Nel concorso scuola, le formule 60 CFU e 30 CFU compaiono ovunque: nei bandi, nelle FAQ ministeriali, nelle guide delle universita', nei corsi di preparazione. Il problema e' che spesso vengono usate come scorciatoie, mentre nella domanda di concorso non sono scorciatoie: sono percorsi giuridicamente diversi, collegati a situazioni diverse.

Per un candidato la domanda decisiva non e' "ho 30 o 60 CFU?", ma: a quale titolo sto partecipando? Sto usando l'abilitazione come requisito di accesso? Sto partecipando con riserva perche' devo ancora conseguirla? Sto usando il servizio come requisito e l'abilitazione come titolo ulteriore? Il mio percorso da 30 CFU deriva da altra abilitazione, dal sostegno o dal triennio di servizio?

Questa guida serve a mettere ordine. Prende come riferimento il quadro del D.Lgs. 59/2017, il sistema dei percorsi universitari abilitanti e i chiarimenti ministeriali pubblicati per le procedure concorsuali docenti 2025.

Il punto di partenza: titolo di accesso e titolo valutabile

La prima distinzione e' tra titolo di accesso e titolo valutabile.

Il titolo di accesso e' cio' che consente di partecipare alla procedura. Senza quel requisito, la domanda non regge.

Il titolo valutabile e' cio' che, una volta ammessi, puo' aggiungere punteggio nella graduatoria, secondo la tabella allegata al bando.

La stessa abilitazione non puo' essere trattata sempre nello stesso modo. In alcuni casi serve per entrare nel concorso; in altri puo' dare punteggio; in altri ancora non puo' essere valutata perche' e' gia' stata usata come requisito o perche' non rientra nella voce prevista dalla tabella.

Questa e' la ragione per cui le FAQ MIM insistono tanto sulla "tipologia di titolo di accesso" da selezionare nella domanda.

Il percorso da 60 CFU

Il percorso da 60 CFU e' il percorso ordinario di formazione iniziale e abilitazione per la scuola secondaria. E' pensato per chi possiede il titolo di studio coerente con la classe di concorso e deve conseguire l'abilitazione.

Nella domanda di concorso, l'abilitazione da 60 CFU puo' rilevare in due modi:

  • come abilitazione gia' conseguita, se il candidato l'ha ottenuta entro i termini;
  • come abilitazione da conseguire, se il bando consente la partecipazione con riserva.

Le FAQ ministeriali indicano che, per chi si iscrive con riserva in attesa dell'abilitazione da 60 CFU, occorre selezionare la voce legata al titolo di studio e all'abilitazione specifica, indicando il percorso universitario e accademico di formazione iniziale da 60 CFU.

La parola chiave e' "specifica": l'abilitazione deve riguardare la classe di concorso per cui si partecipa.

Il percorso da 30 CFU: non e' uno solo

Il percorso da 30 CFU crea piu' confusione perche' non esiste un unico 30 CFU valido per tutti allo stesso modo.

Nelle procedure concorsuali e nei percorsi abilitanti, la formula puo' riferirsi a situazioni diverse:

  • percorso abbreviato per chi e' gia' abilitato in altra classe di concorso;
  • percorso abbreviato per chi e' gia' specializzato sul sostegno;
  • percorso collegato al servizio prestato;
  • percorso transitorio previsto per specifiche categorie di candidati.

Nella domanda queste differenze contano. Le FAQ MIM distinguono, ad esempio, il percorso da 30 CFU conseguito da chi e' gia' in possesso di altra abilitazione o specializzazione sul sostegno dal percorso da 30 CFU collegato al requisito dei tre anni di servizio.

Non e' una distinzione accademica: puo' incidere sul punteggio aggiuntivo attribuibile.

30 CFU per chi ha gia' altra abilitazione o sostegno

Chi e' gia' abilitato su un'altra classe di concorso, oppure e' specializzato sul sostegno, puo' accedere a un percorso abbreviato da 30 CFU per conseguire una nuova abilitazione.

Nelle FAQ, il Ministero chiarisce che chi ha conseguito l'abilitazione specifica attraverso questo percorso deve selezionare nella domanda la voce corrispondente all'abilitazione conseguita o da conseguire mediante acquisizione di 30 CFU/CFA, in quanto gia' in possesso di altra abilitazione o specializzazione sul sostegno.

Il punto pratico e' questo: non basta selezionare genericamente "30 CFU". Bisogna selezionare la causale corretta del percorso.

Se il sistema distingue le tipologie, scegliere quella sbagliata puo' generare un punteggio non coerente o richiedere successivi controlli e rettifiche.

