito che, al momento della domanda di aggiornamento, non era ancora stato conseguito o dimostrato. Le situazioni più frequenti sono due:

  • un titolo non ancora conseguito (abilitazione, specializzazione sul sostegno, titolo per i metodi didattici differenziati Montessori, Agazzi e Pizzigoni);
  • una procedura giurisdizionale pendente che, se risolta favorevolmente, consolida la posizione in graduatoria.

Finché la riserva non viene sciolta, la posizione dell'aspirante non produce tutti gli effetti previsti per una posizione piena. Per questo motivo il Ministero apre, ogni anno, una finestra dedicata in cui chi ha nel frattempo conseguito il titolo può chiedere l'inclusione a pieno titolo.

La finestra 2026: date e avvisi ministeriali

Per l'anno 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi paralleli, entrambi datati 11 giugno 2026: uno riguarda le GPS (prot. 15215), l'altro riguarda specificamente le GAE (prot. 15223). Le funzioni telematiche sono state attive dal 15 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 2 luglio 2026, tramite la piattaforma Istanze Online (POLIS), raggiungibile anche dal Portale Unico del Reclutamento inPA.

Nella finestra GAE erano previste due operazioni distinte:

  1. scioglimento della riserva, per chi ha conseguito entro il 30 giugno 2026 l'abilitazione, la specializzazione sul sostegno oppure i titoli relativi ai metodi didattici differenziati;
  2. inserimento della riserva legge 68/1999, per chi possiede entro il 2 luglio 2026 il requisito previsto dalla normativa sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.

Sono due procedure diverse, aperte nella stessa finestra ma con presupposti differenti: la prima riguarda un titolo di studio o abilitativo, la seconda una condizione soggettiva prevista dalla legge sul collocamento mirato.

Chi deve sciogliere la riserva per il sostegno

Il caso più frequente riguarda i docenti già inseriti in GAE con riserva che, nel corso dell'anno, hanno completato un percorso di specializzazione sul sostegno, ad esempio un ciclo TFA sostegno o un percorso universitario equivalente riconosciuto ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Perché lo scioglimento della riserva produca effetto, il titolo deve risultare conseguito entro il 30 giugno 2026. Non basta essere iscritti al percorso, aver sostenuto l'ultima prova o attendere la proclamazione: quello che conta, ai fini amministrativi, è la data effettiva di conseguimento del titolo, che può differire dalla data di rilascio materiale del certificato o dell'attestazione.

Chi invece ha un percorso TFA sostegno ancora in corso, con conseguimento del titolo previsto dopo la scadenza indicata dall'avviso, non rientra in questa finestra: dovrà attendere l'apertura della finestra dell'anno successivo, oppure verificare se esistono disposizioni specifiche per il proprio ciclo formativo.

Il titolo di specializzazione sul sostegno è sempre collegato a un grado di istruzione preciso: infanzia, primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado. Nella domanda di scioglimento della riserva è necessario indicare correttamente il grado per cui si chiede l'inclusione: un errore in questo campo può rendere inefficace la procedura anche se il titolo posseduto è corretto.

Metodi didattici differenziati

L'avviso ministeriale ha richiamato anche gli elenchi relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni, per l'infanzia e la primaria. Chi è inserito con riserva in questi elenchi specifici deve verificare, allo stesso modo, se ha conseguito il titolo richiesto entro la data indicata e presentare l'istanza di scioglimento nella stessa finestra prevista per il sostegno e per l'abilitazione disciplinare.

Anche in questo caso vale la stessa regola generale: la posizione con riserva non diventa piena automaticamente. Serve sempre una domanda esplicita.

La riserva legge 68/1999

Accanto allo scioglimento della riserva per titoli, la finestra 2026 ha previsto anche l'inserimento della riserva di posti prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80), norme che tutelano l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Per chiedere il riconoscimento di questa riserva, l'aspirante doveva risultare iscritto, entro il 2 luglio 2026, nelle liste del collocamento obbligatorio previste dall'articolo 8 della legge 68/1999. Si tratta quindi di una condizione diversa da quella richiesta per lo scioglimento della riserva su titolo: qui non conta il conseguimento di un'abilitazione, ma l'iscrizione a un elenco amministrativo gestito dai centri per l'impiego.

Chi rientra in questa casistica deve verificare con attenzione la propria posizione nelle liste del collocamento mirato prima di presentare domanda, perché è la condizione soggettiva richiesta dalla norma, non una dichiarazione generica, a determinare l'ammissibilità della riserva.

Come si presenta la domanda

La procedura è esclusivamente telematica. Per accedere occorre:

  • credenziali SPID, CIE o CNS;
  • abilitazione al servizio Istanze Online;
  • dati anagrafici corretti e coerenti con quelli già presenti in graduatoria;
  • indicazione precisa del titolo conseguito, della data di conseguimento e dell'ente che lo ha rilasciato;
  • eventuale documentazione a supporto, quando richiesta dalla maschera di compilazione.

L'accesso può avvenire direttamente da Istanze Online oppure dal Portale Unico del Reclutamento inPA. Le istanze vengono indirizzate alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la domanda di aggiornamento delle GAE per il biennio in corso: è quindi importante che i dati relativi alla provincia e alla classe di concorso o tipologia di posto siano coerenti con la propria posizione in graduatoria.

Come per le procedure GPS descritte nella guida GPS 2026: scioglimento riserva e conferma servizi, anche qui vale una regola di fondo: la domanda va sempre inoltrata, non basta compilarla. Una bozza salvata ma non inviata non produce alcun effetto, e la ricevuta di inoltro va conservata come prova della presentazione nei termini.

Il nodo della sovrapposizione con le GPS

Un aspetto su cui conviene fare attenzione riguarda chi, nella stessa provincia e per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, risulta già inserito a pieno titolo nelle GPS di prima fascia. Diverse fonti sindacali e giornalistiche specializzate hanno segnalato che, in questa situazione, la presentazione della domanda di scioglimento della riserva in GAE (o l'inserimento negli elenchi del sostegno) può comportare la cancellazione dalla corrispondente posizione GPS.

Non tutte le situazioni personali sono uguali, e le regole applicative possono presentare eccezioni legate a casi particolari, come provvedimenti giurisdizionali pendenti. Prima di presentare l'istanza, se ci si trova in questa condizione di doppia iscrizione, è prudente verificare la propria posizione con l'Ufficio Scolastico territoriale competente o con un patronato o sindacato di categoria, invece di procedere sulla base di informazioni generiche trovate online.

Perché non conviene aspettare l'ultimo giorno

La scadenza delle 23.59 del 2 luglio è una scadenza tecnica e amministrativa. Le piattaforme ministeriali, nei giorni finali di ogni finestra di questo tipo, registrano un aumento del traffico e possono presentare rallentamenti o problemi di accesso. Chi ha già conseguito il titolo richiesto non ha motivo per attendere: conviene completare e inoltrare la domanda appena si dispone della documentazione necessaria.

Errori da evitare

Alcuni errori ricorrono ogni anno in questo tipo di procedura:

  • confondere la data di fine corso con la data di conseguimento del titolo: ai fini dello scioglimento della riserva conta quest'ultima, anche se il certificato definitivo arriva più tardi;
  • indicare il grado sbagliato per la specializzazione sul sostegno (ad esempio dichiarare la primaria quando il titolo riguarda la secondaria di primo grado);
  • presentare domanda senza verificare la sovrapposizione con le GPS, quando si è già inseriti a pieno titolo nella stessa provincia e classe di concorso;
  • compilare la domanda ma non inoltrarla, lasciandola in bozza fino alla chiusura della finestra;
  • non conservare la ricevuta di avvenuto inoltro, che resta il primo documento utile in caso di contestazioni successive.