30 CFU per chi ha tre anni di servizio

Diverso e' il caso del candidato che ha conseguito l'abilitazione con 30 CFU perche' gia' in possesso del requisito di tre anni di servizio negli ultimi cinque anni scolastici presso la scuola statale.

Le FAQ ministeriali indicano una voce specifica per distinguere questa situazione da quella di chi ha gia' altra abilitazione o sostegno. La ragione e' legata alla natura del percorso e al punteggio attribuibile.

Il candidato deve quindi ricostruire prima la propria posizione:

  • ho fatto il percorso ridotto perche' avevo gia' un'abilitazione?
  • lo ho fatto perche' ero specializzato sul sostegno?
  • lo ho fatto perche' avevo il triennio di servizio?

La risposta cambia il modo in cui il titolo va dichiarato.

Partecipare con riserva

La partecipazione con riserva e' una delle possibilita' piu' delicate. Consente di presentare domanda anche se l'abilitazione non e' ancora stata conseguita, ma solo se il bando lo prevede e solo entro condizioni precise.

La riserva non elimina il requisito. Lo differisce entro un termine. Se il candidato non consegue il titolo entro la data indicata, la riserva non si scioglie e la partecipazione viene meno.

Prima di usare questa strada bisogna controllare:

  • se il bando ammette la riserva per quella procedura;
  • quale titolo puo' essere conseguito dopo la domanda;
  • entro quale data deve essere conseguito;
  • come va comunicato lo scioglimento della riserva;
  • cosa succede se il titolo non arriva in tempo.

In una domanda di concorso, "sto frequentando" non equivale automaticamente a "posso partecipare". Serve una previsione espressa.

Abilitazione come requisito o come punteggio

Una delle domande piu' frequenti e' se l'abilitazione possa dare punteggio anche quando viene usata per partecipare.

La risposta non e' unica. Dipende dalla tabella titoli e dal modo in cui il candidato accede alla procedura.

Le FAQ MIM chiariscono che il punteggio aggiuntivo legato a determinate abilitazioni spetta solo in presenza delle condizioni previste dalla tabella. Se il candidato partecipa con titolo di studio e tre annualita' di servizio, non puo' automaticamente usare un'abilitazione per ottenere il punteggio aggiuntivo previsto per chi partecipa con quella specifica abilitazione, se la tabella e le FAQ lo escludono.

La regola pratica e' questa: prima si sceglie il canale di accesso, poi si verifica quali titoli restano valutabili come ulteriori.

Il punteggio dei percorsi selettivi

Il Ministero distingue anche tra percorsi selettivi e percorsi non selettivi.

L'abilitazione conseguita con 60 CFU, secondo le FAQ, rientra tra quelle collegate a percorsi selettivi di accesso, con riferimento al numero programmato. Lo stesso puo' valere per percorsi storici come SSIS, COBASLID, BIFORDOC, TFA e per specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 59/2017.

Non tutte le abilitazioni da 30 CFU hanno pero' la stessa natura. Chi consegue l'abilitazione attraverso il percorso abbreviato perche' gia' in possesso di altra abilitazione o sostegno si trova in una situazione diversa da chi accede tramite un percorso selettivo collegato al servizio.

Per il candidato questo significa che il punteggio non si deduce dal numero dei CFU, ma dalla base normativa del percorso.

Il caso degli ITP

Gli insegnanti tecnico-pratici hanno avuto regole transitorie particolari. Nelle FAQ viene chiarito, ad esempio, che un docente tecnico-pratico che partecipa per una classe della tabella B puo' dichiarare l'abilitazione per la medesima classe come titolo valutabile se ha usato come requisito di accesso il solo titolo di studio o il titolo di studio congiunto al triennio di servizio.

Se invece l'abilitazione e' gia' il titolo di accesso, la stessa abilitazione non puo' essere trattata come ulteriore, salvo il caso di una seconda abilitazione specifica quando prevista.

Questo esempio mostra bene la logica complessiva: cio' che conta non e' solo possedere un titolo, ma capire in quale casella della procedura quel titolo si colloca.

Concorso precedente e abilitazione

Alcuni candidati possiedono un'abilitazione conseguita in virtu' dell'inserimento in una graduatoria di merito di un concorso ordinario. Le FAQ chiariscono che la vincita o il superamento di un concorso non sempre e' riconducibile alla frequenza di un percorso di abilitazione ai fini del punteggio aggiuntivo previsto per quei percorsi.

Il punteggio del concorso superato puo' invece essere valutato in altre voci della tabella, se la graduatoria e' stata pubblicata e se ricorrono le condizioni richieste.