Che cosa succede dopo la chiusura della finestra

Una volta chiusa la finestra telematica, gli uffici scolastici territoriali procedono alla verifica delle istanze presentate e all'aggiornamento delle posizioni in graduatoria. I tempi di pubblicazione degli esiti variano da provincia a provincia e dipendono anche dal numero di istanze da esaminare.

Lo scioglimento della riserva non equivale, di per sé, a una supplenza o a un'immissione in ruolo immediata: rende la posizione pienamente valida in graduatoria, dopo di che le nomine seguono le normali regole di scorrimento, disponibilità di posti e priorità tra GAE e GPS, come descritto nella guida GAE 2026 di questo sito.

Il collegamento con l'aggiornamento triennale delle GAE

Questa finestra di scioglimento riserva si inserisce in un percorso più ampio, avviato con il decreto ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025, che ha disposto l'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La domanda di aggiornamento vera e propria è stata presentata online in una finestra precedente, tra gennaio 2026; lo scioglimento della riserva di giugno-luglio 2026 rappresenta invece un passaggio successivo, riservato a chi in quella domanda aveva dichiarato una posizione condizionata al conseguimento di un titolo o a una condizione soggettiva ancora da perfezionare.

Chi non aveva alcuna riserva da sciogliere e nessun requisito legge 68/1999 da far valere non doveva compiere alcuna azione in questa finestra: la propria posizione in GAE resta quella derivante dalla domanda di aggiornamento presentata a inizio anno.

Domande frequenti

Chi non scioglie la riserva entro i termini perde la posizione in GAE?
Perde il diritto a essere inserito a pieno titolo per quel titolo specifico nella finestra 2026. Resta comunque iscritto in base alla posizione precedente, ma senza il beneficio del nuovo titolo, fino alla prossima finestra utile.

Il titolo di sostegno conseguito dopo il 30 giugno 2026 può essere fatto valere più avanti nello stesso anno?
In base a quanto indicato dagli avvisi ministeriali, la data di conseguimento del titolo entro il termine indicato è condizione per l'inclusione nella finestra in corso. Titoli conseguiti dopo tale data restano validi per le procedure successive, ma non producono effetto retroattivo nella finestra già chiusa.

È la stessa procedura dell'aggiornamento triennale delle GAE?
No. L'aggiornamento triennale (in questo caso disposto dal D.M. 247/2025) è una domanda generale che riguarda punteggio, servizio e nuovi titoli culturali. Lo scioglimento della riserva è una procedura più mirata, aperta in un'altra finestra, che serve solo a trasformare una posizione condizionata in una posizione piena.

Serve un intermediario per presentare la domanda?
No, la domanda si presenta direttamente su Istanze Online con le proprie credenziali. Un patronato o un sindacato di categoria può però essere utile per verificare casi dubbi, in particolare in presenza di sovrapposizioni con le GPS o di procedure giurisdizionali pendenti.

Fonti

  • Avviso MIM prot. 15223 dell'11 giugno 2026, scioglimento riserva GAE e riserva legge 68/1999.
  • Avviso MIM prot. 15215 dell'11 giugno 2026, scioglimento riserva e conferma servizi GPS.
  • D.M. n. 247 del 10 dicembre 2025, aggiornamento GAE e graduatorie di istituto di I fascia, aa.ss. 2026/2027 e 2027/2028.
  • Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.
  • Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, art. 6 comma 3-bis, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
  • Servizio Istanze Online (POLIS) e Portale Unico del Reclutamento inPA, Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Per il quadro generale sulle Graduatorie a Esaurimento, come spiegato nella guida GAE 2026, resta valido il principio di fondo: le GAE non si riaprono a nuovi inserimenti, ma restano attive finché non si esauriscono, e la corretta gestione di ogni finestra amministrativa, incluso lo scioglimento della riserva, incide direttamente sulla posizione dell'aspirante negli anni successivi.