Anche qui bisogna evitare la sovrapposizione: un conto e' un percorso formativo abilitante, un conto e' una procedura concorsuale.

Come preparare i documenti

Chi dichiara 60 CFU o 30 CFU dovrebbe conservare e verificare almeno:

  • denominazione esatta del percorso;
  • universita' o istituzione accademica che lo ha erogato;
  • riferimento normativo del percorso;
  • classe di concorso per cui e' stata conseguita l'abilitazione;
  • data di conseguimento;
  • eventuale numero programmato o prova selettiva;
  • eventuale base di accesso al percorso ridotto;
  • certificazione finale.

Non e' sufficiente avere una ricevuta di iscrizione al corso, salvo che si partecipi con riserva e la procedura lo consenta. Per lo scioglimento della riserva serve il titolo nei termini previsti.

Gli errori piu' comuni

Il primo errore e' confondere 30 CFU e 60 CFU come se fossero due versioni quantitative dello stesso titolo. Non lo sono: indicano percorsi diversi, per candidati diversi.

Il secondo errore e' scegliere il titolo di accesso in base al punteggio che si spera di ottenere, senza verificare se la tabella consente davvero quella combinazione.

Il terzo errore e' dichiarare un'abilitazione come titolo ulteriore quando e' gia' usata come requisito, oppure quando non rientra nella voce prevista.

Il quarto errore e' iscriversi con riserva senza controllare la data entro cui il titolo deve essere conseguito.

Il quinto errore e' non conservare documentazione sufficiente per dimostrare la natura del percorso, soprattutto in caso di titolo estero o percorso selettivo.

Una procedura in tre passaggi

Per compilare correttamente la domanda conviene seguire una procedura semplice.

Primo: identificare il requisito di accesso. Per la secondaria puo' essere abilitazione specifica, titolo di studio con servizio, oppure altra ipotesi prevista dal bando. Per infanzia e primaria valgono titoli specifici.

Secondo: capire se l'abilitazione da 60 o 30 CFU e' gia' conseguita o da conseguire con riserva.

Terzo: verificare se quel titolo puo' dare punteggio ulteriore e in quale voce della tabella.

Se non si riesce a rispondere a questi tre passaggi, meglio non inoltrare la domanda di fretta.

60 CFU, 30 CFU e prossimi concorsi

Il sistema dei concorsi scuola sta andando verso una normalizzazione: l'abilitazione diventa il requisito ordinario, mentre i canali transitori si riducono. Questo significa che i percorsi da 60 CFU e 30 CFU saranno sempre piu' centrali.

Per chi prepara i prossimi concorsi, la scelta non riguarda solo la procedura aperta oggi. Riguarda la costruzione del proprio profilo nei prossimi anni: classe di concorso, abilitazione, eventuale sostegno, servizio, titoli culturali e certificazioni.

La domanda di concorso e' solo il momento finale. L'errore nasce spesso mesi prima, quando si sceglie un percorso senza capire come verra' poi letto dal bando.

Cosa fare prima del prossimo bando

Chi non ha ancora completato il proprio percorso dovrebbe preparare una scheda personale con tre colonne: requisiti gia' posseduti, requisiti in corso di conseguimento, requisiti mancanti. In questa scheda vanno indicati anche date previste di conseguimento, universita', classe di concorso e riferimento normativo del percorso.

Questa ricognizione evita di arrivare al bando con informazioni sparse tra email, portali universitari e gruppi social. Quando la domanda apre, il tempo serve a compilare e controllare, non a capire per la prima volta quale titolo usare.

La scelta tra 60 CFU, 30 CFU e servizio deve quindi essere documentata prima. Nel dubbio, il punto di partenza resta sempre il bando: nessuna guida puo' sostituire la voce esatta prevista dalla procedura ministeriale.

Fonti

  • D.Lgs. 59/2017, formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria.
  • DPCM 4 agosto 2023, percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti.
  • D.M. 205/2023, concorso per la scuola secondaria di I e II grado.
  • D.M. 206/2023, concorso per infanzia e primaria.
  • FAQ MIM procedure concorsuali docenti 2025.
  • DDG 2938/2025 e DDG 2939/2025, bandi concorso docenti 2025.

Per il quadro generale dei requisiti vedi Requisiti per i concorsi PNRR: abilitazione, 30/60 CFU o tre anni di servizio. Per la lettura delle FAQ ministeriali vedi anche FAQ MIM concorso scuola: le risposte che cambiano domanda, titoli e punteggio.